Con la sentenza numero 7029 del 20/03/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Dellutri) delinea la responsabilità della società organizzatrice di manifestazione sportiva anche per le attività collaterali gestite da soggetti terzi ma rientranti nell’ambito della manifestazione medesima.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito
Tizio, in occasione di una manifestazione sportiva, subiva lesioni in seguito alla caduta da una banana galleggiante trainata da un motoscafo. Per il ristoro dei danni fisici subiti, quindi, Tizio conveniva in giudizio il conducente del motoscafo e la società sportiva organizzatrice dell’evento. Al primo attribuiva le responsabilità di aver condotto con imprudenza il motoscafo e determinato l’evento, alla seconda la colpa di non aver vigilato onde evitare il fatto, nell’ambito delle attività collaterali all’evento sportivo, quale quella in cui era coinvolto Tizio.
La domanda veniva accolta con condanna in solido di conducente del motoscafo e società organizzatrice dal Tribunale in primo grado, e confermata in appello, sul presupposto che era attribuibile alla società sportiva l’omessa vigilanza delle attività collaterali all’evento da questa organizzato. In particolare si ravvisava una responsabilità contrattuale per la società sportiva, generata dal contratto di iscrizione alla gara, che determinava l’obbligazione suddetta in capo all’organizzatrice dell’evento.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
2. Responsabilità dell’organizzatore di manifestazioni sportive: il giudizio di legittimità
Propone ricorso per cassazione la società sportiva, censurando ex. art. 360 I comma n. 3, la violazione degli articoli 1218, 1176 e 2697 cc, poiché non era ravvisabile a suo giudizio una obbligazione di custodia a suo carico per attività collaterali, organizzate da terzi e alle quali Tizio aveva deciso autonomamente di partecipare.
Con il medesimo motivo la società sportiva censurava la sentenza perché aveva omesso di ravvisare nella condotta spericolata del conducente il motoscafo, soggetto non a lei riferibile, un fatto idoneo a interrompere l’eventuale nesso di causa tra danno e obbligo di protezione.
Il motivo è rigettato dalla Corte di legittimità, sulla scorta del seguente ragionamento.
La Corte di appello aveva correttamente qualificato l’obbligazione della società sportiva, volta non solo a rispondere delle condotte tenute nell’ambito delle gare direttamente organizzate, ma anche delle attività collaterali realizzate da soggetti terzi, ma con i quali lei stessa aveva stipulato accordi di partenariato.
Infatti era provato, e non contestato, il fatto che le attività collaterali svolte dai soggetti terzi e non aderenti alla società sportiva, tra cui la banana galleggiante trainata dal motoscafo che aveva determinato la caduta di Tizio, erano state oggetto di elargizione economica da parte dell’organizzatrice. L’attività de quo, poi, veniva messa a disposizione gratuitamente ai partecipanti da parte della stessa società organizzatrice.
Così strutturato il rapporto tra soggetti terzi e società organizzatrice, quest’ultima non può sfuggire all’obbligo di protezione nei confronti dei partecipanti alla gara, che fanno affidamento sulla vigilanza dalla stessa garantita. In particolare, la fonte dell’obbligazione in capo alla società sportiva è nell’art. 1228 cc, che il debitore che nell’esecuzione dell’obbligazione si avvale di terzi debba rispondere del loro operato.
Pertanto, e avendo Tizio fornito prova del contratto con la società sportiva, e quindi dell’iscrizione alla manifestazione, consegue l’obbligo di protezione ex. art. 1228 cc in capo a quest’ultima.
Il ricorso veniva, quindi, rigettato e il risarcimento confermato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento