Previsioni INGV sul livello del mare: insediamenti costieri a rischio inondazione

Andrea Lolli 11/03/24
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Le nuove previsioni DEL’INGV sull’innalzamento del livello del mare: gli effetti sugli insediamenti costieri a rischio di inondazione.

Indice

Le nuove previsioni sull’innalzamento del livello del mare


L’anno appena trascorso, il 2023, è il primo in cui le massime autorità dello stato hanno dichiarato che il cambiamento climatico costituisce una realtà attuale, e non una prospettiva futura cui rapportarsi.
In data 29 dicembre 2023 l’istituto nazionale di geologia e di vulcanologia è uscito con un Report che rimette in discussione le previsioni legate all’innalzamento del livello del mare perché inesatte per difetto.
Come chiarito nell’ambito del report “The above results indicate that in the areas of the Mediterranean considered in this study, the VLM contribution from IPCC AR6 on average underestimates the effective VLM resulting in lower or higher future sea levels in zones undergoing active subsidence and uplift. In some areas, such as the Po delta and the Phlegraean fields where VLM rates are particularly high, the differences are extremely large”.
La morfologia delle coste è destinata a modificarsi nell’arco dei prossimi 100 anni, in particolare nella zona del delta del Po, in modo tale da incidere significativamente sugli insediamenti costieri.
I fattori che determinano tale innalzamento sono plurimi, il contributo all’innalzamento legato allo scioglimento dello strato di ghiaccio che copre la calotta polare antartica, il contributo dato dallo scioglimento dato  dello strato di ghiacci che copre la Groenlandia, lo scioglimento dei ghiacciai, i mutamenti delle riserve d’acqua presenti sul terreno, le dinamiche  oceaniche, compreso l’aumento di volume delle acque oceaniche legate all’aumento di temperatura, i movimenti verticali del terreno.
Ponendo come orizzonte  l’arco di tempo che si sviluppa dal 2050-2100- 2150, il livello del mare è destinato a crescere da un minimo di 2 ad un massimo di 3 metri nel delta del Po, e di 1,5 metri nelle zone di Napoli mentre a Venezia il livello del mare dovrebbe crescere di un metro  modificando la morfologia delle zone costiere.
Questa non viene più presentata, dal punto di vista scientifico come una ipotesi ma invece come una circostanza non evitabile.
Questo mutamento di prospettiva è frutto di una rivisitazione della ipotesi metodologia posta alla base degli effetti del cambiamento climatico sull’innalzamento del livello del mare.
Mentre la precedente ipotesi era legata ad una progressione lineare dell’aumento del livello del mare legato ad un aumento della temperatura esterna dell’aria ed agli effetti che avrebbe prodotto, la nuova ipotesi è legata agli effetti dell’aumento della temperatura delle acque dell’oceano, in particolare sullo scioglimento del ghiaccio a contatto con le acque oceaniche.
Tale innalzamento della temperatura delle acque è destinato a produrre lo scioglimento del livello dei ghiacci con una velocità crescente, esponenziale.
Con un incremento ulteriormente accelerato in ragione dell’aumento volumetrico della massa d’acqua oceanica determinato della maggior temperatura.
Il fenomeno è destinato a raggiungere il suo massimo nella zona del delta in ragione del contemporaneo prodursi degli effetti della subsidenza del suolo.
Come chiarito nel report “The most exposed are those of Egypt (12.879 km2), Italy (10.060 km2) and France (3.681 km2). In these countries, the river deltas of Nile (Egypt, about 12.879 km2), Po (Italy, about 4.000 km2) and Rhone (France, about 2.000 km2), which are undergoing high rates of land subsidence due to natural (soil compaction) and anthropogenic (ground fluid exploitation) processes (Syvitski et al 2009, Bohannon 2010, Cenni et al 2021, Pont et al 2002), are at high risk of flooding in 2050–2100–2150, as shown by the revised SL projections show in figure 6 It is worth noting that most of the population living along the coasts of the Mediterranean is not aware of SL rise, land subsidence and related coastal hazard that impact on the environment, coastal infrastructures, and human activities (Loizidou et al 2023).
Lo stesso istituto ha in corso di elaborazione un progetto che mira a ridefinire quale parte del territorio verrà allagata e dunque dove la costa dove verrà a trovarsi all’esito di tale evento.

