Pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale in sede di patteggiamento

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19380 del 16 maggio 2024, ha chiarito che, in sede di patteggiamento, le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale devono essere applicate in caso di patteggiamento di pena detentiva superiore a due anni.

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Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sent. n. 19380 del 16/05/2024

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Indice

1. I fatti

Il Gip del Tribunale di Lecce ha applicato all’imputato, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto di illecita detenzione di grammi 10.926,67 di cocaina.
Inoltre, il Gip ha dichiarato l’imputato, ai sensi degli artt. 29 e 32 cod. pen., interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 23 e ss. cod. pen., oltre a insufficienza, mancanza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al disposto riconoscimento delle sanzioni accessorie dell’interdizione legale e dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
Nello specifico, nel ricorso viene osservato come l’attuale previsione dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., così come novellato dalla Riforma Cartabia, preveda, nell’inciso conclusivo, che le parti possano chiedere di comune accordo al giudice di non applicare le pene accessorie ovvero di applicarle per una durata determinata. Tale negoziabilità renderebbe, dunque, non obbligatoria l’applicazione delle sanzioni accessorie, ove non previste espressamente dalla legge, per cui il giudice, ove ritenga di applicarle, sarebbe tenuto a soddisfare un congruo ordine di motivazione che, nel caso di specie, ad avviso della difesa, non risultava adempiuto.
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2. Pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale in sede di patteggiamento: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il motivo di ricorso, osserva, in primo luogo, con riferimento all’ammissibilità del ricorso, che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 103/2017, l’imputato può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali ipotesi non risultano coincidenti con il caso di specie.
Oltre a questo, la Suprema Corte sottolinea come tale situazione corrisponda a un c.d. “patteggiamento allargato” essendo la pena applicata superiore a due anni di reclusione, per cui ricorre quella “editio maior” che “comporta l’obbligo del pagamento delle spese processuali, l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza“.
Inoltre, viene rammentato che l’art. 29 cod. pen. prevede che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni comporta l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, mentre il successivo art. 32 cod. pen. dispone che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia, durante la pena, in stato di interdizione legale.
Per ciò che concerne la citata modifica introdotta dalla Riforma Cartabia, questa non assume rilievo: infatti, le parti, in sede di accordo, non hanno pattuito nulla in ordine all’applicazione o alla durata delle misure accessorie.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che, essendo stata applicata all’imputato, su accordo delle parti, la pena di anni cinque di reclusione, ricorrono i presupposti normativi per l’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena, come effettivamente affermato dai giudici di merito.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che non può essere desunto nessun vizio dalla circostanza che tali sanzioni non siano state oggetto di accordo tra le parti, valendo il principio per cui, “in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore a due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell’accordo tra le parti“.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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