L’Affidamento nel diritto italiano -Scheda di Diritto

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Il termine affidamento è un sintagma giuridico, attinente alle persone ovvero ai rapporti giuridici.
Nel diritto di famiglia, con sinonimo affido, può assumere due significati diversi ed autonomi, attinenti in ogni caso alla persona del figlio.
L’affidamento familiare è un provvedimento temporaneo che assegna la custodia di un minorenne a persone diverse dalla famiglia di origine.
L’affidamento dei figli nei casi di separazione personale, divorzio, originaria assenza di matrimonio o di non coabitazione dei coniugi, consiste in un provvedimento rivolto a regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Sono previste le tipologie dell’affidamento condiviso, affidamento congiunto e affidamento esclusivo.

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Indice

1. L’affidamento familiare nel diritto


L’affidamento familiare è un’istituzione dell’ordinamento civile italiano che si fonda su un provvedimento temporaneo rivolto a bambini e a ragazzi sino ai diciotto anni, di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare.
Con l’affidamento familiare, il minorenne viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta oppure dove questo non sia possibile è consentito l’inserimento dello stesso in una comunità di assistenza pubblica o privata.
L’affidamento familiare è un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia, garantendo al minorenne il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in relazione alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

2. L’affidamento dei figli


L’affidamento dei figli definisce come ripartire ed esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza dei genitori.
Vale sia per i casi di cessazione di convivenza dei genitori sia per le coppie di fatto, sia per separazioni e divorzio. 


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3. L’affidamento condiviso


L’affidamento condiviso è un istituto giuridico presente in diversi ordinamenti nazionali che regola l’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione della convivenza dei genitori, ad esempio in caso di separazione o divorzio.
A livello internazionale dagli anni ‘80 si distingueva tra affidamento legalmente condiviso (joint legal custody), senza che fosse necessario un equilibrio dei tempi di coabitazione e attenzione tra le due figure genitoriali, e affidamento materialmente condiviso (joint physical custody), meno diffuso, che prevede che i tempi di coabitazione e attenzione siano compresi almeno tra il 33 e il 66% (sino al 50-50 dell’affido paritetico). 

4. L’affidamento congiunto


L’affidamento congiunto è l’istituto che era previsto nell’ordinamento italiano prima della Riforma dell’Affidamento Condiviso del 2006.
Il figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viene affidato ad entrambi i genitori, ai quali viene richiesto di cooperare nella gestione dei minorenni, condividendo la responsabilità genitoriale.
Si contrapponeva all’affidamento esclusivo.
L’introduzione dell’affidamento condiviso ha superato la normativa precedente dell’affidamento congiunto.
Prima della Riforma, l’istituto dell’affidamento congiunto anche se non era previsto dalla normativa vigente in materia di separazione personale, era ammesso espressamente dall’articolo 6 della Legge sul Divorzio (L.01/12/1970 n.898) e la giurisprudenza di legittimità in passato si era espressa ammettendo l’applicazione analogica dello stesso articolo anche alle ipotesi di separazione personale (Cass. Civ. 28/02.2000/n.2210 e Cass. Civ.13/12/ n. 127775).

5. L’affidamento esclusivo


L’affidamento esclusivo è il meccanismo con il quale i figli sono affidati a uno dei due genitori, che resta titolare della patria potestà, definita dal legislatore all’articolo 316 del codice civile responsabilità genitoriale.
L’affidamento esclusivo viene di solito ritenuto non conveniente per i bambini, a meno che non sussistano ragioni valide per preferirlo all’affidamento condiviso.
La legge in vigore in Italia considera come soluzione normale l’affidamento condiviso.
Nonostante la vigente normativa , il Tribunale può adottare l’affidamento esclusivo a uno dei genitori se dovesse corrispondere agli interessi del minorenne.
In determinati casi la Suprema Corte di Cassazione ha deciso di affidare i figli esclusivamente alla madre perché il padre aveva screditato la figura materna e ostacolava gli incontri dei figli con la madre.
A norma dell’articolo 337 ter del codice civile il giudicevaluta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Il figlio minorenne ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori anche in caso di separazione, di ricevere attenzione, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.
Il Tribunale valuta in primo luogo la possibilità che i figli minorenni restino affidati ad entrambi i genitori, rappresentando l’affidamento il “modello” da preferire per un corretto equilibrio nei rapporti tra figli e genitori.
Nel diritto delle obbligazioni, l’affidamento è un fondamentale principio che innerva l’intero ordinamento giuridico.
Consiste nella ragionevole fiducia che i consociati ripongono in modo reciproco nelle rispettive dichiarazioni negoziali e deve essere compreso nel fondamentale obbligo alla buona fede. Nell’attuale codice civile è tutelato con particolare vigore.
Quando è incolpevole diventa un elemento decisivo per la soluzione delle controversie che vedono interessi negoziali opposti da parte delle diverse parti contrattuali.
Nel diritto amministrativo designa l’istituto del legittimo affidamento, che regola i rapporti del cittadino con le pubbliche amministrazioni.

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