La promessa di matrimonio e le obbligazioni ad essa connesse

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Premesse

L’istituto della promessa di matrimonio, pur di origini e tradizioni storiche, mantiene – e con esso la sua disciplina codicistica – la sua rilevanza grazie al fatto che, ancora oggi, il nostro ordinamento si fonda sul matrimonio (art. 29, Cost.), e per tale motivo non di rado accade che un uomo ed una donna, al maturare del loro rapporto affettivo, si scambino una simile dichiarazione1.

Il codice civile vi dedica tre soli articoli, che non sono stati modificati – tranne che nel comma I dell’art. 81, c.c. – dalla riforma del diritto di famiglia2, ritenendosi che le citate disposizioni, per la loro elasticità, potessero ugualmente applicarsi ad un costume profondamente mutato rispetto all’epoca della loro entrata in vigore3.

Il primo elemento che il codice ha cura di evidenziare è che la promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione4, né può essere in alcun modo coartata, alla luce del fatto che la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona5. L’art. 79 c.c., data l’importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, garantisce infatti la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione, e nega la possibilità che dal mancato adempimento della promessa derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste, in modo tassativo, dagli artt. 80 e 81, c.c.6.

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Il fidanzamento ufficiale e l’obbligo restitutorio

 Se la promessa non impegna necessariamente a convolare a nozze, la mancata celebrazione del matrimonio riconoscere il diritto7 di chiedere – entro il termine di decadenza di un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto o dal giorno della morte di uno dei promittenti – la restituzione dei doni fatti a causa della promessa medesima (art. 80, c.c.)8.

La promessa di matrimonio a cui fa riferimento l’art. 80, c.c. rappresenta il c.d. fidanzamento ufficiale, qualificabile come mero fatto sociale e non produttivo di alcun effetto giuridico diretto (tenuto conto che la restituzione dei doni non deriva dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio), che ricorre qualora si renda una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente le nozze9.

Per fondare una legittima richiesta di restituzione dei doni prenuziali, in altri termini, è sufficiente una qualsiasi promessa di matrimonio, sia unilaterale che vicendevole, sia fra persone capaci che fra minori non autorizzati10: non sono richieste forme particolari di promessa, né rilevano i motivi (o eventuali profili di responsabilità11) della rottura degli sponsali, maturando il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non si sia successivamente celebrato12.

La ratio della norma si identifica con la volontà dell’ordinamento di permettere di eliminare non tanto l’effettuata attribuzione patrimoniale, quanto i segni di un rapporto, spesso voluto o autorizzato dalle rispettive famiglie, rimasto incompiuto, e del quale è opportuno, per i mancati nubendi, rimuovere tempestivamente ogni traccia al fine di potersi ricostruire un nuovo rapporto senza alcun ricordo di quello precedente13. E’ in quest’ottica di rimozione tempestiva che si pone anche il termine di decadenza di un anno per esercitare l’azione di restituzione14.

L’art. 80, c.c. si riferisce a quei doni che è uso fare per il solo fatto di considerarsi fidanzati15, che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all’infuori del fidanzamento: essi non richiedono alcuna forma o requisito di capacità d’agire da parte dei fidanzati, e producono effetti definitivi a prescindere dalla circostanza che questi ultimi abbiano o meno già deciso se e quando sposarsi, o quale regime patrimoniale assegnare alla futura famiglia16.

Detti doni non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge. Pertanto, in caso di modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, il trasferimento si perfeziona legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio17.

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La promessa solenne ed il risarcimento del danno

Dal fidanzamento ufficiale – non soggetto, come detto, ad alcun requisito di capacità o di forma – si distingue la promessa solenne, di cui all’art. 81, c.c., soggetta a determinati requisiti e produttiva di una situazione di affidamento possibile fonte di una responsabilità risarcitoria.

Requisiti formali necessari della promessa solenne sono il vicendevole impegno al matrimonio fatto per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio (ex art. 84, c.c.), oppure la promessa risultante dalla richiesta della pubblicazione. In presenza di tali requisiti, al promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla – o, con il proprio comportamento colposo abbia dato giusto motivo al rifiuto dell’altro – potrà essere chiesto, entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze, di risarcire il danno (entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti) cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni direttamente inerenti – ovvero causalmente riferibili – al progettato matrimonio (art. 81, c.c.)18.

