Motivazione del decreto con cui è disposto il sequestro probatorio

Scarica PDF Stampa

Indice

1. La questione

Il Procuratore della Repubblica di Macerata disponeva con decreto il sequestro di due telefoni cellulari allo scopo di «accertare i canali di approvvigionamento e vendita della sostanza stupefacente» e tale provvedimento era confermato con ordinanza.
Ciò posto, avverso tale provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione.
In particolare, si rileva come il decreto di sequestro in questione recasse soltanto l’indicazione della disposizione che si assumeva essere stata violata, la data del fatto e il luogo.
Orbene, a fronte di ciò, il ricorrente osservava come il giudice del riesame, adito sul punto della assoluta carenza di indicazioni sul fatto da cui ricavare il fumus di reato, avesse riconosciuto sì correttamente di avere il compito di verificarne la sussistenza, ma riteneva, pur tuttavia, il provvedimento legittimo, in ragione del carattere assolutamente preliminare della fase di indagine, «non disponendo allo stato l’organo dell’accusa di ulteriori elementi per formulare un capo di imputazione più specifico».
Di fatto, in tal modo, si conferiva tuttavia al sequestro una finalità meramente esplorativa, in spregio alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021).

Potrebbe interessarti anche
Come deve rilevare il fatto contestato in riesame del sequestro probatorio
Decreto di sequestro probatorio: come si colmano le omissioni
Cosa occorre ai fini della legittimità del sequestro probatorio

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso era reputato fondato per le seguenti ragioni.
Si notava prima di tutto, dopo essersi fatto presente che l’art. 253 cod. proc. pen. dispone che il decreto deve essere “motivato“, come non si ritenesse condivisibile l’orientamento – pure affacciatosi all’interno della giurisprudenza di legittimità ed al quale sembrerebbe avere aderito il Tribunale del riesame in relazione alla fattispecie in esame – secondo cui tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini sarebbe sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative  per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015) atteso che, così ragionando, ad avviso del Supremo Consesso, si finirebbe con l’attribuire al sequestro probatorio una finalità meramente esplorativa che ad esso non compete e che contrasta con l’esigenza, più volte indicata anche in sede convenzionale europea, di contemperare l’interesse alla persecuzione dei reati con l’interesse patrimoniale dell’indagato, precludendo di fatto il controllo della proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata rispetto alla finalità perseguite dall’Autorità inquirente, nonché la verifica del necessario nesso di pertinenzialità, ove richiesto.
Precisato ciò, era altresì notato che, prima ancora, l’omessa indicazione, degli essenziali elementi relativi al fatto in relazione al quale si procede, frustrerebbe la possibilità di verificare la sussistenza del c.d. fumus deficti, che, per la Suprema Corte, rappresenta un presupposto ineludibile delle misure cautelari tanto personali quanto reali, evidenziandosi a tal riguardo che, secondo un altro orientamento nomofilattico (come si espressa, tra le tante, la Sez. 6 nella decisione n. 56733 del 12/09/2018), l’obbligo di motivazione deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, rilevandosi al contempo che siffatto obbligo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, con l’ulteriore precisazione che «il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell’indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato con l’indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa», per poi aggiungere che «solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge» (Sez. VI, n. 10815 del 16/02/2021).
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come – non essendo (a loro avviso) dal provvedimento genetico desumibile alcuna indicazione in ordine agli elementi del fatto in relazione al quale era stato disposto il sequestro dei due telefoni cellulari – l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio, disponendosi, ai sensi dell’art. 621 c.p.p., l’immediata restituzione di quanto in sequestro al ricorrente.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere motivato il decreto con cui è disposto il sequestro probatorio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un orientamento nomofilattico, seppur non uniforme, che il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell’indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell’indagato con l’indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa», per poi aggiungere che «solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se il decreto, con il quale la pubblica accusa disponga un sequestro probatorio, sia stato correttamente motivato (o meno) fermo restando che, stante l’esistenza di un diverso indirizzo interpretativo, sempre elaborato dalla Cassazione in subiecta materia, meno restrittivo, sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché fissa dei rigorosi parametri in base ai quali può essere disposto questo tipo di sequestro, non può che essere positivo.

FORMATO CARTACEO

Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

Marco Zincani, Giorgio Spangher | Maggioli Editore 2021

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento