Emergenza climatica: responsabilità, assicurazioni e bilancio

Andrea Lolli 11/10/23
Scarica PDF Stampa

Il rischio climatico diventa emergenza climatica: il caso fortuito non sussiste? Le nuove norme in materia di responsabilità, assicurazioni e bilancio.

Per approfondimenti si consiglia: La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dopo il d.lgs. 104/2017

Indice

1. Il rischio climatico diventa emergenza climatica

L’anno 2023 è stato caratterizzato da un intensificarsi di episodi, sul territorio italiano e non solo, legati al clima e qualificabili come “anomali” o “eccezionali sulla base di valutazioni statistiche basate sulle rilevazioni statistiche relative agli anni pregressi.
Prima un inverno di scarse precipitazioni. E poi, a partire da maggio, fenomeni alluvionali, in particolare sull’Emilia Romagna, ma non solo.
Tempeste e precipitazioni di una intensità anormale. Uniti a temperature  estremamente elevate se relazionate ai dati statistici degli anni precedenti.
A livello mondiale la temperatura degli oceani che ha raggiunto il record assoluto.
La gravità della situazione è stata oggetto nel corso dell’estate di interventi del Presidente della Repubblica Italiana.
Ne l’Appello dei Presidenti di alcuni Paesi del Mediterraneo e membri del Gruppo Arraiolos a sostegno dell’impegno per arrestare gli effetti della crisi climatica si legge che “Come previsto, la crisi climatica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive, tanto che si parla ormai di “stato di emergenza climatica”. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla fine di luglio ha definito la crisi attuale uno stato di “ebollizione globale”. I suoi effetti sono visibili soprattutto nella nostra regione, il Mediterraneo, che è gravemente colpita e a rischio immediato non soltanto di scarsità di acqua ed elettricità, ma anche di inondazioni, diffuse ondate di calore, incendi e desertificazione. I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l’ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana, il nostro stile di vita.” (Fonte Appello per il mediterraneo, Quirinale).
Dunque, possiamo dire anche a livello politico, il massimo organo rappresentativo dello Stato Italiano (il Presidente della Repubblica) ha affermato che la crisi climatica non è più un accadimento futuro a cui prepararsi, ma rappresenta, invece, una situazione in essere.  
Il concetto è ribadito all’interno della dichiarazione sopra riportata in cui si precisa che “I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l’ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana, il nostro stile di vita.
Preso atto che quindi la crisi climatica è arrivata e che dunque dobbiamo – e non solo dovremo- convivere con “scarsità di acqua ed elettricità, ma anche di inondazioni, diffuse ondate di calore, incendi e desertificazione” viene naturale chiedersi quali sono i provvedimenti normativi già in vigore per affrontare questa emergenza attuale.
Il tema è trattato in più di un lavoro che si propone di effettuare a livello internazionale una ricognizione, anche a livello di macroaree geografiche, di quella che può essere definita come “climate change legislation”.
Lo scopo di questo articolo è di capire, nell’ambito del diritto (soprattutto) commerciale, se nel nostro paese vi sia una “climate change legislation” che tratti il cambiamento climatico ed i suoi effetti non come un possibile accadimento futuro, ma appunto come una criticità odierna, mettendo detto accadimento al centro di una serie di previsioni.
O se invece il cambiamento climatico sia  un fatto giuridicamente rilevante secondo i paradigmi propri della  normativa precedente all’attuale situazione, normativa non espressamente dettata per affrontare tale situazione.
Per capire, almeno in linea teorica quale possa essere l’approccio da assumere di fronte al cambiamento climatico si è cercata evidenza della “climate change legislation” nei paesi maggiormente soggetti a detto fenomeno.
Prendendo in esame UNO degli effetti più impattanti del climate change, ovvero l’innalzamento degli oceani, ho cercato dati sulla legislazione dei due stati  che vengono considerati maggiormente esposti a  tale fenomeno, ovvero le Maldive e lo stato polinesiano di Tuvalu.
La conformazione del territorio -sono i due stati con meno elevazione media rispetto al livello del mare-  mette infatti detti paesi nella condizione di  finire  sommersi se -ma sarebbe più corretto dire quando-  il livello del mare dovesse alzarsi. Sul punto cfr  “The Pacific Islands: The front line in the battle against climate change, By Chris Parsons, May 23, 2022”.
Nell’ipotesi dello stato polinesiano di Tuvalu, l’innalzamento del livello del mare e di conseguenza la inondazione di alcune isole di detto stato è già in atto, secondo quanto accertabile dalle fonti disponibili come riferito dai massimi esponenti governativi di detto paese.
Peraltro le stesse fonti hanno dovuto ammettere che quanto all’isola  di Tuvalu – che è una delle isole di detto stato-  questa in realtà sta aumentando la propria superficie come effetto del deposito di sabbia ed altri detriti. Si riporta questo fatto per dare conto di quanto sia difficile avere certezze rispetto a ciò che sta accadendo
La notizia di 5 atolli appartenenti alle isole Salomone e sommersi dall’innalzamento delle acque è del 2016, mentre per quanto riguarda le Maldive, queste, secondo quanto accertabile dalle fonti disponibili hanno in essere la creazione di isole galleggianti per collocare la popolazione, come reazione al fatto che il territorio viene sommerso.
Non vi è notizia, tuttavia di una legislazione di detti stati che affronti espressamente la probabilità/certezza della inondazione con norme di diritto positivo.
In conclusione. Anche rispetto agli stati che sono a rischio di scomparire -letteralmente- sott’acqua nel corso dei prossimi decenni, manca un intervento legislativo chiaro, che affronti questo fatto, il cambiamento climatico ed i suoi effetti, come un elemento  da mettere senza esitazioni al centro della legislazione.
Dunque il cambiamento climatico non è oggetto di una legislazione ad hoc neppure negli stati delle isole  pacifico che fronteggiano letteralmente la sparizione per inondazione del territorio.