Anche in questo caso va evidenziato che il fondamento dell’obbligo risarcitorio è posto non nell’inadempimento a una promessa vincolante, bensì in un comportamento lesivo delle aspettative di buona fede che nascono tra i due fidanzati19.

L’obbligazione che consegue ex lege all’esercizio dell’ingiusto rifiuto alle nozze non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giusto motivo20.

Le ragioni della specialità e di un regime risarcitorio più restrittivo devono essere individuate nell’esigenza di garantire la piena ed assoluta libertà nel compimento di un atto personalissimo come il matrimonio, e di limitare l’ambito delle conseguenze risarcitorie di un rifiuto che il legislatore ha voluto mantenere sino all’ultimo momento possibile e liberamente opponibile21.

Consegue a tale qualificazione giuridica che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a siffatta obbligazione riparatoria, l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell’altra parte22.

Legittimato alla proposizione dell’azione risarcitoria è solamente il soggetto che – in quanto destinatario della promessa – effettui degli esborsi economici facendo affidamento sull’impegno reciprocamente assunto, non qualunque soggetto che, spontaneamente ed in considerazione di particolari legami familiari o affettivi, effettui delle spese in previsione delle prossime nozze23.

Si ritiene che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento danni decorre dal giorno in cui si ha la certezza che la promessa non verrà mantenuta24, e non quando la promessa permanga o si abbiano serie ragioni per ritenere che essa continui ad essere mantenuta25.

Nell’ambito delle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio rientrano non solo quelle spese strettamente connesse alla celebrazione della cerimonia nuziale, ma tutte quelle assunte in vista dell’instauranda comunione morale e materiale dei coniugi e, quindi, anche quelle contratte per la sistemazione e l’arredamento della futura casa coniugale, facendo comunque sempre riferimento al criterio della proporzionalità, della loro destinazione e dell’indebito arricchimento26.

In tema di giusto (o ingiusto) motivo di recesso dalla promessa, è stato ritenuto immotivato il rifiuto di contrarre matrimonio di un fidanzato che, pochi giorni prima della cerimonia, ha trovato meri pretesti per litigare con la promessa sposa, così da provocare artatamente – all’ultimo momento, nonostante aver maturato da tempo la decisione di rompere il fidanzamento – delle violente discussioni che sono sfociate, appunto, nelle mancate nozze27.

Non è giusta causa di rottura nemmeno il riacutizzarsi di una malattia venerea della quale il promittente era a conoscenza da molto tempo28, né la circostanza che la donna abbia dimorato vari anni all’estero ed abbia lì avuto un altro fidanzato, specie quando il rifiuto di sposarsi sia manifestato dall’uomo in modo gravemente offensivo, in presenza degli invitati nel giorno e nell’ora stabilita per il rito nuziale29.

Configura al contrario un giusto motivo di rifiuto la persistente mancanza di una stabile occupazione, sempre che l’impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento dell’occupazione stabile e definitiva, ovvero se la situazione lavorativa del promittente fosse diversa al momento della promessa rispetto a quella posta a base del rifiuto, tanto che, se fosse stata conosciuta all’epoca, la promessa non sarebbe stata prestata30.

E’ discusso, in giurisprudenza, se colui che si avvale del fidanzamento ufficiale per ottenere da una donna l’assenso all’amplesso, è tenuto al risarcimento dell’ingiusto danno sofferto dalla donna, sulla scorta del fatto che la promessa di matrimonio “altera” la formazione del consenso in relazione all’instaurazione di rapporti sessuali31.

Secondo l’orientamento che riconosce il diritto al risarcimento, la promessa deve costituire lo strumento determinante ed immediato di cui il promittente si avvale per ottenere la dedizione sessuale dell’altro, e sia fatta con il proposito di non mantenerla, o anche solo senza una adeguata consapevole valutazione delle ragioni che potrebbero ostacolarne l’adempimento32.

Per ipotizzarsi una responsabilità per “seduzione con promessa di matrimonio” è inoltre necessario un chiaro e preciso nesso di causalità tra la promessa e la traditio corporis, così che questa costituisca un comportamento dipendente direttamente ed esclusivamente dalla promessa la quale, a sua volta, ha in definitiva concretato un attentato alla libertà sessuale della persona33. La prova della seduzione può essere raggiunta anche in via presuntiva, attraverso una indagine che, in considerazione della molteplicità dei fattori che possono indurre una persona alla dedizione sessuale, deve essere rigorosa, ancorandosi ad elementi gravi e discordanti, da valutare anche in relazione alle condizioni ambientali e culturali della parti34.

