Mandato d’arresto europeo: cos’è necessario per la doppia punibilità?

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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.17319 del 23-04-2024

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Indice

1. La questione: doppia punibilità nel mandato d’arresto europeo


La Corte di Appello di Roma convalidava un arresto di una persona, destinataria di m.a.e. emesso dal Tribunale di Viru, in Estonia, per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all’evasione fiscale, applicandole la misura cautelare della custodia in carcere e dando atto del consenso di questa alla consegna all’Autorità giudiziaria estone.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si deduceva violazione di legge in quanto la Corte territoriale aveva disposto la consegna dell’arrestato per i delitti di riciclaggio ed evasione fiscale non contestati dall’autorità estone nel m.a.e.. Per approfondire su ogni tema procedurale consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della consegna per l’estero, non si richiede che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma per soddisfare il requisito della doppia punibilità, è sufficiente che lo stesso “fatto” sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, in tale prospettiva si era posta la Corte di Appello capitolina ritenendo, sulla base degli atti disponibili e della descrizione dei fatti e delle condotte contenuta nel m.a.e., che i reati di associazione per delinquere e di riciclaggio costituiscono reati come tali previsti anche dall’ordinamento interno.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della consegna per l’estero, cosa è necessario per soddisfare il requisito della doppia punibilità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, ai fini della consegna per l’estero in materia di mandato di arresto europeo, non è necessario che la legge penale straniera corrisponda esattamente ad una norma incriminatrice italiana, essendo sufficiente che entrambe prevedano il medesimo atto come reato, a nulla rilevando differenze di titolo o di altri elementi della configurazione del reato.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare la sussistenza di tale requisito.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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