Il ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che dichiara l’inammissibilità per manifesta infondatezza dell’istanza, è inammissibile? Per approfondimenti, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.
Indice
1. La questione: inammissibilità del ricorso per Cassazione
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un incidente di esecuzione volto a ottenere la declaratoria di estinzione per espiazione dell’isolamento diurno di tutte le pene temporanee allo stesso inflitte.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., perché l’istanza era stata dichiarata inammissibile, nonostante fosse stata fissata l’udienza camerale all’esito della quale, quindi, il giudice avrebbe dovuto semmai rigettarla, essendo stato già superato il vaglio di ammissibilità. Per approfondimenti, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte reputava il motivo summenzionato inammissibile poiché, a suo avviso, non è affatto precluso al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza all’esito dell’udienza camerale, né da ciò deriva una qualche nocumento alla parte, richiamandosi a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo cui «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiari l’inammissibilità per manifesta infondatezza dell’istanza (nella specie, di rideterminazione della pena) ad esito di udienza camerale partecipata, ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anziché “de plano”, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non derivando dalla diversità del rito alcuna conseguenza pregiudizievole all’interessato, né quanto alla comunicazione e al regime di impugnazione del provvedimento conclusivo – comunque ricorribile per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20226 del 08/06/2020).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che dichiara l’inammissibilità per manifesta infondatezza dell’istanza di rideterminazione della pena, è inammissibile per mancanza di interesse quando l’udienza camerale partecipata è stata eseguita secondo l’articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale anziché “de plano” come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di evitare che il proprio ricorso venga dichiarato inammissibile laddove si impugni una decisione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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