Il caso dell’orsa JJ4: il TAR sospende l’abbattimento

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Dopo il noto episodio che ha portato alla morte del giovane corridore, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, in data 08.04.2023, ha ordinato la cattura e la soppressione dell’orsa JJ4. La L.A.V., associazione per la tutela degli animali, in data 13 aprile, ha presentato ricorso avanti al Tar Trento per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza provinciale. In data 14.04.2023, il Tar, con decreto n.0019/2023 reg. prov. Caut., ha accolto in via interinale il ricorso (incardinato nrg49/23) sino all’esito della camera di consiglio prevista per il giorno 11.05.2023.
Il presente articolo si pone l’obiettivo di valutare la vicenda dal mero punto di vista del diritto, rispondendo all’interrogativo del se la soppressione del plantigrado sia legittima.
Per rispondere a questa domanda, partiamo proprio dal decreto del Tar, testé esaminato, che offre importanti spunti di riflessione.

TAR Trento -Sez. Unica- decreto n.19 del 14-04-2023

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Indice

1. La motivazione dell’ordinanza


Il Tar ha motivato la sospensione con la necessità di evitare “medio tempore conseguenze irreparabili” per l’animale, “in attesa dell’acquisizione di un formale parere reso dall’ISPRA circa la necessità della sua soppressione ovvero circa la possibilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero.”
In primo luogo rileviamo che il Tar ha sospeso l’ordinanza ma non l’ha annullata. La ragione ha un motivo processuale e uno sostanziale. Processuale, perché siamo ancora nella fase cautelare e, come il Giudice estensore ha precisato, la questione verrà esaminata nel merito in data 11.05.2023. Sostanziale, perché allo stato occorre che venga depositata in giudizio ulteriore documentazione.
In particolare il Tar chiede all’ISPRA, ossia all’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di depositare un parere formale. Ciò in quanto nell’ordinanza emessa dal Presidente della Provincia leggiamo che l’istituto ha ricevuto la comunicazione dell’accaduto e si è pronunciata per “per le vie brevi”, ma il Presidente della Provincia ha ritenuto non necessario acquisire il parere, trattandosi di poteri “contingibili ed urgenti.
Da giuristi ci chiediamo se il presidente della provincia ha legittimamente operato
La risposta è complessa, perché richiede l’esame di diverse fonti normative.

2. Le fonti normative di riferimento


Seguendo un ordine gerarchico delle fonti, citiamo dapprima la Direttiva CE 92/43, sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità, che consente però agli Stati membri di procedere alla cattura nonché all’uccisione di un animale laddove sia necessaria, fra le altre particolari ipotesi, la tutela della “sicurezza pubblica” (art 16).
Di seguito, ricordiamo che la Legge Costituzionale n.1/22 ha modificato l’art 9 della Costituzione introducendo la tutela della biodiversità e sancendo il principio secondo il quale solo “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
La scelta di intervenire con una legge costituzionale per modificare i principi fondamentali della Costituzione indica l’importanza che assume la tutela dell’ambiente nel nostro ordinamento. Risponde alla medesima esigenza garantista la scelta del legislatore di disciplinare la materia della tutela degli animali unicamente con la legge dello Stato. Infatti, com’è noto, l’iter parlamentare è lungo ed è frutto della ponderazione di tutti gli interessi in gioco.
Stando così le cose, ci si chiede come possa una singola regione adottare un’ordinanza che deroghi ai principi sopra indicati.
Ancora una volta dobbiamo allora richiamarci alla Costituzione, ed in particolare all‘art 116 che riconosce il Trentino- Alto Adige come regione a statuto speciale, che può cioè legiferare al pari dello Stato, anche se la capacità di legiferare in concorrenza con lo Stato è limitata alle materie indicate nell’art 117. Tra queste materie, figura, alla lettera S, la “tutela dell’ambiente”.
Ricordiamo inoltre che la Corte Costituzionale con pronuncia n.215/19 ha riconosciuto che le province autonome possono derogare alla direttiva CE 92/43.
Da qui la legittimazione del Presidente della Provincia di Trento ad adottare l’ordinanza, oggi sospesa dal Tar.


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3. L’ordinanza del Presidente della Provincia


La sospensione allora non mette in discussione il diritto del Presidente ad emanare l’ordinanza ma la modalità in cui è stata emanata.
Infatti, come abbiamo evidenziato poc’anzi, il Presidente ha ritenuto non necessario il parere dell’ISPRA, basandosi sulla necessità e l’urgenza di garantire la sicurezza pubblica.
In verità, l’art 1 della Legge Provinciale n.9 dell’11.07.2023 recita testualmente: “… il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea”.
Poiché invece in questo caso il Presidente non ha prodotto a sostegno della propria ordinanza detto parere, l’ordinanza è stata sospesa, tenuto conto che l’uccisione dell’orsa avrebbe causato un danno irreparabile nelle more del giudizio.

4. Considerazioni finali


La decisione sull’annullamento o meno dell’ordinanza impugnata quindi è rimandata all’11 maggio. Fino ad allora, possiamo solo insinuare, in chi deciderà, il ragionevole dubbio sulla necessità dell’abbattimento dell’animale.
Ciò alla luce di diverse ragioni: la prima, il fatto che la biodiversità è un valore importante nel nostro ordinamento, al punto da ricevere tutela a livello europeo, e che è stato recepito in Italia nelle fonti normative di grado più elevato, quali la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi ordinarie. La seconda, che la possibilità per gli Stati membri di abbattere gli animali è ammessa solo “a condizione che non esista altra soluzione valida” (art 16 Dir CE 92/ 43). La terza, che, ai sensi dell’art 117 Cost lettera “S”, la Regione prima di uccidere un animale può concludere accordi con lo Stato ed altre regioni per il loro trasferimento. La quarta, che l’uccisione di un animale non funzionerà da deterrente per gli altri animali, poiché privi della consapevolezza del disvalore del fatto di reato, né restituirà, purtroppo, la vita al giovane aggredito. Infine, in totale spregio dei principi di diritto finora espressi, potrebbe verificarsi il fenomeno della caccia all’orso, specie, che invece, unitamente al lupo, leggiamo godere di una tutela c.d. rafforzata.
E ‘ quindi auspicabile che “altre soluzioni valide” vengano adottate, affinché la regola dell’ “occhio per occhio” non renda il mondo cieco.

Federica Di Fabio

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