Potrebbe interessarti:
Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici
Assetti organizzativi adeguati, cambiamento climatico e transizione ecologica

2. Esiste una climate change legislation?

Ci sono paesi che  affrontano il problema attuale del cambiamento climatico in modo più deciso, pur avendo problemi meno drammatici da fronteggiare rispetto a quegli stati che rischiano di finire sommersi?
La disamina dei dati messi a disposizione da Higham C et al. (2023) Climate Change Law in Europe: What do new EU laws mean for the courts?( London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science)  fornisce una risposta incerta.
Dal sito web che diffonde i risultati della ricerca risulta in atto uno sforzo anche legislativo estremamente articolato al fine di prevenire il rischio climatico e inibire i fattori che lo producono.
Invece non risultano  citate norme che affrontano  gli effetti che si sono già prodotti oggi come causa del cambiamento climatico. Gli effetti della siccità, dell’innalzamento delle temperature, del mutamento del clima, piuttosto che dell’innalzamento del livello del mare.
Sicuramente concorrono in tal senso una serie di fattori: la difficoltà di cogliere quali elementi considerare come già oggi causati dal cambiamento climatico, come regolamentarli, a chi attribuirne la responsabilità e a chi farne sopportare il costo. Quali parti del territorio considerare a rischio e dunque su quali parti del territorio intervenire e come intervenire.
Certo non fare nulla rispetto a ciò che sta accadendo non pare la scelta giusta. Anche perchè la conseguenza è quella di dover fronteggiare i danni che sono il frutto del cambiamento climatico una volta che si sono prodotti in forza di eventi  traumatici catastrofici, senza che nulla sia stato fatto per prevenirli.

