La donazione obnuziali -Scheda di Diritto

Scarica PDF Stampa

La donazione, secondo la definizione data dall’articolo 769 del codice civile, è il contratto con il quale una parte arricchisce un’altra per spirito di liberalità, disponendo in suo favore di un diritto oppure assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Volume consigliato per approfondire: Come donare ai figli

Indice

1. La natura giuridica delle donazioni


Le donazioni rientrano nel novero dei negozi a titolo gratuito, ma non ne esauriscono la categoria.
Da una parte, la gratuità, vale a dire, l’assenza di corrispettivo, non implica necessariamente un arricchimento della controparte, che rappresenta l’elemento essenziale e strutturale nelle donazioni. Una prestazione eseguita senza corrispettivo non è necessariamente liberale.
Una liberalità si ha esclusivamente attraverso l’atto con il quale una parte arricchisce un’altra senza essere tenuta in virtù di un’obbligazione giuridica o naturale e per soddisfare un proprio interesse non patrimoniale.
Le donazioni non estinguono neanche il novero degli atti liberali.
Il nostro ordinamento contempla diverse ipotesi di negozi caratterizzati da un intento liberale, per la loro struttura diversi dalle donazioni.
Sono le liberalità d’uso, contemplate all’articolo 770 comma 2 del codice civile, alle liberalità atipiche per contenuto e alle donazioni indirette (art. 809 c.c.).
Le donazioni, dal punto di vista della natura giuridica, rappresentano un contratto tipico.
In relazione alla sua natura contrattuale, l’unica volontà del donante di favorire il donatario attraverso un’attribuzione patrimoniale è insufficiente al perfezionamento del negozio, perché l’effetto favorevole si produca è necessaria l’accettazione del donatario nelle forme stabilite dalla legge (art. 782 c.c.).   


Potrebbero interessarti anche:

2. Il perfezionamento della donazione obnuziale


A norma dell’articolo 785 del codice civile, la donazione obnuziale si perfeziona senza bisogno di accettazione da parte del beneficiario.
La definizione legislativa ha sollevato dubbi sulla natura giuridica della figura in questione.
Secondo l’opinione maggiormente accreditata, le donazioni obnuziali, in relazione al perfezionamento in assenza di accettazione, non costituirebbero un contratto ma un negozio unilaterale recettizio.
In questo modo, l’utilizzo del termine donazione nell’ambito della disposizione de qua si potrebbe spiegare nel senso che lo stesso non dovrebbe essere riportato alla donazione intesa come contratto, ma alla donazione come attribuzione patrimoniale effettuata per spirito di liberalità, rinvenibile, come tale, sia in un contratto sia in un atto unilaterale.
Secondo altro orientamento, le donazioni obnuziali rappresenterebbero un’ipotesi di contratto con obbligazioni a carico del preponente, (art. 1333 c.c.).
In assenza di esplicita indicazione normativa, sembra apprezzabile la tesi conservativa, che difende la struttura contrattuale delle donazioni obnuziali.
Come si legge su salvisjuribus.it, dal punto di vista morfologico, la scambio di proposta e accettazione contemplato all’articolo 1326 del codice civile, è esclusivamente uno dei modi di perfezionamento del contratto.
D’altra parte, l’articolo 785 del codice civile, nell’affermare che la donazione a causa di matrimonio si perfeziona senza bisogno di accettazione, non esclude che la stessa si possa concludere in modo diverso, ad esempio in assenza del rifiuto del beneficiario nel termine richiesto dalla natura dell’affare, a norma dell’articolo 1333 comma 2 del codice civile.
La donazione obnuziale non presenta particolarità rispetto alla donazione dal punto di vista strutturale, ma anche in punto di disciplina.
La divergenza di struttura e di disciplina della donazione obnuziale rispetto alla donazione
(art. 769 c.c.) risiede nella rilevanza attribuita, in questo particolare tipo di donazione, al motivo che giustifica l’arricchimento del donatario.
Le donazioni obnuziali consistono in un’attribuzione patrimoniale fatta da un futuro coniuge all’altro oppure da un terzo verso uno od entrambi i futuri coniugi o verso i nascituri, in vista del futuro matrimonio.
Sempre secondo salvisjuribus.it, se il motivo che sorregge l’arricchimento patrimoniale del donatario non emerge dall’atto, troverà applicazione il principio della irrilevanza giuridica dei motivi individuali, per i quali il beneficio patrimoniale può essere conseguito attraverso il contratto di donazione oppure per mezzo di un negozio giuridico diverso, avente una propria causa.
Al contrario, che il motivo dell’attribuzione liberale, consistente nella celebrazione del futuro matrimonio, emerge dall’atto, e lo stesso non potrà che essere stipulato nelle forme che la legge prevede, stante l’indissolubile nesso tra causa delle donazioni obnuziali, forma e regime giuridico.

Volume consigliato


L’opera intende rispondere ai principali e più frequenti interrogativi, ponendosi come ausilio nell’attività professionale pratica e nella gestione della vasta casistica che da sempre si sviluppa attorno alla materia.

FORMATO CARTACEO

Come donare ai figli

Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza, rappresenta un utile strumento sia per lo studioso sia per il professionista che desiderano trattare con competenza la materia donativa. La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente; varie sono le implicazioni che detto istituto comporta ed è per questo che è importante conoscerne ogni aspetto: i soggetti che possono donare e ricevere, la forma idonea affinché il contratto di donazione sia valido, la commerciabilità dei beni, le disposizioni fiscali. L’opera intende rispondere ai principali e più frequenti interrogativi, ponendosi come ausilio nell’attività professionale pratica e nella gestione della vasta casistica che da sempre si sviluppa attorno alla materia. Ida Grimaldi Avvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’avvocatura italiana, con provata esperienza in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, nel cui ambito opera da più di 25 anni. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione in varie discipline giuridiche. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, pubblicate dai principali Editori (Cedam, Dike, Giuffré, Maggioli, Pacini), scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della Rivista La Previdenza Forense, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

A cura di Ida Grimaldi | Maggioli Editore 2022

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento