Cambiamento di prenome e genere in Stato UE: riconoscimento

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Per l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere i cambiamenti di prenome e di genere acquisiti in un ulteriore Stato membro risulta contrario ai diritti dei cittadini dell’Unione. Ogni Stato membro rimane comunque competente a prevedere gli effetti di detto riconoscimento in materia di matrimonio e di filiazione.

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Indice

1. La vicenda: genere e prenome


Un cittadino rumeno era stato registrato alla nascita in Romania come di sesso femminile. Dopo essersi trasferito nel Regno Unito, ha acquisito la cittadinanza britannica pur mantenendo la sua originaria cittadinanza rumena. Nel 2017, nel Regno Unito, lo stesso ha cambiato il suo prenome e il suo titolo civile da femminile a maschile e, nel 2020, ha ottenuto il riconoscimento legale della sua identità di genere maschile. Nel 2021, sulla base di due documenti ottenuti nel Regno Unito attestanti detti cambiamenti, il cittadino ha chiesto alle autorità amministrative rumene di iscrivere nel suo atto di nascita le indicazioni afferenti al cambiamento di prenome, di sesso e di codice numerico personale, così da farlo corrispondere al sesso maschile. Inoltre, egli ha chiesto alle medesime autorità amministrative rumene di rilasciargli un nuovo certificato di nascita contenente dette nuove indicazioni. Le autorità rumene hanno rigettato le richieste, invitandolo a seguire una nuova procedura giudiziaria in Romania, preordinata a ottenere direttamente l’approvazione del mutamento di sesso. Fondandosi sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, il cittadino ha quindi richiesto a un tribunale di Bucarest di ordinare l’adeguamento del suo atto di nascita al nuovo prenome e all’identità di genere riconosciuta in via definitiva nel Regno Unito.

2. Il quesito formulato alla Corte di Giustizia UE


Il tribunale di Bucarest si è rivolto alla Corte di giustizia, formulando il quesito se la normativa nazionale su cui si basava la decisione di diniego delle autorità rumene fosse conforme al diritto dell’Unione e se la Brexit abbia avuto un impatto su tale causa.

3. Le conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-4/23


Il nome utilizzato nella causa C-4/23 è fittizio, e non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. L’avvocato generale ha osservato, anzitutto, che i fatti all’origine alla controversia di cui risulta investito il giudice rumeno si sono verificati in epoca anteriore rispetto alla Brexit, ovvero nel corso del periodo di transizione a essa successivo. I documenti emessi nel Regno Unito devono, pertanto, essere considerati come quelli di uno Stato membro UE ai fini della valutazione della domanda del tribunale. A ciò si aggiunga che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e il diritto al rispetto della loro vita privata ostino a che le autorità di uno Stato membro rifiutino di riconoscere e iscrivere nei registri dello stato civile il prenome acquisito da un cittadino di tale Stato membro in un ulteriore Stato membro, di cui è parimenti cittadino. Ciò vale per il rifiuto da parte di tali autorità di riconoscere l’identità di genere acquistata dal cittadino in questione in tale ulteriore Stato membro e di iscriverla senza alcun procedimento nel suo atto di nascita. L’avvocato generale ha infine evidenziato che gli Stati membri dell’Unione restano competenti a prevedere, all’interno del loro diritto nazionale, gli effetti di detto riconoscimento e di tale iscrizione in ulteriori atti di stato civile, come anche in materia di matrimonio e di filiazione.

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Avv. Biarella Laura

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