2. I problemi giuridici legati all’innalzamento del livello del mare


L’innalzamento del livello del mare di 2 metri rispetto ad un terreno che ha una altezza sul livello del mare pari a 0 per un tratto molto esteso (Comacchio che dista dalla costa 3 chilometri ha una altezza sul livello del mare di un metro) pome una serie di problemi.
Il primo, il più rilevante, è legato ai fenomeni  tramite i quali si verificherà l’inondazione della costa.
Le previsioni sono che questa non avverrà in modo graduale, un centimetro alla volta. Ma sarà invece il frutto di episodi violenti,  esondazioni.
Tali episodi violenti prevedibili ed inevitabili produrranno danni alle persone ed alle cose.
Un secondo aspetto è legato ai beni immobili che si trovano nelle zone del territorio che saranno interessate della inondazione.
Tali beni diverranno non più fruibili ed adatti all’utilizzo per cui sono stati edificati in ragione del fatto che finiranno, in tutto o in parte, sott’acqua.
E nessuno di tali beni immobili e stato costruito ipotizzando di avere le fondamenta in acqua e quindi con caratteristiche compatibili con tale stato.
Si pone quindi un problema legato al fatto che tra alcuni decenni un numero estremamente elevato di immobili diventerà non più fruibile e quindi non commercializzabile-
Insomma, citando il report dell’INGV, l’innalzamento del livello del mare “is affecting the low elevated costal plains , river deltas and beaches with consequent costal erosion and retreat and saliniszation of the water table , thus representing a significant factor of hazard for costal populations and infrastructures” p.2 report.

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3. Le reazioni della pubblica amministrazione all’innalzamento del livello del mare: l’esempio virtuoso del piano dell’arenile del Comune di Rimini


