Interventi a sostegno della competitività dei capitali: ok dal Senato

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Approvato in via definitiva, il 27 febbraio dal Senato, il ddl sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Modificata la definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate. Tra gli obiettivi dell’insegnamento dell’educazione civica inserita la partecipazione piena e consapevole alla vita economica.

Articolato: competitività dei capitali


Martedì 27 febbraio, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge, collegato alla manovra, per il sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, nel testo licenziato dalla Camera. Si attende la pubblicazione in G.U. Il testo di compone di 27 articoli distinti in 5 capi. L’articolato reca misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari, sul presupposto che il mercato dei capitali italiano risulta ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate.

Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate


L’articolo 2 del testo modifica la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto alla previgente soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI). La lettera w-quater.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) stabilisce infatti che, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, per PMI (piccole e medie imprese) sono da considerarsi le imprese emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. L’articolo 2 in disamina prevede l’innalzamento di tale soglia, ed estende la definizione della categoria delle PMI includendo tutti gli emittenti con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro.

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Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese


L’articolo 3 consente la dematerializzazione delle quote di PMI (piccole e medie imprese) e reca misure per disciplinarla. Si prevede in tal modo di semplificare le procedure come pure di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all’emissione e al trasferimento delle quote in parola, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali. Per dematerializzazione si intende, in tale contesto, l’eliminazione del certificato fisico che rappresenta la proprietà del titolo, cosicché il titolo esiste soltanto come scrittura contabile. In virtù della dematerializzazione, i risparmiatori non rischiano di subire il furto dei propri titoli oppure di entrare in possesso di titoli falsi e al contempo gli emittenti risparmiano i costi di stampa; a livello di sistema, si riducono i costi di movimentazione (conseguente all’avvicendamento della proprietà) dei titoli. Inoltre, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale alla scadenza non sono più legati alla presentazione dei titoli, in quanto avvengono tramite accrediti sui conti bancari e sui conti detenuti dagli emittenti presso la società di gestione accentrata.

Educazione finanziaria


L’articolo 25 introduce modifiche alla legge n. 92/2019, che disciplina l’insegnamento dell’educazione civica, per inserire il riferimento all’insegnamento dell’educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237/2016. In particolare, si introducono, tra gli obiettivi dell’insegnamento dell’educazione civica, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica (oltre che civica, culturale e sociale delle comunità) nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, si introduce una disposizione diretta a riconoscere un vero e proprio diritto al risparmio, all’investimento, all’educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d’impresa.

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Avv. Biarella Laura

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