Abuso d’ufficio, intercettazioni e impugnazioni: l’ultimo ddl di riforma del Governo

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 Il Governo, nella seduta del 15 giugno scorso, ha annunciato il varo di ulteriori misure normative in materia penale, attraverso la presentazione di un progetto di legge.
Difatti, come già visto nell’articolo intitolato “Violenza sulle donne e [violenza] domestica: annunciate nuove misure”, edito sempre su diritto.it, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 giugno c. a., nell’approvare un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica, era già intervenuto su diverse disposizioni del codice di procedura penale.
Orbene, scopo di questo scritto è, invece, quello di vedere cosa prevede questo secondo disegno di legge.
Alla fase di discussione del ddl abbiamo dedicato l’articolo “Riforma Nordio abuso d’ufficio e altri interventi: Senato approva in prima lettura”

Comunicato stampa

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Indice

1. Modifiche al Codice penale proposte dal Governo


Per quanto concerne il codice penale, l’intervento del Governo si snoda attraverso le seguenti proposte normative: 1) abrogazione della “fattispecie dell’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale) e si introduce un’ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”; l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica; il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa); il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911); 2) rendere “applicabili anche per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911); 3) estendere “al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).

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Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2024

2. Modifiche al Codice di procedura penale


Per quanto concerne il codice di procedura penale, sono diverse le norme ivi prevedute interessate da questo disegno di legge.
In particolare, a proposito delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si “amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, che viene consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), prevedendosi al contempo: I) “il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911); II) il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911); III) il divieto per il “giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911); IV) “il divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), fermo restando che, in “modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Ciò posto, per quanto invece inerisce l’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, si “generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Tal che ne consegue che l’“interrogatorio preventivo è (…) escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio” Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911) mentre è, “invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Oltre a ciò, si prevede altresì, da un lato, “l’obbligo del giudice di valutare, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), dall’altro, “la nullità dell’ordinanza se non è stato espletato l’interrogatorio preventivo o se quest’ultimo è nullo” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), disponendosi contestualmente che l’“interrogatorio di garanzia (oggi previsto dopo l’applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), tenuto conto altresì del fatto che, una “volta applicata la misura cautelare, in caso di impugnazione, il verbale dell’interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Precisato ciò, un’altra novità, contemplata in questo progetto normativo, riguarda l’introduzione della collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere, essendo ivi disposto che “il giudice collegiale per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Inoltre, è altresì preveduto, per “consentire l’adeguato rafforzamento dell’organico, (…) che tali norme si applichino decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e l’aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con autorizzazione a bandire nel 2024 un concorso da espletare nel 2025” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Sempre in materia di procedura penale e, in particolare, in riferimento alle indagini preliminari, sono per di più “inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911); si “limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
In materia di impugnazioni, invece, si “modifica la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che attualmente consente d’impugnare le sentenze di proscioglimento, stabilendo che l’organo di accusa non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all’art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), restando però “appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l’ordinamento vigente consente l’appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).
Da ultimo, si contempla “l’interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911), prevedendosi “che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39, 15 giugno 2023, in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/22911).

3. Le prime reazioni


Per quanto infine riguarda le prime valutazioni formulate in relazione a siffatto disegno di legge, la Giunta UCPI ha apprezzato “alcuni primi passi importanti di riforma in tema di impugnazioni del PM, di misure cautelari e di reati contro la Pubblica Amministrazione” (Giunta UCPI, La Giunta UCPI sul ddl Nordio, 15/06/2023, in https://www.camerepenali.it/cat/12009/la_giunta_ucpi_sul_ddl_nordio.html), pur reputando “deludente, invece, la riforma in tema di intercettazioni” (Giunta UCPI, La Giunta UCPI sul ddl Nordio, 15/06/2023, in https://www.camerepenali.it/cat/12009/la_giunta_ucpi_sul_ddl_nordio.html), così come si è stigmatizzato il mancato intervento, “in tema di oneri imposti dalla riforma Cartabia, a pena di inammissibilità, alle impugnazioni difensive, con grave pregiudizio soprattutto per i soggetti socialmente deboli, assistiti dai difensori di ufficio, che spesso non hanno la materiale possibilità di sottoscrivere il nuovo mandato ad impugnare” (Giunta UCPI, La Giunta UCPI sul ddl Nordio, 15/06/2023, in https://www.camerepenali.it/cat/12009/la_giunta_ucpi_sul_ddl_nordio.html).
A sua volta il CNF, per il tramite della posizione assunta dal consigliere segretario di questo organismo, la penalista Giovanna Ollà, ha accolto “positivamente il ddl del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che indubbiamente prevede un significativo “corredo” di norme volte a rafforzare prerogative di garanzie della persona sottoposta ad indagini” (Giustizia, Ollà (CNF): “Riforma rafforza garanzie indagato, ma strada ancora lunga”, 15/06/2023, in https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-196), pur ritenendosi, per un verso, come “sarebbe stato opportuno estendere la garanzia a tutti i reati e non creare un sistema a doppio binario” (Giustizia, Ollà (CNF): “Riforma rafforza garanzie indagato, ma strada ancora lunga”, 15/06/2023, in https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-196), per altro verso, sempre in materia di impugnazioni, come occorrerebbe “rimuovere i limiti alla possibilità di accedere agli ulteriori gradi di giudizio, determinati dalla necessità di rilascio di ulteriore procura e dichiarazione di elezione di domicilio dopo il provvedimento contro il quale si intende proporre ricorso” (Giustizia, Ollà (CNF): “Riforma rafforza garanzie indagato, ma strada ancora lunga”, 15/06/2023, in https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-196).

4. Conclusioni


A fronte delle proposte normative summenzionate, e delle critiche proposte da questi organismi rappresentativi dell’avvocatura, non resta che vedere come questo disegno di legge verrà approvato dal Parlamento, se così come è stato adesso concepito dal Consiglio dei Ministri, o se, al contrario, sarà modificato nel corso dei lavori parlamentari.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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