Recidiva evasione arresti domiciliari: applicazione art.131-bis

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Presupposto ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale per comportamenti abituali: quando ricorre. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.17515 del 14-03-2024

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Indice

1. La questione: l’articolo 131-bis


Il Tribunale di Campobasso dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona imputata in ordine ad un caso di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.) a motivo della ritenuta particolare tenuità del fatto.
Ciò posto, avverso questa decisione la pubblica accusa ricorreva per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e lamentando la mancata valutazione da parte del Tribunale dei numerosi e variegati precedenti penali, anche particolarmente gravi, risultanti dal casellario giudiziale dell’imputato, cui era stata contestata anche la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, con conseguente effetto ostativo all’applicazione dell’esimente speciale, tenuto conto altresì del fatto che, pur vantando un solo precedente specifico per evasione, l’accusato annoverava precedenti reiterati per delitti della stessa indole di quello per cui si procede (resistenza a pubblico ufficiale) nonché per reati fra loro della stessa indole (lesioni personali, minacce, atti persecutori da un lato e furto, rapina e danneggiamento dall’altro). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

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Formulario Annotato del Processo Penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016) della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020).
Per la Corte di legittimità, pertanto, era sufficiente nel caso di specie il richiamo alle precedenti condanne per evasione e resistenza, chiaramente della stessa indole in quanto espressione della insofferenza dell’imputato per le regole della vita associata, per concludere che nella fattispecie non poteva trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito, quando un comportamento può ritenersi abituale per impedire l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, perché si possa considerare – quale requisito ostativo ai fini della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale – un comportamento abituale, l’autore deve aver commesso almeno due reati della stessa natura, anche successivamente a quello oggetto dell’indagine, e che siano incidentalmente accertabili dal giudice procedente.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare la sussistenza di tale condizione ostativa.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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