Come evidenziato nel mio precedente articolo su questa rivista, l’ordinamento giuridico ha preso atto della crisi climatica per evitare che si aggravi .
Vi è una pletora di norme legate ai criteri Esg tese a spingere le imprese ed il tessuto sociale a tenere comportamenti che evitino un aggravamento del cambiamento climatico.
Purtroppo come già evidenziato, il legislatore non è intervenuto con la stessa incisività per affrontare il già intervenuto cambiamento climatico e gli effetti prodotti dallo stesso.  
Rispetto al tema dell’innalzamento del livello del mare nel silenzio normativo spicca, per differenza, la scelta del Comune di Rimini di affrontare tale tema in sede di modifica del piano dell’arenile.
Così il tema viene proposto dal documento strategico del piano dell’arenile
Presenza di aree esposte all’inondazione marina.
Le analisi del quadro conoscitivo hanno evidenziato come l’intero litorale sia esposto al pericolo di allagamento. Il progetto del Parco del Mare ha affrontato il tema in modo diverso nei tre litorali, vista la diversa morfologia della spiaggia e del lungomare.
La riqualificazione del lungomare nord non ha previsto l’innalzamento del lungomare, che rimane per lo più ad una quota poco superiore ai 2,14m s.l.m. ad esclusione di 4 tratti più depressi.
Il lungomare così riqualificato non riesce però ad evitare, del tutto, i possibili fenomeni di inondazione dell’abitato retrostante.
Il Parco del mare sud, per le porzioni già realizzate, raggiunge una quota di 2,85 m s.l.m ma affinchè possa mettere in sicurezza dal pericolo di allagamento l’abitato posto a monte, è necessaria il completamento delle porzioni attualmente mancanti. L’arenile, invece, è attualmente esposto alle inondazioni costiere e, in particolare nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e piazzale Marvelli, sono frequenti i fenomeni di allagamento a causa della presenza di aree depresse e con basse quote altimetriche
Il litorale più esposto è quello di San Giuliano, dove le quote basse (Barafonda), la presenza della darsena e la modesta altezza delle banchine del porto canale lo espongono a maggiore rischio di allagamento.” (piano dell’arenile documento “Strategia del piano” p. 5).
Per ovviare ai problemi sopra descritti il Piano prevede, tra l’altro
 “la collocazione, sulle spiagge in concessione, dei pubblici esercizi ad una quota di 1,90 m s.l.m. e l’adozione di opere di mitigazione del rischio, finalizzate al raggiungimento di una quota adeguata alla mitigazione del rischio di alluvionamento costiero
la riduzione della vulnerabilità degli edifici agli allagamenti, attraverso la prescrizione di interventi
eccedenti quelli manutentivi;”
limitati interventi, su lungomare e arenile, finalizzati al perseguimento della quota di 2,14 m s.l.m.
dal rischio di allagamento”.
Rispetto alla zona di San Giuliano, la più esposta alle inondazioni, si prevede, per il litorale nord :
la creazione, sulle aree a monte dello stabilimento, di un cordone dunoso ad una quota di 2,85m
s.l.m. da raccordarsi all’argine del Deviatore con percorso pedonale in quota utile a dare continuità al Parco del Mare e garantire una connessione con la città;
• la protezione dell’edificato urbano dalle alluvioni costiere, attraverso la creazione di una barriera sabbiosa per raggiungere la quota di sicurezza di 2,85m s.l.m. che traguarda l’orizzonte temporale dei cambiamenti climatici al 2100;
Insomma, nonostante il Comune di Rimini non sia tra quelli costieri maggiormente esposti (in  particolare nella Regione Emilia Romagna), all’innalzamento del livello del mare, tuttavia il Comune ha ritenuto di intervenire prendendo -finalmente- in considerazione i risultati della comunità scientifica nazionale ed internazionale che manifestano l’esistenza di un pericolo attuale di allagamento della zona costiera.
Gli interventi di protezione della zona costiera e di preparazione e di riduzione della vulnerabilità degli edifici preesistenti agli effetti dell’allagamento rappresentano una fattiva presa in carico del problema.
Sotto tale profilo riteniamo che giuridicamente il tema dell’innalzamento del livello del mare possa essere così scomposto

  • Disamina della situazione rispetto ad eventi catastrofici di allagamento e sorte degli edifici in zone dove la PA ha preso provvedimenti per mitigare e/o evitare effetti catastrofici e danni ad edifici
  • Disamina della situazione rispetto ad eventi catastrofici di allagamento e sorte degli edifici in zone dove la PA NON ha preso provvedimenti per mitigare e/o evitare effetti catastrofici e danni ad edifici

4) L’innalzamento del livello del mare: il ruolo della PA. Gli effetti dei provvedimenti che prendano in considerazione l’ipotesi di inondazione


