Il giudice come funzionario -Scheda di Diritto

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Il termine giudice, dal latino iudex, derivato da ius, “diritto”, e dicere, “dire”, “pronunciare” (l’invariante al femminile arcaico è giudicessa o giudichessa) in diritto, ha una doppia accezione, indicando sia l’organo che esercita la giurisdizione sia la persona fisica titolare dello stesso, vale a dire il funzionario.

Indice

1. Il giudice inteso come organo


Il giudice si distingue, se sia stato istituito prima o dopo l’insorgere della controversia sulla quale deve decidere, in precostituito (o naturale) e straordinario (o eccezionale).
Molte Costituzioni, tra le quali quella italiana, vietano il ricorso a giudici straordinari.
I giudici possonoessere collegiali o monocratici, a loro volta organizzati in uffici complessi, vale a dire, uffici giudiziari, per lo più denominati Corti o Tribunali, nei quali agisce anche il personale ausiliario con funzioni di documentazione, esecutive e altro.
Nell’ordinamento giuridico italiano il giudice è sempre un Organo dello Stato, mentre in Altri Ordinamenti può anche essere Organo di Stati Federati o Enti territoriali.
A seconda della materia sulla quale si deve pronunciare, il giudice può essere Costituzionale, Civile, Penale, Amministrativo, Militare, Contabile, Tributario, e altro. 

2. I caratteri del giudice – funzionario


Nella seconda accezione il giudice si distingue, a seconda che svolga o non svolga la sua attività a titolo professionale, in professionale (o togato) e onorario (o laico).
In Italia sono giudici onorari, ad esempio, i giudici popolari della Corte d’Assise, i Giudici di Pace e i Giudici Onorari di Tribunale (GOT).
In altri paesi, specie di Common Law, lo sono i giurati, vale a dire, i componenti di un Collegio, detto Giuria, che affianca il Giudice togato, nella maggior parte di casi nei Processi Penali, e decide con un verdetto non motivato sulle questioni di fatto, mentre le questioni di diritto sono decise dal Giudice togato con la sentenza.
I Giurati, come altri giudici laici con analoghi compiti, di solito sono nominati con estrazione a sorte e sono scelti tra cittadini senza particolare formazione giuridica, mentre in altri casi i giudici laici possono essere esperti in particolari discipline, diverse dal diritto, che affiancano i giudici togati quando prendono decisioni su determinate materie.
Ad esempio, gli esperti che in Italia lavorano nei Tribunali per i minorenni o nei Tribunali di sorveglianza.

3. In Italia e all’estero


Negli Ordinamenti di Civil Law, tra i quali quello italiano, i giudici sono parte di un particolare Ordine, la Magistratura, e sono Magistrati.
In determinati paesi, come Italia e Francia, sono parte dello stesso Ordine anche i Magistrati del Pubblico Ministero.
I Magistrati sono funzionari burocratici inseriti in una specifica carriera alla quale accedono attraverso un concorso pubblico, aperto a coloro che hanno una formazione giuridica a livello universitario, oppure, in alcuni paesi, post-universitario.
Ci possono essere anche Magistrati Onorari ai quali è di solito riservato un ruolo marginale.
La Costituzione prevede un Organo di Autogoverno della Magistratura, che prende il nome di Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).
Questa soluzione è stata imitata da altre Costituzioni di Civil Law, basti pensare al Consiglio del Potere Giudiziario spagnolo.
Nei paesi di Common Law i giudici sono nominati da organi politici, di solito il Governo e  qualche caso il Parlamento, a volte sono eletti dal popolo, e sono scelti tra gli avvocati con una determinata anzianità nella professione.
In questi paesi il termine Magistrato ha un significato diverso dai paesi di Civil Law, perché di solito designa i giudici competenti per le cause di minore entità, come i Giudici di Pace, che possono non essere scelti tra gli avvocati e non avere una formazione giuridica.
Negli stati con ideologia comunista gli organi giurisdizionali sono collegiali.
I Giudici sono eletti per un determinato periodo di tempo dalle assemblee popolari ai vari livelli di Governo (Parlamento, Assemblee degli Enti territoriali) o, a volte, ai livelli più bassi sono eletti direttamente dal popolo.
Sono politicamente responsabili verso l’organo che li ha eletti, il quale li può revocare.
Le candidature sono presentate, come per le altre cariche pubbliche, dal partito comunista.
I candidati non sono necessariamente in possesso di una formazione giuridica.
Nei sistemi comunisti, i Collegi Giudicanti di Prima Istanza sono di frequente integrati da assessori popolari, giudici laici, anche loro eletti a tempo determinato, simili ai giudici popolari italiani.
Gli assessori popolari sono rimasti in Russia, nonostante la fine del regime comunista.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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