Il caso dell’orsa JJ4: l’abbattimento per pericolosità

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Il recente episodio mortale occorso ad un podista nei boschi di Caldes, di cui sarebbe autrice un’orsa, ha rianimato l’eterno dibattito sul rapporto che abbiamo con la natura e gli altri viventi.
La legge costituzionale 1/2022, per la prima volta nella storia repubblicana, è intervenuta modificando un principio fondamentale della Costituzione Italiana. Tale riforma epocale sancisce all’articolo 9 la tutela della biodiversità e degli animali quale paradigma irrinunciabile di sostenibilità della vita sul pianeta Terra. Anche alla luce di questa svolta costituzionale, è allora utile svolgere qualche riflessione in materia.

Indice

1. Il rapporto tra uomo ed animale


Nella classifica mondiale degli animali più pericolosi per l’essere umano, quest’ultimo occuperebbe il secondo posto. La graduatoria è il risultato di una ricerca pubblicata su WorldAtlas.com il 16 novembre 2022, secondo la quale l’Uomo è responsabile della morte di circa 475.000 persone ogni anno. Questo dato tuttavia tiene conto unicamente dei decessi causati da omicidi e conflitti armati. Includendo incidenti automobilistici, diffusione di malattie intraspecie e suicidi, la cifra assumerebbe dimensioni ben più elevate e devastanti, regalando all’essere umano il primato di animale più letale per l’essere umano stesso.
L’orso invece non compare ai primi 15 posti della classifica mondiale degli animali per letalità verso l’essere umano. Esso causerebbe infatti un numero di morti pari o inferiore a 10 individui all’anno.
Il grande filosofo italiano Carlo Sini si è interrogato sul significato dell’espressione “noi e gli altri animali”. La questione fondamentale è: cosa indichiamo veramente ogni qualvolta formuliamo un enunciato del tipo “noi e loro”? In particolare suscita profondo interesse l’uso della congiunzione ‘e’, la quale diversifica unificando ma al contempo unifica differenziando. Stante l’impossibilità di ridurre in poche righe, senza corromperne il contenuto essenziale, un tema di tale complessità, si raccomanda la visione della magnifica conferenza tenuta dal Professor Sini dal titolo “L’uomo e la differenza animale”, accessibile cliccando qui.

2. L’abbattimento dell’orsa JJ4 è legittimo?


La possibile risposta giunge da una pronuncia della Corte Costituzionale italiana, la numero 215/2019, a proposito di un caso analogo.
Affermano i giudici: “(…) Le Province autonome hanno legittimamente esercitato una competenza legislativa, loro riconosciuta, all’attuazione della disposizione della direttiva Habitat 92/43/CEE, che consente agli Stati membri – a determinate condizioni e indifferentemente da quale organo proceda – di derogare al divieto di abbattimento, tra gli altri, dell’orso e del lupo (art. 16), non determinando un abbassamento del livello di tutela ambientale, in violazione degli obblighi internazionali ed europei. (…)”.
Perciò la risposta inerente alla legittimità dell’abbattimento dell’orsa JJ4 sembrerebbe affermativa.


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3. Riflessione finale


È utile ricordare che la sentenza appena menzionata risale al 2019, quindi tre anni prima dell’inserimento di un terzo comma all’art. 9 Cost., che recita:
La Repubblica (art. 9, primo comma) tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Domanda: ciò che era ritenuto legittimo nel 2019 lo è ancora oggi? Quali effetti ha prodotto sull’ordinamento giuridico italiano la modifica costituzionale dell’art. 9 Cost.? In merito alla tutela faunistica, il rapporto Stato-Regioni/Province autonome è rimasto immutato rispetto al 2019? In ragione della riforma del testo costituzionale, non sarebbe interesse di uno Stato centrale forte rivendicare a sé nuove e maggiori competenze anche per flora, fauna e biodiversità?
A questa serie di interrogativi può rispondere solo la Corte Costituzionale, qualora opportunamente sollecitata (ad esempio dall’attuale Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida). Senza dubbio, il parametro costituzionale di riferimento è mutato nel corso degli ultimi quattro anni.
Di certo il legislatore nel 2022 ha voluto dichiarare all’interno della Legge fondamentale dello Stato che è necessario ricostruire su nuove basi etiche il rapporto dell’essere umano con la natura di cui è parte inscindibile. È indispensabile che animali, piante, ambienti, ecosistemi, habitat cessino di essere considerati alla stregua di meri spazi ludici o di intrattenimento: la comunità umana organizzata nella Repubblica italiana deve ora reputarli soggetti attivi e paritetici, in un percorso comune di responsabilità per la difesa delle generazioni future.
Un obiettivo così dirimente e esistenziale, che ha comportato persino la rottura del tabù giuridico di intangibilità dei primi 12 articoli (c.d. Principi fondamentali) della Carta costituzionale.

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Francesco Gandolfi

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