Confisca con reato estinto per intervenuta prescrizione

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Che tipo di confisca può essere disposta qualora il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 51258 del 16-11-2023

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Indice

1. La questione: confisca per equivalente in caso di usura


La Corte di Appello di Catania, in riforma di una sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città– che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro seimilasettecento di multa per il reato di usura, altresì disponendo la confisca per equivalente dell’immobile in sequestro -, dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza.
Ciò posto, l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 578-bis cod. proc. pen.

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Fermo restando che il ricorso in questione veniva accolto atteso che la Suprema Corte aveva annullato la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, affinché verificasse se il bene immobile confiscato costituisse il profitto del reato in contestazione, per essere stato acquistato con le somme di denaro illecitamente conseguite con l’usura, per quello che rileva in questa sede, un passaggio argomentativo di particolare rilevanza, ad avviso di chi scrive, rinvenibile nella pronuncia qui in commento, è il seguente: “1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, la confisca per equivalente era stata disposta dal giudice di prime cure, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 644 cod. pen., in seguito alla condanna per fatti di usura commessi dal 2001 al 2006, mentre nel giudizio di appello il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione senza che a ciò sia conseguita la revoca del provvedimento ablatorio. Ritiene il Collegio che debba, innanzitutto, essere evidenziata la natura anche sanzionatoria della confisca per equivalente, atteso che essa può attingere anche beni acquistati anteriormente o successivamente alla commissione del reato, dunque, beni privi di connotati di pericolosità e di legami di pertinenzialità con l’illecito, per cui ha all’evidenza natura afflittiva: l’oggetto dell’ablazione è rappresentato da una porzione di patrimonio che, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento con il reato, con la conseguenza che, in relazione a tale forma di ablazione, si pone la necessità di garantire al destinatario una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Sulla base di questi principi, si è giunti ad affermare che, qualora il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non possa disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, tenuto conto del suo carattere afflittivo e sanzionatorio (Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015), mentre può disporre, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sezioni Unite L., Rv. 264434 – 01)”.
Questo brano decisionale, difatti, è stato il presupposto argomentativo che, unitamente alle considerazioni giuridiche seguenti, ha indotto il Supremo Consesso ad adottare la decisione di cassare il provvedimento impugnato.

3. Conclusioni


La pronuncia in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che tipo di confisca può essere disposta qualora il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Si afferma difatti in tale provvedimento, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, qualora il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non si può disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, tenuto conto del suo carattere afflittivo e sanzionatorio mentre può essere disposta, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
Questa decisione, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se, ove sia adottata una decisione di questo genere, la confisca sia stata legittimamente disposta (o meno).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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