La procura alle liti è invalida se non è identificabile l’amministratore della società?

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Il caso.

Una società richiede il rimborso di alcune accise pagate su prodotti lubrificanti, ma l’Agenzia delle Dogane lo nega.

La società propone allora ricorso, che non viene accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale.

A questo punto la società impugna la decisione di primo grado, proponendo appello, e insistendo per vedersi riconosciuto il rimborso.

L’amministrazione finanziaria, nel costituirsi nel giudizio di appello, ne eccepisce l’inammissibilità perché le generalità del legale rappresentante non risultavano correttamente indicate: nella procura alle liti era apposta una firma illeggibile sotto la dicitura “amministratore della società”.

Nell’atto non era indicata (né nell’epigrafe dell’appello, né nel testo della procura) precisamente la qualità di rappresentante legale, o la diversa funzione che implica la rappresentanza della società.

Non era quindi comprensibile in quale veste la procura era stata rilasciata, né vi era certezza circa i poteri rappresentativi.

La società ricorrente, di fronte all’eccezione sollevata dall’Agenzia, si limitava a ribadire la legittimazione dell’amministratore che aveva firmato la procura.

 

La decisione.

Sentenza n. 5276/7/2015 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto quanto eccepito preliminarmente dall’Agenzia e, conseguentemente, ha dichiarato l’appello inammissibile.

Il collegio ha precisato che l’indicazione generica del soggetto che sottoscrive la procura alle liti, senza precisazione della qualità, non permette di verificarne i poteri rappresentativi se vi è incertezza sul soggetto che ha firmato.

L’autenticazione della firma da parte del difensore non riguarda l’accertamento dei poteri ma solo l’identità del sottoscrittore.

Il collegio ha anche affermato che ,nei casi in cui venga eccepita l’inammissibilità dell’atto a causa della incertezza sulla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la parte deve produrre documentazione idonea da cui si possa ricavare l’identità e il potere di rappresentanza, pena la nullità della procura.

 

Osservazioni.

In tema di procura alle liti, la giurisprudenza si è espressa già in passato circa la validità della procura qualora dall’atto si possa desumere con precisione il soggetto (e la sua qualità) che ha rilasciato la procura alle liti, e circa la invalidità nel caso non si possano desumere dall’atto tali elementi.


Disposizioni rilevanti.

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile

Vigente al: 11-2-2016

Art. 83 – Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce , o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

Graziotto Fulvio

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