3. L’emergenza climatica in Italia

L’Italia è un paese dove esiste una emergenza climatica? Siamo  più o meno esposti al cambiamento climatico rispetto agli altri paesi?
Un primo termine di riferimento è dato  dai risultati di Copernicus Climate Change Service contenuti nel report A partnership to support mitigation and adaptation efforts in the Mediterranean.
Secondo tale report nel territorio italiano sono collocati tre siti Unesco al massimo grado di rischio legato ad allagamenti  e ad innalzamento del livello del mare. Questi siti sono Venezia, Ravenna e Ferrara.
E’ notizia di questi giorni -salutata nei quotidiani nazionali come una vittoria- che Venezia, invece, non è stata inserita nella Black List dei siti Unesco-  .  
La circostanza che l’ondata di maltempo dell’aprile del 2023 abbia creato l’allagamento di uno di questi siti – Ravenna – non rientra, quindi, nell’ambito delle situazioni imprevedibili ma rappresenta l’avverarsi di una circostanza puntualmente rappresentata come prevedibile a livello di comunità scientifica.
Rispetto al territorio italiano, oltre al tema legato all’innalzamento del livello del mare si pongono, tra l’altro (come segnalato dal nostro Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni citate al paragrafo 1 del presente lavoro) il tema della siccità ed il tema del mutamento del tipo di clima che sta diventando da clima mediterraneo (in senso proprio) o continentale un  clima tropicale caratterizzato da fenomeni estremi tipici di altre regioni del globo.
In, particolare mentre il 2022 e l’inizio del 2023 sono stati caratterizzati dalla siccità, a partire dal maggio 2023 si sono verificati fenomeni alluvionali che hanno ripetutamente colpito non solo le zone notoriamente -da un punto di vista scientifico- a rischio, ma più in generale il nord del paese.
Insomma in talia l’emergenza climatica  esiste come confermato dalle parole del nostro Presidente della Repubblica.
Conseguentemente occorre chiedersi  se abbiamo una legislazione che affronta l’emergenza climatica.
Esistono numerose norme in materia di transizione ecologica. Esistono numerose norme che, sulla scorta della legislazione europea, spronano le imprese ad adottare comportamenti proattivi volti ad evitare che il cambiamento climatico divenga una emergenza ancora maggiore rispetto a quella attuale (il mondo SGR).
Ma – e in questo viene confermato l’approccio internazionale all’emergenza climatica – non c’è nessuna disposizione di legge che – per semplificare – interviene sull’ordinamento vigente trattando il mutamento climatico come una circostanza attuale che necessita di essere affrontata oggi con norme ad hoc espressamente dettate.

4. Emergenza climatica come circostanza attuale

Per cercare di capire cosa -ad avviso di chi scrive- manca rispetto alla legislazione vigente proviamo a fare un parallelo rispetto ad un settore rispetto al quale un rischio attuale di un evento futuro nefasto viene considerato come circostanza attuale
Il settore è quello degli infortuni automobilistici.
Visto che si sa con certezza statistica che un certo numero di infortuni si verificheranno, viene disposta una assicurazione obbligatoria; le norme di sicurezza stradale impongono al singolo di strumenti di prevenzione quali  caschi cinture di sicurezza etc.; le vie stradali vengono regolamentate rispetto a larghezza visibilità etc. per renderle più sicure. Ai mezzi inadatti non è permesso circolare.
Volendo trasferire tale concetto nel settore dell’emergenza climatica, sarebbe necessario, a mio avviso, valutare quali parti del territorio sono soggette a rischio di allagamento alla luce dell’emergenza climatica e prendere una decisione sul mantenere tali parti abitabili come le altre oppure differenziare il regime urbanistico per esempio evitando nuovi insediamenti abitativi, adottare misure per prevenire i periodi di siccità e così via.
Non rientra nella competenza di chi scrive lo studio o la disamina scientifica o giuridica dei problemi del territorio legati alla emergenza climatica .
Rientra nella mia conoscenza di giurista la circostanza che la valutazione del territorio in relazione a possibili rischi legati alla conformazione del territorio è fatta dai piani di assetto  idrogeologico  (PAI).
Non vi è evidenza che detti piani abbiano internalizzato l’emergenza climatica come fatto storico cui conformare le prescrizioni normative da attuare. Non vi è cioè evidenza che i PAI abbiano valutato il cambiamento climatico come fenomeno attuale cui conformare le proprie prescrizioni
Non vi è evidenza dei tempi e delle modalità di attuazione di tali piani.
Alla luce della circostanza che i fenomeni alluvionali o comunque gli episodi di eventi metereologici estremi sono destinati a proliferare, vanno forse ripensati gli standard costruttivi cui conformare almeno le nuove abitazioni. Va ripensata -e attuata- la legislazione legata a quello che oggi chiamiamo rischio idrogeologico.
Si prende atto che dopo l’alluvione in Emilia Romagna  il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato  un provvedimento in accordo con altri ministeri che entro la prima metà del 2024 porterà ad interventi mirati, dalla realizzazione di nuove dighe all’eliminazione degli sprechi di acqua. “L’urgenza è dettata da una trasformazione che sembra ormai irreversibile.” Recita l’articolo del Sole 24 ore che riporta la notizia.
Ancora il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato  nel luglio di quest’anno (fonte Ansa) che “l’obiettivo di medio termine che il Governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico“.
La necessità di fare un passo avanti per creare una legislazione vigente che prenda atto dell’emergenza climatica è un fatto affermato  a livello istituzionale che comprova che allo stato tale legislazione manca.