In punto “elemento soggettivo del seduttore”, la giurisprudenza sembra orientata nel ritenere sufficiente la colpa, non essendo necessario che la promessa sia fatta con animo ingannevole in quanto, anche quando esuli il dolo, permane pur sempre una responsabilità ex delicto del seduttore35.

Come detto, non manca un diverso orientamento che ritiene che la seduzione con falsa promessa di matrimonio, valutata alla stregua dei valori socio-culturali della società moderna, non dà diritto al risarcimento del danno alla donna sedotta, alla luce del fatto che non integrerebbe una lesione del diritto all’integrità morale e di libertà personale, non sussistendo norme di legge che sanciscano, nei rapporti attinenti la sfera sessuale, il rispetto dei canoni di libertà, buona fede, correttezza e diligenza, non si ravvisava alcuna violazione del generale precetto del neminem laedere, e tantomeno responsabilità da inadempimento36.

Dalla rottura ingiustificata di una promessa di matrimonio “solenne” non si ritengono da ultimo risarcibili i danni non patrimoniali37, né quelli morali o psicologici conseguenti alla mancata celebrazione del matrimonio38, in quanto la fattispecie sfugge dagli schemi di cui all’art. 2043 c.c.39.

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1 Cfr. Bucelli, Mutamento sociale e donazioni prematrimoniali, in Giur. It., 1995, I, 1, 684.

2 Legge 19/05/1975, n. 151, in Gazz. Uff., 23/05/1975, n. 135.

3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, in Famiglia e Diritto, 1994 con nota di Pacia Depinguente.

4 Sulla mancanza di effetti obbligatori della promessa di matrimonio cfr., tra le altre, Tribunale di Genova, Sez. IV, 17/01/2004, in Guida al Diritto, 2004, 13, 60.

5 Cfr. Tribunale di Reggio Calabria, 12/08/2003, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2005.

6 E’ ad esempio nullo un contratto con il quale, a garanzia della promessa di matrimonio, venga stabilito la consegna da un promittente all’altro di una somma di denaro (o titoli di credito) con l’intesa che il denaro (o i titoli), trascorso un determinato termine, ove il tradens rifiuti il consenso al matrimonio, passi in proprietà di quest’ultimo. Cfr. Corte di Appello di Napoli, 13/02/1974, in Giur. It., 1976, 1, 168.

7 Tale diritto è più una “facoltà di ripensamento” attribuita al donante nel caso che l’occasio donationis fornita dal matrimonio non abbia poi seguito. Cfr. sul punto Bucelli, op. cit., 684; Trabucchi, La promessa di matrimonio, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, Padova, 1992, 14.

8 Cfr. Giudice di pace di Taranto, 30/01/2000, in Giudice di pace, 2000, 315.

Sul problema della restituzioni dei doni, cfr. anche Oppo, Adempimento e liberalità, Milano, 1974, 113 e ss.; Torrente, La donazione, in Trattato, diretto da Cicu Messineo, Milano, 1956, 119 e ss.; Biondi, Le donazioni, Torino, 1961, 775.

9 Cfr. Cass. Civ., 02/05/1983, n. 3015, in Giur. It., 1983, I,1, 1370.

10 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, op. cit.; Cass. Civ., 02/05/1983, n. 3015, op. cit..

Di diverso avviso, con riferimento al profilo della capacità, cfr. Auletta, Il diritto di famiglia, Torino, 1992, 23, che non legittima il minore senza il controllo del suo rappresentante legale, nonché Trabucchi, op. cit., sub art. 80, 13 e ss..

11 Cfr. Pacia Depinguente, commento a Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, in Famiglia e Diritto, 1994, 277. Nello stesso senso, cfr. Taratano, La promessa di matrimonio, in Trattato dir. Priv., diretto da Rescigno, 2, Persone e Famiglia, I, Torino, 1982, 527; Santuosso, Il matrimonio, II ed., in Giur. sist. Dir. Civ. e comm., Bigiavi, Torino, 1989, 11.

