Se il PM non allega i decreti autorizzativi alle richieste di misure cautelari, le conversazioni intercettate sono inutilizzabili?
Sul tema delle intercettazioni, alla luce degli ultimi interventi, consigliamo il volume: Le riforme della giustizia penale
Indice
1. La questione: le misure cautelari
Il Tribunale per il riesame di Lecce confermava il la misura custodiale in carcere imposta con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 17 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione, con il ruolo di organizzatore, al locale sodalizio mafioso, attivo nel leccese, partecipazione ad associazione in materia di stupefacenti, ipotesi di traffico di stupefacenti in cui si contestava essere stato coinvolto il ristretto.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità ed inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento all’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale per il riesame riconosciuto la ipotesi di tranciante inefficacia della misura conseguente alla omessa trasmissione, sia al Gip che al Tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni di conversazioni utilizzate ai fini di ritenere integrato il quadro di gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela. Sul tema delle intercettazioni, alla luce degli ultimi interventi, consigliamo il volume: Le riforme della giustizia penale
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso motivo infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.m., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l’inefficacia della misura (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen,), tantomeno determina l’inutilizzabilità (art. 271 cod. proc. pen.) delle conversazioni intercettate ai fini della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela; ma obbliga il Tribunale ad acquisire d’ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta” (Sez.1, n. 823 del 11/10/2016; principio recentemente confermato e ribadito, anche sempre dalla Sezione seconda con le sentenze n. 8016 del 24/1/2024 e n. 10224 del 13/2/2024).
Tal che se ne faceva conseguire che, in assenza di esplicita sollecitazione della difesa alla integrazione degli atti non trasmessi, né al Gip, né al Tribunale per il riesame, l’affermazione del Tribunale sulla perfetta utilizzabilità del dato intercettivo non poteva essere sindacata in sede di legittimità.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel caso in cui il PM non alleghi i decreti autorizzativi alle richieste di misure cautelari, le conversazioni intercettate siano inutilizzabili.
Orbene, la Corte di legittimità fornisce una risposta negativa al suddetto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo secondo cui la mancanza dei decreti autorizzativi da parte del PM, unita alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dopo l’impugnazione della misura cautelare, non rende inutilizzabili le conversazioni intercettate per valutare la gravità delle accuse, residuando soltanto l’obbligo per il Tribunale di acquisire d’ufficio tali decreti, ove la parte ne faccia richiesta.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva con cui si eccepisce l’inutilizzabilità delle conversazioni captate ove si verifichi una situazione di questo genere mentre, al contrario, è preferibile chiedere al Tribunale l’acquisizione di codesti decreti.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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