4a) Una delle indicazioni date dal piano dell’arenile è quella di costruire delle difese e di imporre degli interventi per l’ipotesi di allagamenti e per l’evento dell’innalzamento del livello del mare.
La circostanza che le amministrazioni pubbliche tenute a  regolamentare il territorio non provvedano a disporre alcunché rispetto al rischio di inondazioni del territorio potrebbe configurare una responsabilità della pubblica amministrazione per non aver provveduto  sul punto.
La circostanza che le pubbliche amministrazioni abbiano la funzione necessaria di tutelare gli interessi generali, ovvero salute ed incolumità dei cittadini, unita al fatto che i pericoli legati all’innalzamento del livello del mare e agli eventi traumatici con cui la stessa verrà a realizzarsi sono a questo punto esposti in documenti ufficiali di un ente appartenente alla Protezione Civile (l’INVG) rendono necessari  i provvedimenti  per prevenire od evitare danni alle persone a alle cose.
Partendo da presupposto che nei prossimi 100 anni una certa fascia della zona costiera sarà allagata, la necessità di provvedimenti che -a somiglianza di quanto fatto dal comune di rimini- mitighino o evitino gli effetti di tale cambiamento è evidente.
La assenza di interventi normativi che prendano in considerazione tale circostanza si traduce in una sistematica incertezza in merito alla sorte delle persone e delle cose.
Fino a quando non siano individuati degli interventi capaci di affrontare il rischio di inondazione la parte di costa che -in mancanza di interventi- risulterebbe sommersa e gli edifici collocati sulla stessa divengono  beni commerciabili con estrema difficoltà,  sottoposti ad un rischio aggiuntivo non affrontato e non regolato, che si traduce anche in un rischio per le persone che ci abitano.
Insomma, il non affrontare il problema dell’innalzamento del livello del mare, nel caso di  territori sottoposti alle inondazione, determina un  danno per le cose, che diventano meno commerciabili in forza del rischio di inondazioni, e potenzialmente per le persone visto che nulla è previso per i fenomeni traumatici che determinano la inondazione e su come salvaguardare le persone rispetto a tali fenomeni.

4b) All’opposto nel caso in cui la PA prenda in considerazione l’ipotesi di allegamento del territorio predisponendo dei rimedi rispetto a tale evento, le cose cambiano.
Va premesso che rispetto all’inevitabile innalzamento generalizzato del livello del mare, l’ipotesi di circondare l’Italia con una barriera contenitiva delle acque non pare una ipotesi percorribile: la circostanza, cioè che l’Italia -a differenza di altri paesi ad es. l’Olanda sia un territorio circondato dalle acque su tre lati con una superficie costiera di circa 9000 km rende tale ipotesi estreamamente difficile da percorrere.
La creazione di barriere protettive rappresenta dunque un mezzo per mitigare i fenomeni di esondazione ed allagamento che deve procedere di pari passo don l’arretramento degli insediamenti.
Cio’ dovrebbe determinare la possibilità di utilizzo degli insediamenti attuali (ad es. stabilimenti balneari) in una situazione di maggiore sicurezza.
Tale misura dovrebbe essere appunto accompagnata da interventi sugli immobili a rischio di inondazione che consentano il godimento degli stessi in una situazione di maggiore sicurezza.
La presa in carico del problema dell’allagamento da parte della PA, con la individuazione delle zone soggette ad allagamento e di quelle invece on soggette ad allagamento, con la previsione di misure di protezione delle coste e degli edifici,  consentirebbe  di individuare con maggiore  certezza gli immobili collocate in zone soggette ad inondazione e non recuperabili da quelli invece recuperabili
Ovviamente la concessione di nuovi permessi edificatori in zone soggette ad allagamento secondo le previsioni della comunità scientifica e degli enti facenti parte della protezione civile dovrebbe essere esclusa, a meno che gli interventi  sopra descritti permettano di evitare l’allagamento.
Resta il problema di quegli immobili che sono collocate in zone soggette ad allagamento.
La circostanza che determinati beni immobili siano sottoposti al rischio di alluvioni comporta un rischio evidente per intere porzioni della costa in particolare per quella collocata nella zona del delta del po.
Da un punto di vista urbanistico tale rischio comporta una limitazione delle facoltà edificatorie.
Ad es.  Il Comune di Milano il 4 Luglio 2016 ha introdotto il “piano di gestione del rischio di alluvioni”.
Sulla base di tale piano e del DPCM 29 settembre 1998 sono consentite nelle ambiti definiti come classe di Rischio “R4” (rischio molto elevato) e ricadenti negli scenari allagabili con tipologia “P3” (scenario frequente) e con tipologia “P2” (scenario poco frequente),  esclusivamente
-gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.
Insomma, nelle zone soggette al rischio alluvioni, secondo quanto previsto dal comune di Milano, non sono possibili nuove costruzioni e sono possibili solo interventi volti a mitigare detto rischio.
Gli interventi sopra descritti, devono inoltre essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’autorità  competente.

