La donazione: definizione e caratteri

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La donazione è un negozio giuridico con quale una parte, il donante, arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un suo diritto, oppure obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo.

Nozione e struttura

A norma dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto.

Il suo perfezionamento richiede l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Il codice del 1865 definiva la donazione come atto unilaterale e la assimilava al testamento.

Da un lato si ha la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato si ha la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.

Secondo alcune tesi, nonostante la donazione sia un contratto, non è ammesso un preliminare di donazione.

In relazione alla sua spontaneità, sarebbe esclusa da un contratto rivolto a creare l’obbligo di concludere una donazione.

A questo si è obiettato che la spontaneità dell’attribuzione verrebbe stabilita dal contratto preliminare.

La sequenza preliminare di donazione e atto definitivo di attribuzione, continuerebbe a soddisfare i requisiti dei quali all’articolo 769 del codice civile.

Lo stesso contrasto accompagna la sorte della promessa di donazione.

Non rientra nella categoria delle “donazioni” il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.

La causa della donazione

Il contratto di donazione sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto.

I suoi elementi sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento.

Lo spirito di liberalità (animus donandi) secondo la dottrina maggioritaria, è la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, deve essere distinta dai motivi, i quali restano fuori della convenzione.

Non è facile definire lo spirito di liberalità.

La dottrina e la giurisprudenza, nonostante condividano la tesi che in esso risieda la causa del negozio in parola, offrono molteplici descrizioni.

Senza entrare in ambiti specifici, per spirito di liberalità si può intendere l’intento altruistico di beneficiare il donatario.

Di questo un’eco negli atti notarili, soprattutto di qualche decennio fa, dove il donatario dichiara di accettare “con animo grato”, come volontà collegata all’intento altruistico del donante.

Altre tesi, di tipo oggettivistico, ritengono che la funzione della donazione consista unicamente nell’attribuire un bene agli altri senza conseguire un corrispettivo.

Lo spirito di liberalità, preteso dall’articolo 769 del codice civile, non atterrebbe alla causa del negozio, ma servirebbe esclusivamente a colorare l’intenzionalità dell’attribuzione non bilanciata economicamente dal corrispettivo.

È donazione anche l’arricchimento remuneratorio, cioè quello fatto per riconoscenza, a fronte dei meriti del donatario o per speciale remunerazione (art. 770 C.C.).

A differenza di quella ordinaria, la donazione remuneratoria è irrevocabile e non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante, mentre comporta, a carico del donatario, la garanzia dei vizi per l’evizione.

Non è donazione la liberalità attuata in considerazione dei servizi resi al donatario, se non eccede i limiti di una stretta proporzionalità, né la liberalità di utilizzo.

L’arricchimento

L’arricchimento è l’incremento del patrimonio del donatario, e si può realizzare disponendo a favore dello stesso di un diritto oppure obbligandosi a una prestazione di dare (cosiddetta donazione obbligatoria).

Si discute una simile nozione, debba essere intesa in senso economico, oppure esclusivamente giuridico, come attribuzione di un diritto.

La prima tesi, maggioritaria, sostiene che, in ordine alla donazione modale, il modus non può al momento del perfezionamento dell’atto, essere di valore tale da depauperare per intero il valore della donazione.

La donazione è un contratto animato da spirito di liberalità.

Il donante si deve provare di un suo bene (depauperamento) in favore dell’arricchimento del donatario, vale a dire del soggetto a favore del quale è fatta la donazione.

Si distingue dalla donazione il contratto a titolo gratuito, dove l’assenza di corrispettivo non equivale a spirito di liberalità.

Un classico esempio è rappresentato dal contratto a titolo gratuito.

Requisiti e disciplina

La “capacità di donare” è regolata dai relativi principi.

Non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali.

Parziale eccezione è prevista per le donazioni obnuziali (quelle fatte a causa di matrimonio), che  sono valide se fatte con l’assistenza di chi esercita la potestà (o la tutela o la curatela) le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore o dall’inabilitato.

Le persone giuridiche possono donare se così è previsto nello statuto o nell’atto costitutivo, e nei limiti di queste discipline.

La donazione è un atto personale del donante.

La scelta del donatario o dell’oggetto della donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante, non è una decisione che può essere conferita al rappresentante.

IL mandato a donare quando attribuisce agli altri la facoltà di agire sulle scelte, è nullo (art. 778 c.c.).

È possibile trasferire al mandatario la scelta tra determinate categorie di persone o la scelta dell’oggetto della donazione tra più cose indicate dal donante.

In questi casi, visto che la donazione richiede la forma per atto pubblico, visto l’articolo 1392 in tema di forma della procura, la stessa forma sarà richiesta anche per la procura a donare.

In relazione alla “capacità di ricevere per donazione”, c’è parallelismo con la relativa norma adottata per il testamento.

In questo modo il figlio di una persona vivente al tempo della donazione, anche se ancora non concepito, può ricevere.

Analogamente, possono ricevere le persone giuridiche.

Non è più richiesta l’autorizzazione amministrativa all’accettazione, essendo stato abrogato l’articolo 17 del codice civile.

Si può donare anche a favore di un ente non riconosciuto, senza che l’efficacia della donazione sia più subordinata alla richiesta di riconoscimento (sono stati abrogati, gli artt. 600 e 786 c.c.).

È ammessa la donazione a favore di figli naturali non riconoscibili e, a seguito di una pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo l’articolo 781 del codice civile, sono ammissibili anche le donazioni tra coniugi.

Non è ammessa la donazione a favore del tutore (o del protutore) dell’incapace.

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