Sequestro probatorio: come deve essere motivato il decreto

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Come deve essere motivato il decreto con cui è disposto il sequestro probatorio. Per approfondire sul sequestro probatorio si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 13661 del 6-12-2023

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Indice

1. La questione: motivazione del sequestro probatorio


Il Tribunale di Campobasso, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, aveva rigettato una richiesta di riesame presentata da un indagato, unitamente ad altre persone, in relazione a reati di carattere tributario connessi alla emissione ed all’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzato alla evasione delle imposte nonché in relazione ad ipotesi di truffa, anche aggravata – avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Pm presso il Tribunale di Campobasso aveva disposto una perquisizione di carattere locale e personale, successivamente disponendo il conseguente sequestro probatorio avente ad oggetto una serie di beni indicati nel provvedimento emesso in sede di riesame cautelare.
Ciò posto, avverso questa decisione, siffatto indagato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo, dolendosi della mancata dichiarazione da parte del giudice del riesame della nullità del decreto col quale era stato disposto il sequestro probatorio eseguito, non essendo stato questo sostenuto da una idonea motivazione che evidenziasse la sussistenza del fumus delicti e la finalità probatoria della acquisizione materiale operata in sede di indagini preliminari. Per approfondire sul sequestro probatorio si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639).
Dunque, laddove sia manchevole il requisito della attribuibilità della condotta astrattamente descritta al soggetto inciso dal provvedimento di sequestro, ovvero quando non sia adeguatamente precisato quale possa essere il rapporto di pertinenzialità probatoria fra i beni di quest’ultimo ed il reato in provvisoria contestazione – non potendo ritenersi intuitiva la immediatezza di tale rapporto, ove non sia chiarito il ruolo che il soggetto in questione avrebbe svolto nel determinismo delittuoso – la ordinanza applicativa della misura risulta egualmente viziata in quanto priva di un suo requisito motivazionale essenziale tale da rendere incomprensibili le ragioni che la hanno giustificata.
I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, annullavano l’ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito come deve essere motivato il decreto con cui è disposto il sequestro probatorio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato in modo completo, altrimenti è nullo.
In particolare, tale decreto deve contenere la descrizione precisa delle azioni ipotizzate a carico dell’indagato, collegare siffatte azioni ad una norma incriminatrice, spiegare la natura dei beni da sequestrare e come essi sono collegati a queste azioni criminali, non essendo sufficiente indicare solo la norma violata.
Ove quindi un decreto di questo tipo non possieda tali caratteristiche, ben se ne potrà eccepirne la nullità nei modi preveduti dal codice di rito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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