Eredità: l’amministrazione di sostegno e il beneficio di inventario

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In ipotesi di eredità relitta in favore di soggetto coadiuvato da amministratore di sostegno, non necessariamente si deve dar corso alla accettazione con beneficio di inventario. È quanto ha deciso con decreto del 03 marzo 2017, il Tribunale di Vercelli statuendo nella causa RGV 38 /2016. Secondo il giudice, ma già in tal senso si era formato l’orientamento di autorevole e corposa dottrina, nonostante chi beneficia dell’amministratore di sostegno non sia soggetto pienamente capace, questi non è tenuto ad accettare l’eredità con il c.d. beneficio di inventario, e ciò in quanto il legislatore nulla ha previsto sul punto. L’art. 471 c.c. infatti, impone l’accettazione beneficiata del patrimonio ereditario devoluto a minori ed interdetti, ma non è applicabile a coloro che sono coadiuvati da amministratori di sostegno in quanto, ai sensi dell’art. 411, comma 1 c.c., il disposto è a loro estensibile unicamente se esplicitamente richiamato nel provvedimento del magistrato con cui si nomina, ad esempio, l’amministratore medesimo.

Opinando in conformità con l’orientamento del Tribunale di Vercelli, emerge come, diversamente dalle pronunce di interdizione e inabilitazione, che determinano un’assoluta o parziale incapacità della persona interessata, la nomina dell’amministratore di sostegno non ha come presupposto la privazione della capacità di agire per il beneficiario. Questi, così dispone l’art. 409 c.c., conserva la propria determinazione per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. Dunque il soggetto coadiuvato, può accettare l’eredità anche «puramente e semplicemente», purché previamente autorizzato dal giudice tutelare. Sarà quest’ultimo infatti a dover valutare, di volta in volta, ciò che è più conveniente per l’amministrato. Con la conseguenza che, in caso di successione palesemente priva di passività e di debiti lasciati dal de cujus, il magistrato può autorizzare l’accettazione ereditaria anche con comportamenti taciti. Tutto ciò implica che, in sede di istanza, l’interessato indichi, compiutamente, non solo i contenuti dell’atto da autorizzarsi, ma altresì che il compimento dello stesso determinerà gli effetti di cui all’art. 476 c.c., e che questi ultimi saranno forieri di conseguenze positive per il soggetto beneficiario, o quantomeno scevri da controindicazioni.

La misura di protezione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, insomma, deve, sempre di più, essere visto alla stregua di un abito confezionato su misura, che lo rende non già un istituto di tutela rigido e preconfezionato, bensì adattabile ad personam e rispettosa delle sue vere esigenze, necessità e dignità.

 

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