12 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, op. cit.; Tribunale di Bari, Sez. I, 28/09/2006, in Resp. civ., 2006, 12, 1048; Giudice di Pace di Taranto, 30/01/2000, op. cit., 315. In dottrina, cfr. Bucelli, op. cit., 684.

Indici rivelatori dell’avvenuta promessa possono essere, ad esempio, il pranzo intrattenuto dalle famiglie dei fidanzati, lo scambio dei doni e la consegna ed accettazione dell’anello di fidanzamento. Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, op. cit.; Tribunale di Roma, 05/02/1979, in Dir. Famiglia, 1979, 793.

Sui requisiti formali della promessa, cfr. anche Cass. Civ., 21/02/1966, n. 539, in Foro It., 1966, I, 1844; Cass. Civ., 26/06/1959, n. 2027, in Foro It., 1959, I, 1587; Cass. Civ., 20/05/1955, n. 1480, in Mass. Giur. It., 1955, 355.

13 Cfr. Bucelli, op. cit., 684.

14 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, op. cit.. In dottrina, cfr. Trabucchi, voce Promessa di matrimonio, in Noviss. Dig. It., Appendice, VI, Torino, 1986, 49, e Della promessa di matrimonio, op. cit., sub art. 80, 12 e ss.; Bucelli, op. cit., 684.

Per Ferri (In tema di promessa di matrimonio, in Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile, Rimini, 1985, 406) la brevità di tale termine si spiega con una esigenza di simmetria ed opportunità rispetto all’art. 81, c.c.. Per Biondi (op. cit., 785), il termine fa riferimento alla opportunità di non lasciare in sospeso per lungo tempo rapporti per natura alquanto “incresciosi”.

15 Può ad esempio configurarsi dono prenuziale il finanziamento di opere di ristrutturazione di un immobile da destinarsi a futura residenza familiare. Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15/02/2005, n. 2974, in Fam. Pers. Succ., 2006, 1, 9, con nota di Pasquilli; Tribunale di Napoli, Sez. II, 27/01/2005, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2006.

16 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, op. cit.; Cass. Civ., 02/05/1983, n. 3015, op. cit..

I doni fatti dopo la promessa si presumono (presunzione semplice) fatti a causa della stessa promessa e non per altre “cause” (cfr. Cass. Civ., 03/05/1983, n. 3015, op. cit.. In dottrina, cfr. Trabucchi, op. cit., 17). Consegue che la facoltà di ottenere la restituzione dei doni viene impedita dalla prova che il dono sia stato fatto esclusivamente da altre ragioni. Cfr. Bucelli, op. cit., 689.

17 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, in Giust. Civ., 1994, I.

Sulla natura di donazioni dei doni prenuziali, cfr. Finocchiaro, Del Matrimonio, in Commentario del Cod. Civ., a cura di Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1971, 112 e ss.; Taratano, Rapporti da promessa di matrimonio e dovere di correttezza, in Riv. Dir. Civ., 1979, I, 653; Loi, Promessa di matrimonio, in enc. Dir. XXXVII, Milano, 1988, 95.

18 Trattasi di un risarcimento per danni per comportamento contrario alla buona fede che trova altresì riscontro, nell’ambito della disciplina del diritto di famiglia, nella sanzione prevista dall’art. 139, c.c. a carico del coniuge che, pur conoscendo la causa di nullità del matrimonio, non la esterna all’altro (così Cass. Civ., Sez. I, 08/02/1994, n. 1260, op. cit.).

19 Cfr. Tribunale di Genova, Sez. IV, 17/01/2004, op. cit.

20 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15/04/2010, n. 9052, in Resp. Civile, 7/2010, 552. A conferma, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10/08/1991, n. 8733, in Giur. It., 1992, 1, 1108, con nota di Pozzo; Tribunale di Monza, 06/06/2006, in Resp. civ., 2006, 12, 1049; Tribunale di Reggio Calabria, 12/08/2003, op. cit.; Tribunale di Verona, 29/01/1982, in Giur. It., 1983, I, 2, 118, con nota di Caferra (secondo cui la seduzione con promessa di matrimonio non costituisce illecito civile, secondo i principi della responsabilità extracontrattuale, ma dà luogo soltanto alle conseguenze giuridiche previste dagli art. 80 e 81 c.c.).

