Valida anche per gli atti successivi la nomina del difensore fatta senza formalità nel corso di una perquisizione

Redazione 25/09/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è una sentenza della Cassazione (n. 39072 del 23 settembre 2013), con cui i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’indagato contro l’ordinanza del Tribunale che dichiarava inammissibile l’istanza di riesame presentata dal suo avvocato.

L’uomo, indagato per il reato di pornografia minorile, aveva effettuato la nomina in sede di perquisizione e i giudici di merito avevano aderito a quell’orientamento secondo cui la nomina del difensore di fiducia costituisce atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessario il rispetto delle forme e modalità indicate nell’articolo 96, commi 2 e 3, c.p.p., e per questo avevano ritenuto l’indicazione del difensore effettuata nel corso della perquisizione anche perché limitata ad uno specifico atto (la perquisizione) e, conseguentemente, il legale privo di legittimazione in relazione alle successive attività processuali.

Gli ermellini sono di diverso avviso, e hanno chiarito che la nomina del difensore, pur se effettuata senza il puntuale rispetto delle formalità indicate nell’articolo 96 c.p.p., deve ritenersi valida in presenza di atti in equivoci dai quali possa desumersi che la sia avvenuta per facta concludentia.

E, con riferimento alla decisione di merito, così puntualizzano: «andava precisato in modo adeguato il rapporto tra l’atto di p.g. e l’impugnazione che ne è seguita, non essendo condivisibile il ragionamento del Tribunale circoscritto alla riferibilità della nomina esclusivamente alla perquisizione e non anche al successivo sequestro che ne è seguito; da parte del Tribunale è stato, in modo del tutto contraddittorio, spedito avviso di deposito dell’ordinanza impugnata proprio dall’avvocato difensore dell’indagato, quale difensore di fiducia. L’ordinanza va quindi annullata».

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