5. Conclusioni


In conclusione. Intervenire per assicurare una regolare transizione verso un futuro dove la morfologia delle coste sarà diversa si può e si deve fare. Certo ciò è all’evidenza più difficile da far in quelle zone dove ad essere allagare sarà al gran parte -o la totalità- del territorio dell’ente territoriale locale.
Se verranno presi provvedimenti sul punto tempestivamente – l’innalzamento del livello del mare  di cui allo studio dell’INGV avverrà nel corso dei prossimi decenni- si darà certezza rispetto alla situazione della zona costiera e sarà possibile organizzare ciò che deve essere pianificato nel tempo a disposizione.
­E prima verranno presi provvedimenti sul punto maggiore sarà la possibilità di diluire, nel tempo, la transizione verso una situazione che presenta, comunque, una oggettiva complessità.
La presenza di interventi normativi volti a mitigare gli effetti dell’aumento del livello del mare diviene come già detto decisiva in relazione alla commercializzazione degli immobili collocati in zone soggette ad allagamento.
La circostanza che l’immobile sia collocato in una zona dove le abitazioni -in assenza di interventi risolutivi per il problema dell’allagamento o comunque, perché non solo possibili interventi che risolvano il problema dell’allagamento per quella zona- sono destinati a divenire inidonei a qualunque uso determina una pluralità di conseguenze.
La presenza di un vizio occulto che in prospettiva rende l’immobile non più fruibile inficia i contratti di compravendita ai sensi dell’art. 1490 c.c., tutte le volte in cui il venditore non abbia chiarito al compratore tale rischio.
Come riferito nella parte iniziale di questo lavoro, il problema nel nostro caso assume caratteristiche peculiari in ragione del fatto che le popolazioni costiere, come chiarisce anche il report citato, sono inconsapevoli del rischio di allagamento, e tali sembrano essere anche le PA di quasi tutti detti  territori, alla luce del fatto che non assumono alcuna iniziativa a tutela e a difesa del territorio.
Ancora una volta la mancanza di provvedimenti normativi che prendano in considerazione gli effetti dell’aumento del livello del mare assume valore dirimente: finché non vi è una presa di posizione della PA affrontare il problema degli allagamenti  e delle relative conseguenze non vi è la possibilità di capire con certezza se gli immobili in determinate zone potranno nel futuro essere ancora utilizzabili, e quali siano esattamente queste zone.
Se il tema dell’allagamento non impedisce l’utilizzo del bene, o sino a quando il tema dell’allagamento non impedisce l’utilizzo del bene, il problema assume le caratteristiche di una diminuzione di valore del bene o ancora di una possibilità di utilizzo limitata nel tempo: il vizio sussiste ma non è  ostativo ad es di contratti di locazione per l’anno 2024. Certo nessuno è in grado di prevedere se nel corso di quest’anno si verificheranno esondazioni e/o inondazioni.
La circostanza che  parte del territorio sia soggetta a tale rischio alluvionale e di inondazioni in misura molto maggiore rispetto ad altre parti del territorio rileva però se non conosciuta dai soggetti che si trovano ad acquistare il diritto di proprietà e/o il diritto di godimento di detti immobili a:

  • Come fonte di responsabilità, del venditore/locatore nell’ipotesi in cui ad es nel corso di contratti di locazione si verifichi un fenomeno alluvionale che crei un danno alle persone/o alle cose:
  • Come elemento rilevante in relazione ai contratti che abbiano ad oggetto immobili in zone che saranno oggetto di inondazioni ed allagamenti, sia in relazione  al prezzo delle transazioni effettuate sia in relazione al fatto che il bene potrebbe non essere più idoneo in futuro, ad alcun utilizzo.

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