La trascrizione dell’accettazione di eredità

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La trascrizione dell’accettazione di eredità (Il regime di pubblicità dell’accettazione di eredità). Per approfondimenti consigliamo il volume: Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

Indice

1. Accettazione espressa o tacita dell’eredità

Alla apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 c.c. si verifica nel momento in cui una persona fisica cessa di esistere, ciascun chiamato all’eredità ha di fronte una triplice scelta, da compiere entro l’ampio lasso di tempo di dieci anni e per i motivi più disparati:
-può accettare l’eredità, espressamente o tacitamente, acquistando l’eredità del de cuius divenendo suo erede senza alcun limite;
-accettare l’eredità con beneficio d’inventario, evitando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius e sottraendosi ai debiti derivanti dalla eredità, pur avendola ovviamente accettata;
-può rinunciare alla stessa mediante una dichiarazione, ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui i è aperta la successione, con la quale viene manifestata la volontà di non subentrare nei diritti e nei rapporti del defunto.
Vale la pena ricordare per completezza che l’accettazione pura e semplice della eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.). La prima attuata con una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, la seconda mediante il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non potrebbe essere realizzato se non nella qualità di erede per cui l’accettazione dell’eredità avviene per fatti concludenti, ossia attraverso condotte o iniziative che il soggetto pone in essere, motivato da un implicito intento negoziale (art. 476 c.c.).
Più specificatamente perché ricorra l’accettazione tacita dell’eredità occorrono due requisiti: un comportamento giuridicamente rilevante e la consapevolezza in chi lo compie della propria delazione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della volontà di accettare l’eredità stessa. Per approfondimenti consigliamo il volume: Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

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L’opera vuole essere una valida guida per il professionista che si trova ad affrontare le problematiche relative alla successione ereditaria e alle donazioni.Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite le SEZIONI DI SINTESI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante.La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.Riccardo MazzonAvvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.

Riccardo Mazzon | Maggioli Editore 2024

2. Trascrizione dell’accettazione di eredità

Di particolare importanza è la questione relativa alla trascrizione della accettazione della eredità e ancora di più se la trascrizione della accettazione ha riguardato un singolo bene ovvero tutti i beni caduti in successione e ciò soprattutto quando di quel bene o di quei beni si decide di disporre con una vendita. Ecco quindi che fin tanto che il chiamato alla eredità non proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis causa ai sensi dell’art. 2848 c.c., le successive trascrizioni o iscrizioni a suo carico non producono alcun effetto ai sensi dell’art. 2650 c.c.. Tale adempimento è posto nell’interesse generale, di affidabilità e completezza dell’intero sistema dei RR.II. e di sicurezza dei traffici (in relazione a quanto previsto dall’art. 534 c.c.) e quindi non può essere omesso.
Pertanto se si deve procedere al trasferimento di un bene immobile di diretta provenienza successoria che comporti accettazione espressa o tacita dell’eredità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 476 c.c. il Notaio è tenuto anche a verificare e curare la trascrizione della intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.. L’atto con cui si dispone di un bene di provenienza successoria costituisce il presupposto giuridico per poter procedere alla trascrizione dell’acquisto mortis causa  ma non deve necessariamente trattarsi dell’atto con il quale il soggetto acquista la qualità di erede. Può darsi, infatti, che l’atto da trascrivere venga posto in essere da soggetto che già ha acquisito la qualità di erede, senza che ciò faccia venire meno l’idoneità dell’atto stesso a costituire titolo per la trascrizione. E,’ altresi, possibile procedere alla trascrizione della accettazione tacita sulla base di un atto posto in essere decorsi dieci anni dalla apertura della successione in quanto non è detto che si sia verificata la prescrizione rispetto al soggetto (per esempio questi aveva già acquisito la qualità di erede ex art. 485 c.c.); addirittura si può procedere alla trascrizione di accettazione di eredità nella quale intervenga a mezzo legale rappresentante un soggetto incapace.
È a tal proposito importante ricordare che la trascrizione della denuncia di successione non esonererebbe dall’obbligo della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.
L’art. 5, comma 2 delle Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al D.Lgs. 347/1990, stabilisce come la trascrizione della denuncia di successione “è prevista limitatamente agli effetti fiscali stabiliti dal presente Testo Unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
Poi la Corte di Cassazione che si è pronunciata più volte, e con sentenza n. 5135/1987 ha precisato ad esempio che “la circostanza che gli eredi del terzo abbiano trascritto a proprio favore la denuncia di successione … ed ottenuto le volture catastali a proprio nome, non costituendo tali operazioni fatti idonei a determinare il trasferimento della proprietà non rappresentano titolo idoneo per il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di successione”.
Principio ribadito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 37/1991, e con la Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 52/2009, documenti tutti nei quali viene evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione non costituisce titolo pubblicitario degli acquisti a causa di morte, né elemento di continuità delle trascrizioni.