5. Le conseguenze dell’emergenza climatica non rientrano più nel caso fortuito

Prendiamo quindi atto che, come già rilevato in un lavoro precedente pubblicato su Diritto.it, la legislazione vigente non prende espressamente e specificamente in considerazione l’emergenza climatica come un pericolo attuale rispetto al quale vanno prescritte normativamente oggi delle difese e delle cautele per evitare che si producano dei danni.
La assenza di previsioni normative specifiche è dovuta al fatto che fino ad oggi l’emergenza climatica e gli eventi alla stessa collegati sono stati ricompresi nell’ambito del caso fortuito: l’evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile che costituisce “una fatalità”.
La fatalità per definizione è imprevedibile ed è inevitabile e quindi
a)     Non possono essere adottate cautele per evitarla
b)    non comporta responsabilità perché appunto nulla si può fare né per prevederla né per evitarla
.
La circostanza che gli eventi collegati alla emergenza climatica siano diventati prevedibili fa sì che gli stessi non possano più rientrare nell’ambito di applicazione di tale norma e che
a)     possono essere adottate cautele  per evitare o mitigare gli effetti di tali eventi, che non sono più fatalità;
b)    comporta responsabilità non adottare cautele per evitarla.
Nella situazione attuale dove gli accadimenti legati al cambiamento climatico sono prevedibili ed in cui mancano però norme specifiche che li prendano in considerazione per prevenirli, fermo quanto riferito nel paragrafo che precede, l’ingresso nell’ordinamento giuridico dell’emergenza climatica   avviene tramite le clausole generali che impongono di valutare il rischio. 
Nello lavoro di maggio 2023 si è esaminato detto rischio rispetto all’applicazione della norma aperta in materia di assetti organizzativi adeguati. Per affermare che l’emergenza climatica è una fattispecie di fatto che, può o deve, a seconda del tipo di attività e della collocazione geografica della società, divenire rilevante per la adeguatezza degli assetti organizzativi della società.
Più in generale qualunque clausola generale o norma prenda in considerazione  eventi  prevedibili potenzialmente dannosi  attrae nella propria sfera di applicazione  l’emergenza climatica, divenuta evento attuale prevedibile potenzialmente dannoso.
La circostanza che il mutamento climatico abbia reso più probabili o addirittura certi determinati eventi catastrofici determina la applicazione a detti eventi delle norme deputate a trattare detti probabili eventi dannosi.
In primo luogo quindi il tema è quello della applicazione delle disposizioni generali in materia di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale.
La circostanza che gli eventi legati all’emergenza climatica siano prevedibili impone a tutti i soggetti di valutare le conseguenze delle proprie azioni, ai sensi degli artt.2043 e 1218 c.c  anche in relazione a detti eventi in quanto rientranti nella propria sfera di azione e/o di responsabilità al fine di escludere la propria negligenza nel non aver fatto quanto possibile per evitare le conseguenze dannose legate al  loro verificarsi.
A cascata detta responsabilità incide sulla disciplina  delle assicurazioni rispetto alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: se il danno era prevedibile, l’assicurato è responsabile e la garanzia prestata dall’assicurazione opera.
A latere, ed a prescindere dal tema della responsabilità, la prevedibilità di eventi dannosi incide sulla disciplina degli accantonamenti di bilancio: il rischio concreto di eventi che producano una perdita è  fonte dell’obbligo di accantonare somme che facciano fronte  alle perdite procurate da detti eventi.
Il tema è a mio avviso parzialmente nuovo: gli accantonamenti a bilancio non sono normalmente legati ad eventi macroeconomici o a fattori climatici ma a circostanze microeconomiche che riguardano specificamente la singola società.
Comunque la rilevanza di elementi macroeconomici sul bilancio è tema parzialmente conosciuto:  basti pensare alla necessità di  valutare il rischio paese nella quantificazione a bilancio del valore dei crediti
La circostanza che una serie di accadimenti non possono più essere definiti come eccezionali o improbabili ma debbono essere affrontate come probabili, interviene sulle norme  sopra citate per imporre di tenere in considerazione gli effetti di detti eventi.
Riteniamo che possa essere di aiuto, al fine di relazionarsi al tema in oggetto, richiamare l’orientamento della Cassazione in materia di precipitazioni atmosferiche.
Perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità:
Come statuito dalla cassazione Cass. civ., Sez. III, ord., 11.02.2022, n. 4588 –  “Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia.
Quindi la giurisprudenza sembra tracciare il percorso legato alla definizione di un evento come prevedibile o imprevedibile -e quindi in questo secondo caso come caso fortuito- legato al dato statistico di lungo termine.

