Il Tribunale per i minorenni e le sue funzioni

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Il Tribunale per i Minorenni, nell’ordinamento giuridico italiano, è una sezione del Tribunale Ordinario in forma collegiale.
Presso ognuno di questi Tribunali è istituita anche una Procura della Repubblica.

Per approfondimenti si suggerisce: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Origini


Il Tribunale per i Minorenni nasce ufficialmente nel 1929, quando è collegato alla Corte d’Appello.
Nel 1934 nascono i primi autentici Tribunali per i Minorenni, che però sono ancora completamente dipendenti, per organizzazione e fondi, dei Tribunali Ordinari.
Dagli anni ‘70, i Tribunali per i Minorenni diventano indipendenti con organizzazione e fondi propri, giudici togati e onorari e commissione mista.

2. Composizione


È composto da due giudici togati e due onorari, di solito esperti in psicologia o pedagogia, nominati con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).

3.1. Competenza Amministrativa


Il Tribunale per i Minorenni ha il potere di disporre provvedimenti di tutela a favore dei minori di 18 anni che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.

3.2. Competenza Civile


In campo Civile le sue competenze sono concernenti la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.
I provvedimenti che conseguono l’accertamento di queste situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale, disporre l’affidamento del minorenne e l’autorizzazione al matrimonio, la nomina di un curatore speciale che assista il minorenne, le misure a tutela di minorenni in situazioni di disagio, la rimozione e riammissione dei genitori dall’amministrazione dei beni e dall’usufrutto legale o dichiararne l’adozione.
In relazione questo istituto, è competente anche per l’accettazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l’eventuale dichiarazione di idoneità all’adozione della coppia stessa.
Dichiara l’efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniere in conformità alla Convenzione dell’Aja e a convenzioni bilaterali con altri Paesi.
Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro nel luogo di residenza estera.
È competente anche nelle cause di affidamento dei figli contesi, nati da un rapporto di convivenza.
Il curatore speciale viene nominato dal Tribunale per i Minorenni per rappresentare e sostituire il minorenne nel processo in contraddittorio con i genitori.
Questo avviene quando non possano essere compiuti dai genitori, o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, atti a tutela del suo interesse, per un conflitto di interessi sorto tra questi soggetti e il minorenne stesso o per l’incapacità ad esercitare le responsabilità genitoriali (per procedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale).

3.3. Competenza Penale


In campo Penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età, tra i 14 e i 18 anni, dato che i minori di 14 anni non sono imputabili per legge.
Il Tribunale per i Minorenni è competente anche se il reato è stato commesso in concorso con maggiorenni.
Su questi reati ha competenza esclusiva.
La cognizione è ad esso attribuita anche se il minorenne ha commesso un reato che dovrebbe essere di competenza della Corte d’Assise, del Tribunale o del Giudice di Pace.
Può dichiarare estinto il reato se l’imputato supera un periodo di “messa alla prova”, durante il quale deve dimostrare ravvedimento e crescita personale studiando, svolgendo attività di volontariato o lavorando. 

4. Il Tribunale Ordinario


Il Tribunale Ordinario, nell’ordinamento giudiziario italiano, è l’organo giurisdizionale deputato a conoscere, in primo grado, delle cause civili e dei reati che non appartengono alla competenza verticale di altri giudici ordinari, nonché, in sede di appello, delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace.
La sua competenza territoriale è limitata a una circoscrizione giudiziaria, anche detta circondario.
Secondo il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, era uno degli organi principali dell’ordinamento giudiziario italiano.
Successivamente venne disposta la sostituzione del giudice collegiale con il giudice unico nei Tribunali, ai sensi del Regio Decreto 27 agosto 1913, n. 1015 (applicabile dall’1 novembre 1913), subito abrogato dalla Legge 27 dicembre 1914, n. 1404, che ripristinò il sistema previgente.
Durante la seconda guerra mondiale venne emanato il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 di riforma organica dell’ordinamento giudiziario, che ne ridisciplinò la composizione, prevedendo anche la possibilità di istituire sezioni distaccate, eventualità abolita dal Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155, emanato in attuazione della Legge Delega 14 settembre 2011, n. 148, nell’ottica di una riforma della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale. 
Di solito giudica in composizione monocratica, vale a dire, costituito da un unico magistrato, sia nel settore civile e penale, salvo i casi previsti dall’articolo 50-bis del codice di procedura civile e dall’articolo 33-bis del codice di procedura penale, nei quali giudica in composizione collegiale, vale a dire costituito da tre magistrati, il presidente e due giudici a latere.
In materia civile, a parte un determinato numero di sezioni ordinarie che trattano del diritto civile, sono istituite sezioni specializzate, come la sezione fallimentare che si occupa del fallimento e delle altre procedure concorsuali e provvede a quelle attività non di competenza del curatore e del giudice delegato, la sezione lavoro, che si occupa delle materie delle quali all’articolo 409 del codice di procedura civile in relazione al diritto del lavoro e di previdenza e assistenza, la sezione delle imprese, che si occupa del diritto societario, di brevetti, proprietà intellettuale e diritto d’autore.
In materia penale agisce come giudice del dibattimento per i reati non di competenza del giudice onorario di pace e della Corte d’Assise.
È anche titolare delle funzioni e sede degli uffici del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e del Giudice delle Udienze Preliminari (GUP).
Presso il Tribunale è presente l’Ufficio della Procura della Repubblica competente per lo stesso circondario. 
Presso ogni Tribunale italiano ci sono vari uffici amministrativi, come un ufficio di cancelleria e un ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), l’ufficio per il processo nonché una Procura della Repubblica.
Presso il Tribunale, a parte i magistrati, lavorano dipendenti del Ministero della giustizia, come ad esempio cancellieri e gli ufficiali giudiziari, nonché una sezione di polizia giudiziaria composta da personale delle forze di polizia in servizio distaccato presso l’ufficio giudiziario, in senso funzionale  dipendenti dalla Procura della Repubblica, ma in senso amministrativi dipendenti dal Ministero dell’interno o dal Ministero della difesa. 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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