La recente decisione delle Sezioni Unite Civili sulla sospensione feriale dei termini processuali nelle cause di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ha risolto un contrasto intepretativo riguardante l’interpretazione conforme delle leggi in materia e della prassi giudiziaria.
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Indice
1. Il caso
Il dibattito ha avuto origine da una causa dinanzi il Tribunale di Napoli, dove un ex coniuge aveva richiesto l’esonero dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni ancorché non economicamente indipendenti. La sentenza del giudice di prime cure aveva rigettato la domanda avanzata dall’attore sicché il ribaltamento della decisione è avvenuto ad opera della Corte distrettuale che ha riformato la statuizione. La causa, pertanto, è stata portata dinanzi alla Corte di Cassazione.
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2. L’ordinanza n. 18044 del 2023
L’analisi condotta dalla I sez. civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18044 del 2023, riguardava l’applicabilità della sospensione feriale, tipicamente osservata durante la pausa estiva, nelle controversie legate al mantenimento.
Tale ordinanza ha stabilito nel suo principio di diritto che le cause riguardanti le obbligazioni alimentari come regolate dal Regolamento CE n. 4 del 2009, non sono soggette alla sospensione feriale dei termini processuali. Tale approccio rappresenta un cambiamento rispetto alla giurisprudenza consolidata di legittimità che, al contrario, prevedeva la sospensione feriale dei termini, durante il periodo estivo per le cause di mantenimento.
L’ordinanza ha, altresì, sottolineato che le cause relative agli alimenti e alle obbligazioni alimentari devono essere trattate come urgenti, seguendo la definizione ampia fornita dal Regolamento CE n. 4/2009.
Inoltre, la normativa nazionale, attraverso il d.l. n. 18 del 2020, ha allineato la propria terminologia a quella comunitaria, estendendo il concetto di obbligazioni alimentari.
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3. L’intervento delle Sezioni Unite sulla sospensione feriale
Dunque, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affrontato tale questione riguardo la sospensione dei termini processuali nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o divorzio. In particolare, l’intervento si è reso necessario a seguito dell’orientamento espresso dalla Prima Sezione, non condivisibile per i giudici di legittimità.
Secondo le Sezioni Unite, la risoluzione del contrasto interpretativo richiede l’applicazione del principio tradizionale che prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per i giudizi riguardanti il contributo di mantenimento o l’assegno divorzile. Tuttavia, in presenza di urgenza riconosciuta ai sensi dell’art. 92 ord.giud., questa sospensione può essere derogata.
Un altro aspetto fondamentale affrontato dalle Sezioni Unite riguarda la distinzione tra il diritto agli alimenti e il diritto al mantenimento. Nel diritto di famiglia, il contributo per i figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 337-ter c.c. Tale principio implica ed afferma una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze attuali del figlio e del suo tenore di vita.
4. Conclusione
In definitiva, la decisione delle Sezioni Unite Civili segna un punto di svolta nell’interpretazione circa la sospensione feriale dei termini processuali nell’ambito della cause di mantenimento. Essa non solo rispecchia l’evoluzione giurisprudenziale in materia di obbligazioni alimentari, ma stabilisce anche nuovi parametri per evocare la tutela giurisdizionali dei diritti nei contesti legati al diritto di famiglia, al fine di realizzare un equilibrio tra necessità procedurali e urgenze di natura personale.
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