Caso Ilva: CGUE rimette la valutazione sulla pericolosità per salute e ambiente

Scarica PDF Stampa

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’UE (Sentenza della Corte nella causa C-626/22, Ilva e altri) ha stabilito che il Tribunale di Milano potrà sospendere l’esercizio dell’acciaieria Ilva ove ritenesse che presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana.

Indice

1. La vicenda Ilva


L’acciaieria Ilva di Taranto, avviata dal 1965, con una superficie di circa 1500 ettari è una delle più grandi d’Europa, e conta circa 11 000 dipendenti. Nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che tale acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona. Svariate misure per la riduzione del relativo impatto sono state adottate dal 2012, tuttavia i termini statuiti per l’attuazione sono stati ripetutamente differiti.
Per approfondimenti vedi l’articolo: Il caso Ilva tra meccanismi 231 e reati ambientali

2. La causa al Tribunale di Milano


Alcuni abitanti della zona hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano lamentando il proseguimento dell’esercizio dell’acciaieria, sostenendo che le relative emissioni nuocciono alla salute e che l’installazione non è conforme ai requisiti della direttiva UE in materia di emissioni industriali. Il Tribunale di Milano ha interpellato la Corte UE, formulando il quesito se la disciplina italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva al fine di garantirne la continuità collidano con la direttiva.

3. La nozione di «inquinamento»


Ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali, la nozione di inquinamento comprende i danni sia all’ambiente che alla salute umana. La previa valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva a Taranto deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio contemplati dalla direttiva. La Corte UE ha evidenziato il collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana, che costituiscono pilastri del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione medesima. Per la Grande Sezione della Corte la direttiva contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. Per il governo italiano la direttiva non fa riferimento alla valutazione del danno sanitario, mentre la Corte rileva che la nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana. Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Per il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. Il gestore deve anche valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione. Inoltre, secondo lo stesso Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all’acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle un’autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi sulla popolazione circostante.
Per approfondimenti sulla procedura CEDU potrebbe interessarti: CEDU: avviato il procedimento contro Italia per il caso Ilva

4. Condizioni per esercitare l’attività


La Corte UE rileva che il gestore di un’installazione deve fornire, nell’istanza di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solamente le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio. In ipotesi di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile. In ipotesi di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso.

5. Il riesame


Nel procedimento di riesame sarà necessario considerare le sostanze inquinanti collegate all’attività dell’installazione, pure se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In ipotesi di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione dovrà essere sospeso dal Tribunale. In particolare, la Corte ha sentenziato che, all’opposto di quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile, bensì occorre pure tener conto delle emissioni effettivamente generate dall’installazione durante il suo esercizio e relative a ulteriori sostanze inquinanti.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento