La Quinta Sezione penale, in tema di delitti contro la persona, ha affermato che la previsione dell’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. configura una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen.
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Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Napoli ha confermato con sentenza la pronuncia del Gip del Tribunale cittadino nei confronti dell’imputato con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato, ravvisato il vincolo della continuazione, alla pena di giustizia, per il reato di cui all’art. 583-quater cod. pen. di lesioni in concorso aggravate dall’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni, dall’essere stato il fatto commesso da più persone travisate ed in numero superiore a dieci, e dal nesso teleologico con il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. nei confronti di un luogotenente e per il reato di lesioni giudicate guaribili in giorni quattro nei confronti di un maresciallo in occasione della partita di calcio Napoli Legia Varsavia.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione affidato a diversi motivi, due dei quali relativi all’art. 583-quater cod. pen., rubricato “Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali“, che in questa trattazione rileva: uno dei motivi riguardava vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata assoluzione del ricorrente per non avere commesso il fatto per il reato di cui all’art. 583-quater cod. pen.; l’altro, invece, riguardava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 583-quater cod. pen.
Secondo la tesi difensiva, ai fini dell’elemento soggettivo è richiesta non solo la prevedibilità di provocare una malattia di significativa durata, ma anche di trovarsi di fronte ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive e, nel caso di specie, i pubblici ufficiali erano stati comandati per un servizio di prevenzione e repressione dei parcheggiatori abusivi, con finalità indiretta di assicurare la fluidità della viabilità in direzione dello stadio.
Inoltre, i fatti sarebbero accaduti due ore prima dell’inizio della partita di calcio e solo in prossimità dell’impianto sportivo.
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2. Lesioni a pubblico ufficiale durante manifestazioni sportive: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso dell’imputato, si sofferma soprattutto sul motivo oggetto di trattazione, chiarendo, dapprima, l’innegabile contributo dello stesso all’integrazione dei fatti contestati.
Per ciò che concerne l’art. 583-quater cod. pen., questo dispone che “nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente“. Questo articolo, come attualmente, formulato, è il risultato degli interventi legislativi di cui alla legge 113/2020 e alla successiva legge 53/2023.
La Suprema Corte osserva come l’intervento riformatore abbia riacceso il dibattito dottrinario in relazione alla classificazione della ipotesi di cui all’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all’art. 582 cod. pen. alla stregua delle circostanze indicate dall’art. 583 cod. pen., ritenute pacificamente dalla giurisprudenza quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all’art. 582 cod. pen.
La Corte sottolinea che “già dalla rubrica della disposizione in parola emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive).”
Ad avviso della Cassazione, ulteriori elementi di natura logico-sistematica, oltre all’autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato si rinvengono:
- nella collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.);
- nella ratio dell’intervento legislativo, che sarebbe da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l’aumento della pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.;
- nella introduzione dell’art. 583-quater comma secondo cod. pen. che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime;
- nella tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell’illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell’integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.
3. La decisione della Cassazione
Pur essendo stati individuati argomenti favorevoli alla riconducibilità della norma alla categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, la Suprema Corte, sulla base di tali argomentazioni, sostiene di configurare la fattispecie quale autonoma ipotesi di reato.
A completamento di tale analisi, la Cassazione riprende autorevole e consolidata giurisprudenza secondo la quale “circostanze del reato sono quegli elementi che, non richiesti per l’esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all’entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genut (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo dacostituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, una semplificazione, un particolare modo d’essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali“. Per ciò che concerne la fattispecie autonoma di reato, invece, è necessaria l’individuazione di elementi costitutivi che, nel caso di specie, ad avviso della Corte, possono identificarsi nella particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e nella connessione tra l’azione lesiva posta in essere e l’esercizio di tale qualifica in occasione di manifestazioni sportive.
È operata, dunque, una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod. pen. anche grazie all’espressione “in occasioni di manifestazioni sportive”, la quale opera una ulteriore delimitazione riconducendo nell’alveo dell’art. 583-quater comma prima cod. pen. i casi di lesioni gravi o gravissime commesse in uno specifico contesto.
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