Cosa cambia ora che la tutela dell’ambiente è stata inserita nella Costituzione?

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (testo in calce), recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”.

Indice

1. L’iter della Riforma

La riforma è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre; poi in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l’8 febbraio 2022. Il disegno di legge di riforma costituzionale ha quindi concluso il suo iter senza necessità di essere sottoposto a referendum, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Per meglio comprendere la portata innovativa della riforma in esame occorre fare un passo indietro e ricordare che la nostra Costituzione originariamente non aveva considerato l’ambiente quale oggetto di specifica tutela. Pertanto la giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso la lettura combinata degli articoli 9 (relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico) e degli articoli 2 e 32 (riguardanti, il primo, i diritti inviolabili dell’uomo e, il secondo, la tutela del diritto alla salute) nonché l’art. 41 (relativo all’iniziativa economica privata) è arrivata ad affermare che l’ambiente è un valore costituzionale e che la tutela ambientale è un diritto protetto costituzionalmente. Successivamente, con la legge costituzionale 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia ambientale è divenuta oggetto di specifica disciplina all’art. 117, che si occupa del riparto di competenze tra Stato e Regioni senza tuttavia inserire la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali. Quest’ultimo fondamentale passaggio si è realizzato soltanto oggi grazie all’approvazione della riforma costituzionale in oggetto che rappresenta, pertanto, una svolta epocale e si allinea al quadro europeo ed internazionale in materia ambientale.
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2. Gli articoli 9 e 41 della Costituzione: prima e dopo

Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita:
«L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
L’ambiente in Costituzione e lo sviluppo sostenibile
Il nuovo articolo 9 della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, richiama uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile.
Trattasi di un concetto definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente nel rapporto Brundtland del lontano 1987, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.
Tutela degli animali: la riserva di legge
 Di portata innovativa è poi il riferimento agli animali inserito dalla riforma costituzionale nel nuovo articolo 9 della Costituzione. In proposito è prevista una riserva di legge, attraverso la quale si dovranno disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

3. Gli effetti della riforma

In Italia nulla sarà più come prima: il diritto dell’ambiente assume una propria oggettività giuridica, rileva come “bene autonomo costituzionalmente tutelato.” E lo stesso succede per la tutela degli animali, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni. Una rivoluzione, questa, che investe anche l’iniziativa economica privata, d’ora in avanti sottoposta al vincolo di non creare danno alla salute e all’ecosistema.  La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente” (a parte l’articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale). In passato la tutela costituzionale dell’ambiente era menzionata in riferimento all’articolo 32, ovvero il diritto a un ambiente salubre. Negli anni Settanta e Ottanta, questa è stata la visione della Corte Costituzionale nelle sue sentenze: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo, non come bene in sé. La Corte comincia a cambiare orientamento con la decisione numero 67 del 1992, poi con la riforma del Titolo V e quindi con due sentenze del 2016 e del 2018, dove l’ambiente non è più considerato come materia ma quale valore costituzionalmente protetto.
Ma bastavano i principi delle sentenze della Corte Costituzionale? No. Innanzitutto perché l’Italia è un ordinamento di civil law, dove le sentenze non sono vincolanti per altre sentenze, come nei paesi di common law. Ci volveva la riforma costituzionale in questione per conferire maggiore dignità alla problematica della tutela ambientale. Infatti, la riforma degli articoli 9 e 41 Cost. imporrà che non solo se esiste una legge contraria alla tutela dell’ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla dichiarare incostituzionale. Ma che se non esiste una legge a favore di questi principi, è possibile reclamare in modo formale affinché sia presentata in Parlamento.
 Il risultato?  Tante questioni nuove saranno portate direttamente davanti al giudice costituzionale, ad esempio da associazioni ambientaliste. E quindi credo che ci saranno molte nuove cause su questi temi. Ma dobbiamo ancora valutare gli effetti numerosi che riguarderanno diverse discipline.
Si tratta di una decisione storica. In particolare il riferimento all’interesse delle future generazioni sarà prezioso anche per l’azione legale climatica contro lo Stato”,ovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti, ovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti.
Sono numerosi gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale. Solo per citare quelli a noi più vicini geograficamente: Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Francia.

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Valerio Carlesimo

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