3. Finalità della trascrizione

La trascrizione della accettazione di eredità assolve varie funzioni e soddisfa diverse esigenze di tutela:
 a) nel caso di acquisto da erede solo “apparente”: chi acquista dall’erede apparente rischia di acquistare da un “non proprietario”, con conseguente rischio di subire un’azione di rivendicazione della proprietà da parte del vero erede (o suoi aventi causa). Ad esempio, nel caso in cui i fratelli del defunto, morto senza lasciare genitori, coniuge e figli, si considerino, anche in buona fede, eredi, e, come tali, presentino una denuncia di successione, mentre il defunto aveva disposto, con un testamento scoperto successivamente, esclusivamente a favore di una terza persona, che è quindi il “vero” erede. Se viene trascritta l’accettazione (tacita) dell’eredità a favore dell’erede apparente, chi acquista in buona fede da quest’ultimo fa salvo il proprio acquisto (artt. 534 e 2652 n. 7 del codice civile).
   b) garantisce il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni (art. 2650 del codice civile): in mancanza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, con la conseguenza che quest’ultimo non può opporre il proprio acquisto a terzi o che, l’eventuale ipoteca iscritta sul bene, non si costituisce.
   c) garantisce l’effetto di “pubblicità sanante” (art. 2652 n. 6 del codice civile) in caso di invalidità di un atto: la legge consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di far salvo il proprio acquisto, se, decorsi cinque anni dalla trascrizione dell’atto nullo, non è trascritta una domanda giudiziale di impugnazione dell’atto medesimo. A tal fine, in caso di acquisto ereditario non trascritto il c.d. “effetto sanante” non si produce, in applicazione del summenzionato principio di continuità delle trascrizioni.
   d) In caso di conflitto tra il legatario e colui che acquista dall’erede, va risolto a favore di chi ha trascritto per primo: anche in questo caso chi acquista da un erede che non ha trascritto la propria accettazione rischia di soccombere dinnanzi ad un legatario che abbia trascritto tempestivamente il proprio acquisto.
   e) garantisce la “tutela del credito” nel caso di esecuzioni immobiliari: secondo un orientamento della giurisprudenza e della dottrina, il Giudice delle Esecuzioni, rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dal debitore, dovrebbe dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento.

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4. Trascrizione dell’accettazione e nota di trascrizione

Per la trascrizione della accettazione di eredità (espressa o tacita) non è necessario che i dati degli immobili siano indicati nel titolo in base al quale si chiede detta trascrizione. È invece necessario che detti dati siano riportati nella nota di trascrizione. Ciò si ricava dal confronto tra l’art. 2659 n. 4 c.c. (nota di trascrizione atto tra vivi) che parla di “beni cui si riferisce il titolo” e l’art. 2660 n. 5 c.c. (nota di trascrizione acquisti a causa di morte) nel quale invece non si fa alcun riferimento al titolo. Ne consegue che può chiedersi la trascrizione della accettazione tacita di eredità inserendo in nota tutti gli immobili oggetto di successione, anche se il titolo (ad esempio l’atto di vendita di alcuni immobili) riguardi solo parte degli immobili ereditati, fermo restando che grava sul Notaio l’obbligo di curare la trascrizione di accettazione di eredità solo con riguardo ai beni oggetto dell’atto dallo stesso ricevuto. Solo se espressamente incaricato dall’interessato, il Notaio sarà tenuto, infatti, ad integrare la nota di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità con i dati anche degli altri beni immobili caduti in successione, fermo restando che dovrà essere cura dell’interessato fornire tutti i dati a tal fine necessari.

5. Trascrizione accettazione e beni caduti in successione

Con riguardo a tale ultimo aspetto vale la pena considerare che secondo l’opinione prevalente in dottrina la trascrizione dell’acquisto mortis causa ha effetto riguardo ai beni che siano espressamente indicati in nota; si è osservato al riguardo che, sul piano pubblicitario, la successione ereditaria va considerata in modo atomistico, con la conseguenza che trascritto l’atto d’acquisto con riferimento a certi beni ereditari, la trascrizione non può dirsi effettuata rispetto a quelli non indicati in nota; in pratica debbono essere tenute distinte le norme di diritto sostanziale (in base alle quali l’accettazione di eredità non può che riguardare l’intera eredità)  da quelle del sistema pubblicitario, che operano su di un piano diverso (in relazione ai singoli beni – artt. 1543 e 2556 c.c.).
Non è mancato chi in dottrina ha, invece ritenuto che se si procede alla trascrizione con indicazione in nota di un solo bene, l’accettazione di eredità non può che valere per tutti i beni ereditari: l’accettazione di eredità, si osserva, non può che riguardare tutti i beni attribuiti all’erede, posto che non sono ammesse accettazioni parziali (ai sensi dell’art. 475, c. 3 c.c.). Inoltre nel nostro ordinamento (con esclusione delle Regioni soggette al regime tavolare) il sistema pubblicitario è basato su base personale, per cui una volta trascritta l’accettazione di eredità la stessa non può che riguardare l’intero patrimonio dell’accettante, indipendentemente dal fatto che in nota siano riportati tutti i singoli beni ereditari. La giurisprudenza non si è ancora pronunciata su tale aspetto.

6. Conclusioni

In conclusione sarà bene ricordare che in presenza di una accettazione tacita di eredità le due alternative possibili sono:
-o quella di procedere alla trascrizione di accettazione tacita dell’eredità con riguardo ai soli beni oggetto dell’atto di negoziazione, tenendo presente che in caso di negoziazione di altri e diversi beni provenienti dalla medesima successione si dovrà procedere a nuova trascrizione della accettazione tacita di eredità con riguardo a questi ultimi beni, ciò al fine di attivare la specifica tutela ex art. 434 c.c.;
-o eseguire la trascrizione della accettazione tacita di eredità con riguardo a tutti i beni caduti in successione (o quantomeno a tutti quelli ricompresi nell’ambito della medesima Conservatoria dei RR.II.) così da evitare in futuro nuove ed ulteriori trascrizioni di accettazione tacita di eredità (ed i relativi costi).  Il Consiglio Nazionale del Notariato lascia però aperto un piccolo spiraglio. Prosegue più oltre nella regola dell’obbligo della trascrizione previsto nel protocollo n. 8  in merito alla trascrizione degli acquisti a causa di morte dicendo che “il notaio può omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora consti la espressa dispensa delle parti; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi “pregressi” vi siano “acquisti mortis causa” non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti (ed in particolare dalla parte cessionaria), dovrà risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo (mediante menzione nel quadro D)”.

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Avv. Cristina Vanni

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