La Corte d’Appello: funzioni e competenze-Scheda di Diritto

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La Corte d’Appello è un organo giurisdizionale che decide sulle impugnazioni contro le sentenze che vengono pronunciate in primo grado dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i minorenni. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata “distretto”.
Le sentenze della Corte d’Appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

Indice

1. La struttura


La Corte d’Appello ha sede nel capoluogo del distretto, ma alcune sezioni distaccate vengono istituite sezioni distaccate in alcune città diverse dal capoluogo.
Tra le sezioni, ci sono quella che si occupa esclusivamente di prendere in considerazione le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni, alla quale competono le impugnazioni contro le sentenze del Tribunale dei minorenni e giudica nel collegio, in aggiunta ai tre giudici togati, di due giudici onorari (consiglieri onorari), un uomo e una donna.
Si può prendere in considerazione una sezione specializzata della Corte d’Appello anche la Corte d’Assise d’Appello.
Presso la Corte d’Appello è istituito il commissariato per la liquidazione degli usi civici, parificato a una sezione specializzata.
Ogni Corte d’Appello ha una cancelleria, che può essere costituita anche presso le sezioni distaccate, e un ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP).
Nei capoluoghi di distretto la Corte d’Appello è un organo giurisdizionale che decide sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i minorenni.
La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata “distretto”.
Nei capoluoghi di distretto, presso la Corte d’Appello, ci sono anche il relativo ufficio del pubblico ministero, che prende il nome di Procura Generale della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso lo stesso.
In ogni Corte d’Appello è istituito un Consiglio Giudiziario, del quale il Presidente della Corte è Membro di diritto e Presidente.

2. La composizione


La Corte d’Appello è diretta da un Presidente che presiede la Prima Sezione e può presiedere anche le altre.
Le restanti sezioni sono presiedute da un Presidente di Sezione.
Sia il Presidente della Corte, sia i Presidenti delle sezioni devono avere la qualifica di Magistrato di Cassazione,mentre per gli altri Giudici è richiesta la qualifica di Magistrato d’Appello.
Il Presidente della Corte ha il compito di assegnare gli affari alle singole sezioni, nelle quali sono costituiti i collegi giudicanti, formati da tre giudici, ai quali il Presidente di Sezione assegna gli affari.
Quando si parla di Corte d’Appello, ci si può rivolgere, secondo i casi, all’intero ufficio giudiziario o al collegio giudicante, che costituisce il giudice collegiale, davanti al quale si svolge il Processo.
I Giudici della Corte d’Appello hanno il titolo di Consigliere e sono ripartiti in sezioni con competenza civile, penale o promiscua, composte da almeno cinque magistrati, e uno o più supplenti. 

3. Le funzioni


La principale competenza della Corte d’Appello è relativa alle impugnazioni contro le sentenze, in materia civile e penale, pronunciate in primo grado dal Tribunale Ordinario o, nelle forme del giudizio abbreviato, dal Giudice per le Udienza Preliminari (GUP) o dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), e contro le sentenze del Tribunale per i minorenni.
Con questo mezzo d’impugnazione, che prende il nome di Appello ed è disciplinato dagli articoli 339 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 570 e seguenti del codice di procedura penale, la parte chiede la riforma completa o parziale del provvedimento giurisdizionale che ritiene ingiusto.
La Corte d’Appello è giudice di merito, perché decide sugli aspetti della causa, sia sulle questioni di fatto sia su quelle di diritto, confermando la pronuncia impugnata o riformandola, vale a dire, sostituendola, interamente o parzialmente con la propria.
In alcuni casi in via eccezionale la Corte d’Appello è giudice di prima istanza.
Nelle materie per le quali è prevista questa competenza si possono ricordare le controversie relative a determinare l’indennità di espropriazione per pubblica utilità, le delibazioni di sentenze straniere, le impugnazioni di provvedimenti amministrativi relativi alla libertà del mercato e la concorrenza e le impugnazioni per la nullità di lodi arbitrali.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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