L’eredità prima dell’acquisto: eredità vacante e giacente

Attualmente con il termine di eredità si indica il complesso di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del de cuius suscettibili di essere trasmesse ai soggetti designati dal testamento o dalla legge.
Secondo l’opinione dominante l’eredità altro non sarebbe che un complesso di rapporti giuridici, unificato oggettivamente e finalisticamente ad opera della legge allo scopo di consentirne il trapasso all’erede (universum iuris).
Secondo altri l’eredità sarebbe invece una somma di rapporti giuridici autonomi che si consolidano nella persona dell’erede.
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Indice

1. Vocazione e Delazione


Occorre osservare che la legge non è chiara nel distinguere i diversi concetti di vocazione e delazione dell’eredità, con la conseguenza che talvolta questi termini vengono utilizzati impropriamente e/o indistintamente.
Per vocazione, deve intendersi la designazione fatta per legge o testamento di coloro che dovranno succedere.
La vocazione, in poche parole, è il titolo della chiamata: infatti essa può essere legale o testamentaria.
Secondo l’art 457 cc. L’eredità si devolve per legge o testamento e il titolo, quindi, può essere la legge o il testamento. Ove quest’ultimo non contenga disposizioni dell’intera massa subentra la disciplina della vocazione legittima.
La delazione, di contro, rappresenta l’offerta del compendio e coincide temporalmente con l’apertura della successione essendo essa unica, ovvero, il chiamato all’eredità con testamento, che sia anche potenziale erede legittimo, non può rinunziare alla chiamata testamentaria e accettare quella derivante dalla legge.
In sintesi, con l’apertura della successione, la vocazione rappresenta la disciplina applicabile a secondo del titolo in base al quale viene fatta la chiamata (legale o testamentaria); la delazione è la chiamata a succedere, l’offerta patrimoniale, ovvero l’attribuzione del diritto di far propria l’eredità o il legato.
Normalmente vocazione e delazione coincidono nello stesso soggetto e operano simultaneamente. Vi sono, però, dei casi in cui la delazione non è attuale: il caso classico è quello della istituzione di erede sotto condizione sospensiva, che seppure immediatamente vocato, sarà delato solo al verificarsi della condizione.

2. Eredità Vacante – L’eredità prima dell’acquisto


Tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, la massa è priva di titolare (patrimonio senza soggetto) e necessita conseguentemente di opportuna protezione. A ciò provvede la legge individuando i soggetti legittimati ad amministrare i beni della successione. Ora se il testatore non ha nominato un esecutore testamentario e non ci si trova dinnanzi ad un’eredità giacente, il chiamato a succedere che sia nel possesso dei beni ereditari può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione della massa, senza che ciò comporti accettazione dell’eredità.
Egli può infine compiere le azioni possessorie a tutela dei beni, senza bisogno di materiale apprensione ex art. 460 cc.
Il chiamato che si trovi nel possesso dei beni, può stare in giudizio come convenuto e ha l’obbligo, entro tre mesi dall’apertura della successione di redigere l’inventario e nei successivi quaranta giorni decidere se accettare o rinunziare l’eredità. Ove non ottemperi a detti obblighi, si considera erede puro e semplice.
La condizione giuridica di “chiamato nel possesso” cessa a seguito di accettazione o rinunzia all’eredità e come tale è soggetto esclusivamente alla disciplina dell’art.485 cc., e non anche a quella dell’actio interrogatoria.
Infatti la Cass. Civ II sez con ordinanza n.15587/2023, ha cosi statuito: “L’actio interrogatoria può essere proposta solo contro il chiamato non possessore. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ai sensi dell’art. 485 c.c., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità o dal momento di inizio del possesso. Se non compie l’inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice.”.


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3. Eredità giacente – differenza con l’eredità vacante


La giacenza dell’eredità è la condizione della massa in cui il chiamato non è nel possesso dei beni, per cui su istanza delle persone interessate o su iniziativa del giudice territorialmente competente viene nominato un curatore del compendio. Detta nomina è costitutiva della fattispecie, in quanto solo a seguito della nomina del curatore il chiamato è privato dei poteri di amministrazione.
Quindi per aversi giacenza dell’eredità occorre che non vi sia un chiamato nel possesso materiale dei beni; che questi non abbia accettato l’eredità e che non vi sia la nomina di un esecutore testamentario.
La differenza rispetto all’eredità vacante consiste nel fatto che tutte le attività compiute dal chiamato nel possesso dei beni, nell’eredità giacente vengono compiute dal curatore ex artt. 529 e ss. cc., con la conseguenza che quest’ultimo, fino a quando non intervenga l’accettazione o rinunzia, non sarà destinatario dell’actio interrogatoria ex art.481 cc, esperibile – secondo quanto sopra detto – solo nei confronti del “ chiamato non in possesso”, il quale se non accetta nel termine concessogli dal Giudice perde il diritto di accettare.

4. Natura giuridica del curatore dell’eredità giacente


In dottrina ci si è interrogati sulla natura giuridica di quest’istituto.
Secondo una tesi sostenuta in passato, il curatore sarebbe un rappresentate del chiamato e pertanto non potrebbe compiere atti diversi da questo.
L’opinione prevalente considera il curatore dell’eredità giacente un istituto non rappresentativo, poiché questi agisce nell’interesse di tutti coloro che vengono in contatto con la massa.
A sostegno di detta tesi va’ pur detto che al curatore spettano poteri per un verso più ampi rispetto al chiamato (non potendo quest’ultimo liquidare l’eredità) e per altro più limitati (non potendo il curatore accattare o rinunziare l’eredità).
Infine va detto che la curatela cessa in seguito ad accettazione o rinunzia del chiamato, ovvero in assenza di beni da liquidare. La cessazione avviene di diritto senza alcun bisogno di un provvedimento del giudice.

5. La giacenza pro quota


Qualora solo alcuni dei chiamati accetti l’eredità, non è configurabile, per la giurisprudenza, la nomina del curatore in favore di quelli non in possesso dei beni, per la ragione secondo cui, come sopra si diceva, il curatore non è un rappresentate dei chiamati, ma una figura che assicuri l’amministrazione e la gestione della massa in attesa della definitiva devoluzione a chi ne abbia il diritto.
Una parte della dottrina , non condivide questa conclusione ritenendo che ai chiamati non nel possesso dei beni debba essere assicurata una efficace tutela soprattutto in caso di conflitto di interessi – pur possibile – con i chiamati possessori.

6. Conclusioni


In conclusione, nel periodo intermedio tra l’apertura della successione e l’accettazione o rinunzia dell’eredità si possono verificare due situazioni ben diverse tra loro, ovvero quella dell’eredità vacante e quella dell’eredità giacente che consentono la gestione della massa ereditaria.
La prima viene curata dal chiamato nel possesso divenendo di conseguenza destinatario della disciplina ex art 485 cc. e pertanto non soggetto all’actio interrogatoria, come da ultimo stabilito dalla Cassazione confermando un orientamento consolidato (cfr. ord. Cass. Civ. 15587/2023).
Con l’eredità giacente tutte le attività afferenti la gestione del compendio vengono esercitate dal curatore nominato dal giudice e nei cui confronti non è esperibile l’actio interrogatoria poiché non è un chiamato.

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La gestione dell’eredità testamentaria e legittima
Domande e risposte più comuni

Francesco Piscopo

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