Apertura della successione: il rinunziante non risponde dei debiti del de cuius

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La successione, che si apre, ai sensi dell’art. 456 del codice civile, con la morte del de cuius, fa sorgere in capo al chiamato all’eredità, ossia colui a cui viene devoluta l’eredità, determinati diritti, costituendo dunque un fatto giuridicamente rilevante.

Il chiamato all’eredità, infatti, può proseguire con l’accettazione pura e semplice dell’eredità, con l’accettazione della stessa con beneficio di inventario, ovvero con la rinunzia all’eredità. Tali azioni esperibili soggiacciono al termine prescrizionale di dieci anni, termine che decorre dall’apertura della successione.

L’accettazione dell’eredità

L’accettazione pura e semplice (detta actus legitimus, senza possibilità di essere soggetta a termini e condizioni) comporta l’acquisizione del titolo di erede; questi subentra in toto nel patrimonio del de cuius, nonché nell’asse ereditario e nei rapporti obbligatori che facevano capo al defunto, senza aver la possibilità di scegliere alcune posizioni ovvero escluderne altre. L’atto col quale il chiamato all’eredità (o delato) accetta la stessa consiste, qualora sia espressa, in una dichiarazione scritta con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata dinanzi al notaio; tale atto è manifestazione della volontà, da parte del delato, di assumere il titolo di erede.

Detta accettazione, inoltre, può essere effettuata finanche dinanzi al cancelliere del Tribunale c/o cui è deceduto o aveva l’ultimo domicilio il de cuius.

L’accettazione dell’eredità, oltre che in maniera espressa, può avvenire tacitamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 476 del codice civile, il quale dispone che l’accettazione avviene anche allorquando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede; tale modalità è detta accettazione per facta concludentia, ossia a mezzo di comportamenti concludenti posti in essere dal chiamato.

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

L’altra modalità di accettazione dell’eredità consiste nell’accettazione con beneficio di inventario ex articolo 484 cod. civ.; tale modus permette al chiamato di acquisire il titolo di erede senza che ciò comporti confusione del suo patrimonio con quello del defunto. In altri termini, qualora il de cuius avesse lasciato dei debiti, l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario ne risponderà nei limiti della quota ricevuta, tutelando il proprio patrimonio che non verrà aggredito in alcun modo dai creditori del defunto.

Anche tale forma di accettazione dell’eredità presuppone che debba avvenire a mezzo di dichiarazione scritta – atto pubblico ovvero scrittura privata – dinanzi al notaio, oppure portandosi c/o il Tribunale del luogo ove è deceduto o aveva l’ultimo domicilio il defunto.

In ultima analisi, è opportuno soffermarci su un altro tipo di diritto che il chiamato/delato può, dinanzi all’apertura della successione, attivare, ossia può egli rinunziare all’eredità.

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La rinunzia all’eredità

La rinunzia all’eredità, prevista dall’articolo 519 del codice civile, è l’atto a mezzo del quale il chiamato dichiara espressamente per iscritto, servendosi delle predette medesime modalità, di non accettare l’eredità e di non subentrare in alcuna delle posizioni giuridiche del de cuius. Detto diritto, come meglio si specificherà nel paragrafo successivo, fornisce al rinunziante uno strumento di tutela soprattutto allorquando il defunto rivestiva, in vita, diverse posizioni debitorie.

Detta rinunzia costituisce un negozio giuridico formale, ossia devono essere attuate e rispettate tutte le forme previste dalla legge a pena di nullità (per completezza argomentativa si precisa che è nulla finanche la rinunzia all’eredità effettuata prima dell’apertura della successione nel rispetto del divieto di patti successori secondo il codice di rito).

Rinunzia: i debiti del de cuius si estendono ai rinunzianti?

Il chiamato all’eredità, o delato, che effettua la rinunzia si considera, ai sensi dell’articolo 521 del codice civile, come se non fosse mai stato chiamato; tale effetto, che può dirsi essere retroattivo, non si estende, però, alle eventuali donazioni ovvero legati posti in essere.

Da ciò si può desumere che il rinunziante non dovrà rispondere dei debiti che sono stati lasciati dal de cuius.

L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione

In linea con dette coordinate ermeneutiche è la pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la decisione n° 15871 del 2020[1], la quale ha stabilito non solo l’impossibilità di estensione dei debiti del defunto in capo al rinunziante ma, in particolare, questi non ne risponde né nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione e la rinunzia dell’eredità –ossia allorquando il soggetto assume la sola qualità di chiamato all’eredità/delato – e né successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione (da effettuarsi, questa, entro dodici mesi dall’apertura della successione), poiché trattasi unicamente di un atto di natura fiscale, il quale non rileva ai fini dell’accettazione ovvero della rinunzia all’eredità.

Degna di nota, inoltre, è anche la recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n° 21006 del 2021[2], con la quale ha ribadito il princìpio secondo il quale i soggetti che hanno rinunziato all’eredità non rispondono dei debiti tributari del defunto, anche se non è trascorso il termine decennale dall’apertura della successione, ossia il termine utile per accettarla o rinunziarvi. La rinunzia, si sottolinea ancora, ha un’efficacia retroattiva e quindi i chiamati, come non possono essere considerati eredi sin dall’inizio, così non possono rispondere dei debiti del de cuius.

Dunque, in altri termini, gli effetti spiegati dalla rinunzia di cui si discute sono istantanei ed immediati; con la rinunzia, invero, il chiamato/delato perde il diritto di accettare l’eredità, la quale sarà devoluta all’altro chiamato che intenderà accettarla.

Gli Ermellini, a tal proposito, specificano che vero è che il rinunziante ha a disposizione un termine decennale, dall’apertura della successione, finanche per revocare detta rinunzia e rientrare nella successione a titolo universale del de cuius in qualità di erede legittimo, ma solo ed esclusivamente qualora l’altro chiamato/delato, nel contempo, non abbia accettato definitivamente l’eredità, comprensiva di quella parte che sarebbe spettata al rinunziante in assenza della rinunzia medesima.

Il princìpio di diritto

Alla luce di quanto suesposto è possibile, in buona sostanza, affermare il princìpio di diritto, come anche avallato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il chiamato all’eredità (o delato) che non abbia, nei termini previsti dalla legge, accettato la stessa ma vi abbia rinunziato, non può vedersi far rientrare nella propria sfera giuridica le posizioni debitorie, neanche in ambito tributario, del de cuius e, per l’effetto, lo stesso dovrà considerarsi come mai chiamato alla successione.

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Note

[1] Cass. Sent. n° 15871/2020.

[2] Cass. Sent. n° 21006/2021.

Alessia Baldari

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