Motivazioni necessarie per l’emissione del decreto di sequestro probatorio e la successiva convalida. Per approfondire sul sequestro probatorio si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: motivazioni decreto sequestro
Il Tribunale di Salerno rigettava una richiesta di riesame avverso un decreto di convalida del sequestro probatorio di un sistema di videosorveglianza, un registratore e due telecamere, sequestrate dai Carabinieri, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. commesso dall’indagato per essersi opposto al controllo degli operanti del suo stato detentivo agli arresti domiciliari, rilevando come i beni sequestrati fossero indispensabili per trarre ulteriori elementi di prova in ordine al delitto ipotizzato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’ art. 253 cod. proc. pen., in quanto, a suo avviso, il decreto di convalida del Pubblico ministero non conteneva una specifica motivazione, né sul nesso di pertinenza tra i beni sequestrati ed il reato di cui all’arte 337 cod. pen., né sulle finalità probatorie, tenuto conto altresì del fatto che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le finalità del sequestro. Per approfondire sul sequestro probatorio si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida alla luce del disposto dell’art. 253 cod. proc. pen., devono essere forniti di una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, al fine di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – circa il ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, cioè lo spossessamento del bene, e il fine perseguito, costituito dall’accertamento del fatto (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018; Corte EDU, 24 ottobre 1986, omissis).
Difatti, in relazione a tale quadro ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come, nel caso di specie, il decreto di convalida del sequestro probatorio di un sistema di videosorveglianza, un registratore e due telecamere, emesso dal Pubblico ministero per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, risultasse essere sfornito di adeguata motivazione, tale non potendosi ritenere il mero richiamo al fatto che sui beni sequestrati, che non costituiscono corpo del reato, avrebbero dovuto essere «compiuti accertamenti in relazione al reato per cui si procede».
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, non devono avere una motivazione meramente apparente attraverso l’utilizzo di clausole c.d. di stile, essendo per contro necessario che si impieghi una motivazione breve ma chiara, focalizzata sulla necessità di garantire il controllo legale continuo, inclusa la proporzionalità procedurale tra mezzi e fine, per il sequestro di beni.
Ove quindi una motivazione di tal fatta difetti, come avvenuto nella fattispecie in esame, ben si potrà impugnare un provvedimento che n’è sfornito nei modi richiesti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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