1. La vicenda
La vicenda iniziava quando un condominio richiedeva ed otteneva al Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 10.000 € nei confronti dell’erede del proprietario di un appartamento, chiamato in causa personalmente non in qualità di erede del proprietario dell’immobile gravato da debiti condominiali. L’ingiunto si opponeva a tale decreto facendo presente che tale provvedimento non faceva menzione della sua qualità erede con beneficio di inventario e che era illegittimo l’accollo delle spese “personali” poste a suo carico dall’assemblea condominiale con deliberazione peraltro impugnata ex art. 1137 c.c. (e poi annullata con sentenza dallo stesso Tribunale). In ogni caso, a seguito di pignoramento immobiliare, l’erede del condomino provvedeva al pagamento della somma ingiunta (oltre che delle somme maturate successivamente a titolo di oneri condominiali); di conseguenza il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione, compensando tra le parte le spese processuali. L’erede riteneva che le spese del procedimento dovessero invece gravare interamente sul condominio: in altre parole lamentava la mancata valutazione della “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di primo grado. La Corte di Appello, a cui si era rivolto, gli dava torto. I giudici di secondo grado, tra l’altro, sostenevano che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni; inoltre confermavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell’avvenuto pagamento; escludevano poi la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di procura alle liti, non occorrendo all’amministratore autorizzazione assembleare per riscuotere le spese condominiali; infine condannavano l’erede al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il soccombente ricorreva in Cassazione.
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2. La questione
È tenuto a pagare le spese di lite l’erede, ingiunto dal condominio, che accetti con beneficio d’inventario?
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3. La soluzione
La Cassazione ha dato torto al ricorrente. In particolare secondo i giudici supremi, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, la limitazione della responsabilità per i debiti del “de cuius” entro il valore dei beni ereditari comporta una posizione dell’erede, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole, restando tuttavia ferma la sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, ad esso riferibili nella qualità suddetta. Pertanto, ad avviso della Cassazione, l’erede è tenuto a rispondere anche delle spese del procedimento. Il principio della soccombenza, ricorda infatti la Corte Suprema, va inteso nel senso che solo la parte interamente vittoriosa è esente dal pagamento delle spese di giudizio, gli altri sono tenuti invece a parteciparvi anche se in misura ridotta. Quanto all’azione proposta contro l’erede, la Cassazione ha ricordato che ad autorizzare l’amministratore al decreto ingiuntivo basta la produzione della delibera accertante le spese del defunto non pagate.
4. Le riflessioni conclusive
L’erede del condomino è tenuto a contribuire alle spese condominiali dal momento della morte del de cuius; per l’art. 459 c.c., infatti, l’eredità si acquista con l’accettazione i cui effetti risalgono al momento dell’apertura della successione. Il chiamato all’eredità, che non abbia ancora accettato, può peraltro esercitare gli atti conservativi e di amministrazione temporanea ed in ogni caso, quando non è nel possesso dei beni ereditari – su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio – il Tribunale nomina un curatore speciale dell’eredità (art. 528 c.c.). In ogni caso si deve tenere conto che, anche in ambito condominiale, l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli l’abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione (Cass. civ., Sez. III, 14/03/2003, n. 3791). Merita di essere ricordato però che spetta all’erede o al legatario succeduti nel condominio l’onere di mettersi in contatto con l’amministratore per rendere noti i loro dati. Se l’erede non comunica nulla all’amministratore non potrà poi sostenere di non esser stato regolarmente convocato, né impugnare le delibere condominiali formatesi nelle riunioni a cui non ha potuto (per sua colpa) partecipare.
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