21 Così Facci, nota a Tribunale di Bari, Sez. I, 28/09/2006, op. cit., 1049.

22 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15/04/2010, n. 9052, op. cit., 552.

23 Cfr. Pretura di Milano, 02/12/1999, in Giur. milanese, 2000, 103.

24 Cfr. Corte di Appello di Milano, 29/04/1969, in Foro It. Rep., 1969, voce Responsabilità civile, n. 291. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., 04/08/1955, n. 2521, in Foro It., 1955, I, 1137.

25 Cfr. Cass. Civ., 13/11/1957, n. 4378, in Foro It. Rep., 1957, voce Responsabilità civile, n. 122; Cass. Civ., 27/01/1956, n. 251, in Foro It. Rep., 1956, voce Prescrizione civile, n. 82.

26 Cfr. Tribunale di Genova, Sez. IV, 25/05/2007, in www.leggiditaliaprofessionale.it, 2007.

27 Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, 28/09/2006, op. cit., 1048.

28 Cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, 18/07/1958, in Rep. Giust. Civ., 1958, voce Matrimonio, 91.

29 Cfr. Corte di Appello di Napoli, 13/03/1956, in Rep. Giust. Civ., 1956, voce Matrimonio, 74.

30 Cfr. Tribunale di Reggio Calabria, 12/08/2003, op. cit..

31 In senso positivo, cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08/07/1993, n. 7493, in Foro It., 1994, I, 1878, con nota di Longo. Conformi, Cass. Civ., Sez. III, 10/08/1991, n. 8733, op. cit., 1108; Cass. Civ., 14/11/1975, n. 3831, in Resp. Civ. e Prev., 1977, 61; Cass. Civ., 06/12/1957, n. 4582 e Tribunale di Milano, 15/01/1950, entrambe in Temi, 1951, 252, con nota di Di Staso; Cass. Civ., 12/07/1976, n. 510, in Foro It., 1976, I, 961 (che ha richiesto una puntuale e rigorosa prova del nesso tra la promessa di matrimonio e la traditio corporis).

32 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11/03/1976, n. 846, in Foro It., 1976, 1, 961.

33 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/02/1976, n. 510, op. cit., 961. Conformi, cfr. Cass. Civ., 11/03/1976, n. 846, op. cit., 961; Cass. Civ., 14/11/1975, n. 3831, op. cit.; Cass. Civ., 09/11/1973, n. 2947, in Foro It. Rep., voce Responsabilità civile, n. 164; Cass. Civ., 24/01/1972, n. 178, in Foro It., 1972, I, 3534.

34 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17/02/1976, n. 510, op. cit., 961.

35 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08/07/1993, n. 7493, op. cit., 1878; Cass. Civ., 12/09/1968, n. 2934, in Foro It., 1968, I, 2703; Cass. Civ., 07/05/1969, in Foro It. Rep., voce Responsabilità civile, n. 288; Cass. Civ., 29/05/1965, n. 1105, in Foro It., 1966, I, 141; Corte di Appello di Firenze, 12/12/1962, in Foro It. Rep., 1963, voce Responsabilità civile, n. 71.

In dottrina, sulla sufficienza della colpa, si veda Calabria, Responsabilità per seduzione con promessa di matrimonio, in Foro It., 1947, I, 999; Ondei, In tema di responsabilità civile per seduzione, in Foro Padano, 1950, I, 1057.

36 Cfr. Tribunale di Pisa, 03/02/1976, in Foro It., 1976, 1, 961; Tribunale di Verona, 29/01/1982, op. cit., n. 131.

Il Tribunale di Palermo (02/06/1998, in Danno e Resp., 1998, 12, 1140, con nota di Carbone) ha ritenuto che la seduzione con promessa di matrimonio non dà diritto al risarcimento dei danni morali in mancanza di reato, né a quelli patrimoniali a titolo di perdita di chance, in quanto l’attuale ruolo svolto dalla donna all’interno della famiglia non consente di ritenere che dallo status di coniuge questa possa ottenere un sostanziale miglioramento delle proprie condizioni economiche.

37 Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, 28/09/2006, op. cit., 1048.

38 Cfr. Tribunale di Bari, 08/09/2006, in Corriere del Merito, 2007, 3, 295.

39 Cfr. Tribunale di Bari, Sez. I, 28/09/2006, op. cit., 1048.

Avv. Walter Giacardi

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