6. Prevedibilità statistica e Change-Point

La rilevanza dei dati pregressi a dimostrare se un evento è probabile oppure no è legata ad una rilevazione statistica di dati comparabili.
L’assunto di questo lavoro è che i dati pregressi non siano comparabili a quelli recenti perché l’emergenza climatica è arrivata oggi come fenomeno che ha mutato il contesto di riferimento, intervenendo quindi come Change-Point rispetto al quadro di riferimento
Se questo assunto è corretto, la rilevanza dei dati riferiti al periodo storico precedente è nulla, o comunque i dati precedenti il Change-Point non sono collocabili sul medesimo piano dei dati successivi a detto Change-Point.
Dunque la prevedibilità di un evento legata alla sua rilevabilità sulla base di dati statistici non dovrebbe essere legata ad una disamina lineare di tutti i dati, ma dovrebbe prendere in considerazione in modo differenziato i dati degli ultimi anni.
Il rimando che la giurisprudenza di cassazione fa, nella sentenza sopra citata, ai  “dati scientifici di tipo statistico” è corretto ma dovrebbe mentre ad a nostro avviso valutato se sia corretto far riferimento ai  dati di lungo periodo o se invece non sia proprio la statistica ad imporre una non rilevanza dei dati risalenti alla luce del diverso contesto in cui sono stati rilevati.

