Respinto il ricorso contro il provvedimento di archiviazione degli eredi della persona offesa

Redazione 15/02/13
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Lucia Nacciarone

Nulla da fare per costoro, se il de cuius non aveva provveduto a costituirsi parte civile.

Infatti, precisa la Cassazione nella sentenza n. 7043 del 13 febbraio 2013, la posizione processuale con la conseguente possibilità di esercitare diritti facoltà ad essa afferenti, non si trasmette agli eredi delle persona offesa dal reato, in mancanza di una tempestiva costituzione di parte civile nel procedimento penale effettuata in vita.

E così il ricorso è stato respinto in quanto presentato da persona non legittimata, e nulla è si è potuto fare per evitare l’archiviazione del procedimento per estorsione a carico dell’indagato, procedimento instauratosi a seguito di denuncia da parte del figlio della vittima, deceduta per cause estranee al suddetto reato.

«Qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione», proseguono i giudici, «si verifichi il decesso – per cause che prescindono dal reato oggetto del procedimento – della persona offesa, l’erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l’indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa – successivamente deceduta – , abbia già provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all’erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell’esercizio civile nel processo penale».

Quindi, agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, non in conseguenza del reato, in mancanza di costituzione di parte civile non è possibile presentare opposizione alla richiesta di archiviazione né presentare ricorso contro il provvedimento di archiviazione.

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