La delazione dell’eredità: il fenomeno giuridico

Lorena Papini 07/02/24
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La delazione dell’eredità è quel fenomeno giuridico attraverso il quale si individuano i chiamati all’eredità: in particolare, essa può avvenire per legge (c.d. successione legittima, cfr., amplius, il capitolo undicesimo del presente volume: essa avrà luogo solo quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria; sono gli effetti dell’art. 457, secondo comma, c.c.: per un esempio concernente il non luogo della successione legittima – nella specie, per la somma risultante da un credito su un conto corrente intestato al de cuius, non oggetto di legato –, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti, si veda Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2015, n. 12158, CED Cassazione, 2015, Famiglia e Diritto, 2016, 3, 250) ovvero per testamento (c.d. successione testamentaria, cfr., amplius, il capitolo dodicesimo del presente volume: si rammenti sin d’ora come, tuttavia, qualsiasi disposizioni testamentaria non potrà mai pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: cfr., amplius, il capitolo nono del presente volume).
Il contributo è un estratto del volume: Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

Indice

1. La delazione dell’eredità


Più compiutamente:

  • è l’apertura della successione che determina la delazione dell’eredità, ossia l’offerta del patrimonio ereditario al chiamato, la quale può attuarsi, secondo l’art. 457 c.c., per legge o per testamento;
  • tuttavia, ai fini dell’acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità (che segue l’apertura della successione), essendo necessaria l’accettazione del chiamato (mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza; conformi: Trib. Nola, sez. I, 20 aprile 2018; Cass. civ., sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5247, CED Cassazione, 2018).

È per tal motivo che, ad esempio, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sussistenza in capo ai ricorrenti della qualità di erede della persona che aveva partecipato al giudizio di merito non può essere dimostrata mediante la produzione di una certificazione relativa allo stato di famiglia originario, comprovante la sola relazione parentale tra la persona scomparsa e i ricorrenti,
“né può essere desunta dall’avvenuto pagamento agli stessi delle rate di pensione da quest’ultima non riscosse al momento della morte” (Cass. civ., sez. VI, 3 maggio 2016, n. 8677, FI, 2016, 7-8, 1, 2431).
A tal proposito, tengasi altresì presente che quando (ma occorre, ovviamente, l’accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione siano compresi beni immobili: Cass., sez. II, 5 giugno 2014, n. 12685, GCM, 2014) gli aventi diritto decidano di rinunziare a far valere il testamento, la delazione resta sempre testamentaria e l’accordo, a tal fine diretto, importando sostanzialmente una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.
La delazione può risultare anche simultanea e, in tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza proprio una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità dei primi chiamati, sono comunque abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell’eredità (cfr. anche Cass., sez. II, 6 febbraio 2014, n. 2743, GCM, 2014); per un caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita era premorto al contraente, si veda anche Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11101, laddove precisa come la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, debba essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo; e, sempre nel medesimo ambito, Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2023, n. 39 chiarisce come l’eventuale istituzione di erede per testamento, compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza, non rilevi né come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

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