7. Conclusioni

Il pianeta Terra – in ragione della emergenza climatica – è diventato per l’uomo un luogo meno sicuro e più pericoloso.
Ci sono dunque una serie di eventi che già si sono verificati ed altri che possono verificarsi con alto grado di probabilità e di cui le attività umane devono tenere conto.
Non si può più parlare di “disgrazia” e “catastrofe” rispetto ad eventi atmosferici particolarmente distruttivi, perché tali episodi hanno ormai una frequenza tale da appartenere al nostro nuovo quotidiano.
La fuoriuscita di tali eventi dal caso fortuito e il loro rientrare nel rischio prevedibile impatta sulla attività di impresa in modo negativo, ma inevitabile.
Le imprese sono soggette ad un maggior rischio di eventi  dannosi .
Le imprese debbono attrezzarsi, sostenendo maggiori spese, per affrontare tale nuovo contesto, che non può venire ignorato.
Il primo impatto che tale cambiamento del clima ha sulle attività imprenditoriali è quello legato agli eventi climatici violenti che sono divenuti frequenti: eventi che producono danni che devono essere  valutati come probabili e che quindi dovranno essere assicurati e prevenuti perché conoscibili, nei limiti del possibile
Da un punto di vista giuridico si tratterà di capire, se tali danni comunque si producono, su chi ricade la responsabilità per non averli prevenuti e dunque evitati  – ove possibile –  o per tenere conto di tali danni, dove non sia possibile prevenirli.
Che un cambiamento epocale come quello che stiamo affrontato in ragione dell’emergenza climatica possa venire adeguatamente affrontato solo sulla base nella normativa generale precedente tale cambiamento  e sulla base dell’ambito dell’applicazione delle clausole generali sembra quantomeno dubbio.
Le norme sopra citate  che fanno riferimento l’ambito della responsabilità e ad espetti giuridici correlati avrebbero bisogno di un solido punto d’appoggio in una disciplina che tracciasse i limiti ed i confini di ciò di cui occorre tenere conto per operare in modo diligente alla luce del nuovo contesto.
La mancanza di una disciplina che prenda in considerazione, in modo diretto, gli effetti del cambiamento climatico lascia un alea di incertezza, rispetto all’applicazione alla disciplina giuridica da applicare, sicuramente  troppo ampia e non compatibile con il principio della certezza del diritto.

Volume consigliato

La valutazione ambientale strategica (Vas) solo nel corso degli ultimi anni ha suscitato vivo interesse da parte delle Amministrazioni pubbliche, e l’attenzione a tale istituto deriva non solo e non tanto dai timori avvertiti per la compromissione dell’ambiente a causa dei processi di trasformazione territoriale, considerati nella loro universalità, quanto, piuttosto, dalla “costrizione” normativa

FORMATO CARTACEO

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dopo il d.lgs. 104/2017

La nuova disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – è stata profondamente rinnovata a seguito della pubblicazione del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104. La norma non solo ha prodotto sostanziali modifiche alla struttura della VIA, ma ne ha anche stravolto le procedure. I numerosi cambiamenti (campo di applicazione, elaborati tecnici da produrre, raccordo con l’AIA e le altre procedure autorizzatorie ambientali) hanno offerto lo spunto per realizzare questo manuale che offre all’operatore un essenziale vademecum di riferimento e consente una lettura agevole e chiara della nuova disciplina. Oltre a evidenziare i cambiamenti procedurali della Valutazione di Impatto Ambientale, quest’opera chiarisce gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti proponenti, nonché l’articolazione temporale delle diverse fasi.Di pregevole fattura anche l’ampia rassegna di giurisprudenza (nazionale e comunitaria) che offre al lettore un “ventaglio” di principi di diritto utilissimi per orientarsi di fronte alle criticità e alle insidie interpretative insite in una materia così complessa. Il manuale si arricchisce di una completa raccolta di modulistica di supporto (scaricabile online) per l’elaborazione delle istanze di avvio delle procedure ed è corredato da numerose tavole sinottiche e schemi riassuntivi che agevolano l’attività degli operatori.Alfredo Scialò, Avvocato e consulente legale nel campo delle opere pubbliche, specializzato in diritto dell’ambiente con particolare riferimento alle procedure autorizzatorie ambientali e alle discipline settoriali (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, bonifiche, rifiuti, terre e rocce da scavo, ecc.) da applicare nella realizzazione ed esercizio di infrastrutture, impianti ed attività potenzialmente inquinanti. In tali ambiti, assiste imprese e stazioni appaltanti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale; è docente in corsi di formazione nonchè autore di pubblicazioni nelle riviste specializzate di settore (www.studiolegalescialo.it).

Alfredo Scialò | Maggioli Editore 2017

Andrea Lolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento