Viene trovato in possesso di una quantità di pastiglie superiore a quella indicata nella prescrizione medica: è colpevole di detenzione di sostanze stupefacenti

Redazione 20/02/12
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Con la sentenza n. 6213 del 16 febbraio 2012 la Cassazione ha confermato la condanna di un uomo che aveva con sé una quantità di pastiglie di “subite”, un medicinale a base di buprenofina, sostanza compresa nella tabella allegata al T.U. in materia di stupefacenti, superiore alla prescrizione del medico.

Il quantitativo di pastiglie detenuto dall’imputato eccedeva non solo la prescrizione normale, ma anche quella eccezionale che comprendeva la copertura per tre giorni col farmaco: ed infatti le pastiglie sequestrate consentivano di far fronte al fabbisogno di almeno otto giorni.

I giudici, sia di merito che di legittimità, hanno ritenuto che, a prescindere dallo scopo della detenzione, (uso personale o cessione a terzi), l’imputato avesse conservato un quantitativo di medicinale contenente stupefacente in misura eccedente la prescrizione medica, incorrendo cosi nel reato di cui all’art. 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti, ossia la detenzione di sostanze illecite o stupefacenti.

Né è stata riconosciuta l’attenuante che il comma 5 della norma ricollega al possesso di una live quantità di sostanza: le pastiglie rinvenute erano di molto superiori al limite concesso a scopo medico.

È stata, inoltre, disposta la confisca di una somma di denaro ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio, ed a nulla è valso il ricorso presentato dall’avvocato del’imputato in cui si sosteneva che le pastiglie erano destinate esclusivamente a scopo personale: una volta superato il quantitativo ammesso si incorre in ogni caso nel reato.

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