Violenza sessuale di gruppo: è punibile l’istigatore ma non il mero spettatore

Redazione 24/04/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 15211 del 20 aprile 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura che aveva impugnato l’assoluzione di tre ragazzi imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo, assolti perché le prove non erano state ritenute sufficienti.

I giudici di merito avevano fondato la loro decisione, in particolare, sul fatto che le dichiarazioni della persona offesa erano discordanti, e che pertanto poteva risultare credibile anche la versione dei tre, e cioè che la ragazza fosse consenziente; ma la Cassazione ha ritenuto errato non dare rilievo alla testimonianza rilasciata dal guardiano notturno che aveva soccorso la minore nell’immediatezza del fatto, vedendola particolarmente scossa, barcollante, con piccole escoriazioni e con la bava alla bocca.

Ma la sentenza in parola è utile soprattutto a definire i contorni del reato di violenza sessuale di gruppo e le conseguenze a cui vanno incontro coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nella vicenda.

La violenza sessuale di gruppo, nelle parole della Corte, costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale in cui la pluralità di soggetti è richiesta come elemento costitutivo. La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore della partecipazione simultanea di più persone, circostanza che diminuisce la capacità di reazione della vittima.

L’azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l’esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale degli altri compartecipi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

La punibilità deve essere estesa, infatti, a qualsiasi condotta partecipativa che non sia di mero spettatore, che apporti un contributo materiale o morale all’azione collettiva.

Per la violenza sessuale di gruppo, quindi, è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Mentre si avrà concorso di persone nel reato di violenza sessuale nei casi di istigazione, del consiglio, dell’aiuto e dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso.  

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