Minorenni e lavoro: la situazione in Italia

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La tutela del lavoro dei minorenni in Italia trova il suo fondamento nelle Convenzioni
Internazionali.
 La disciplina specifica in materia è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262.
 Gli stranieri che soggiornano in modo regolare in Italia possono svolgere attività lavorativa nei limiti della disciplina vigente per il lavoro dei minorenni nel Paese.

Indice

1. Le fonti e i principi costituzionali

Le fonti internazionali e comunitarie sono:
 La Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la
Legge n.176/1991.
 L’articolo 32 della Convenzione stabilisce:
 Il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto a nessun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
 La Convenzione OIL n. 138 del 1973 sull’età minima per l’assunzione all’impiego.
In Italia 16 anni.
 La Convenzione OIL n. 182 del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile.
 La Direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
 I principi costituzionali sono:
 L’Articolo 34 della Costituzione, che ai commi 2 – 3 e 4 recita:
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
 L’Articolo 37 della Costituzione che ai commi 2  e 3 recita:
 La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.   

2. I requisiti e le eccezioni

L’età minima di ammissione al lavoro è fissata nel momento nel quale il minorenne ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non può essere inferiore a 16 anni (legge n. 296/2006).
La regola vale per qualsiasi tipo di rapporti di lavoro.
 Le uniche eccezioni ammesse al limite di età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o nel settore dello spettacolo.
In questi casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, vale a dire, quella del luogo dove verrà svolta l’attività lavorativa, la quale viene concessa a condizione che ci sia l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e che si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità pisco-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minorenne (art. 4 L. n. 977/1967).
È anche necessario, per effettuare fotografie o riprese che coinvolgono il minorenne e per l’utilizzo delle immagini dello stesso, contenuta in riprese fotografiche, audio o video, una specifica liberatoria rilasciata dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale.
 Particolari norme sono dirette a tutelare l’impiego dei minori di anni 14 in programmi radio-televisivi (D.M. 218/2006).
Non è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato per lo svolgimento di attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in nessun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure a un’autentica occupazione (Circ. MLPS n.1/2000).
Con la nota dell’11 settembre 2019 n. 7966, l’Ispettorato ha chiarito che l’autorizzazione non è, ad esempio, necessaria per il rilascio, a titolo gratuito, di un’intervista da parte di un minorenne in un programma televisivo.
 Allo stesso modo, si può dipendere dalla preventiva autorizzazione nel caso di attività non retribuita svolta nell’ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei minori (es. una recita scolastica).

3. Il rapporto di lavoro e gli orari

Il minorenne o adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
Il minorenne che lavora ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge (art. 37 comma 4 Cost.).
La Legge n. 977/1967stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minorenne ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche in relazione all’età e alla valutazione della sua idoneità.
 L’orario di lavoro dei minorenni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Non possono svolgere lavoro straordinario.
L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto a un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo intermedio a mezz’ora).
 I minorenni hanno diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e che comprendano la domenica.
Questo periodo può essere ridotto, per comprovati motivi di carattere tecnico e organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
 Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica.
Sono le attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure di attività svolte nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, compresi bar, gelaterie, pasticcerie, aper le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.
 È vietato adibire i minorenni a lavoro notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7).
Il divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell’azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione all’Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minorenni impiegati e le ore per le quali sono stati impiegati.
La deroga è ammessa eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, purché il lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi  e non siano disponibili lavoratori adulti.
Una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto.

4. I lavori vietati

L’articolo 6 della legge n. 977/67 stabilisce il divieto di adibire i minorenni ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico.
Le attività vietate sono specificate nell’allegato I alla legge, introdotto con il Decreto Legislativo n. 345/99 e successivamente modificato con il Decreto Legislativo n. 262/2000.
 In deroga a questi divieti, lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato I è consentito agli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, svolta in aula o in laboratori adibiti all’attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro. Queste attività devono essere svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente legislazione.
 In questi casi, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, le attività devono essere preventivamente autorizzate dall’ Ispettorato del lavoro.
I minorenni non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

5. Le tipologie contrattuali

Il Decreto Legislativo n.77/2005 ha regolamentato l’alternanza scuola-lavoro che rappresenta una delle modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo scolastico.
Il sistema dell’alternanza interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono svolgere l’intera formazione, sino a 18 anni, attraverso l’alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica oppure formativa e previa la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di commercio ed enti pubblici o privati anche del Terzo settore. Tutti questi soggetti devono in pratica rendersi disponibili all’accoglienza dei giovani per effettuare periodi di apprendimento che non costituiscono rapporti di lavoro, oppure, instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato da una finalità formativa.
Il datore di lavoro, a parte pagare un corrispettivo per l’attività svolta, è tenuto a formare l’apprendista attraverso un insegnamento di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali.
Il Testo Unico approvato nel 2011, (Decreto Legislativo 167/2011) e la Legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/ 2012 hanno innovato profondamente la precedente disciplina.
Il contratto di apprendistato viene definito nel Testo Unico come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani.
 La normativa, a parte regolamentare le diverse tipologie contrattuali previste per l’apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca), unifica in un’unica disposizione (articolo 2) la regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale.
Le norme sull’apprendistato sono state incorporate nel Testo unico sui contratti di lavoro
(Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, agli articoli 41 – 47).
 

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A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Dott.ssa Concas Alessandra

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