Vietata la conversione dei contratti di somministrazione nulli stipulati con l’ente pubblico

Redazione 14/10/13
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Lilla Laperuta

Con  la  sentenza n. 3847 del 7 ottobre 2013 il Tribunale di Salerno  ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione tra l’agenzia del lavoro temporale e la società pubblica comunale partecipata, non comporta la conversione del contratto a tempo indeterminato del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore. Infatti, le assunzioni in organico a tempo indeterminato possono avvenire soltanto attraverso il reclutamento concorsuale o procedura analoga, nel rispetto dell’art. 35, co. 3, D.Lgs. 165/2001, in una logica di trasparenza, imparzialità ed economicità, oltre che del principio costituzionale del pubblico concorso, che sarebbe violato qualora si accedesse al lavoro presso la pubblica amministrazione in altro modo. A ciò si aggiunga, inoltre, che l’art. 86 D.Lgs. 276/2003, nella parte in cui chiarisce che l’effetto tipico della somministrazione irregolare, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore non si verifica quando le prestazioni lavorative sono state rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La decisione riconferma l’indirizzo ricostruito, di recente, nella sentenza del 1° ottobre emessa dal Tribunale di Roma con la quale è stata decisa la causa promossa da alcuni ex lavoratori somministrati che avevano prestato servizio, sulla base di diversi contratti commerciali di somministrazione, alle dipendenze di un ente pubblico.

 

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