Tutela penale automatica solo per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli

Redazione 10/10/11
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di Anna Costagliola

E’ noto che, nel caso di separazione personale tra coniugi o di divorzio, il Tribunale dispone nella relativa sentenza la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei due coniugi in favore dell’altro e, laddove ve ne siano, dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi, dipendendo dalle situazioni più disparate. Con la L. 54/2006, recante «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», il legislatore ha inteso rimodellare la disciplina dell’affidamento dei figli in materia di separazione mediante l’affermazione del principio della «bigenitorialità», che importa l’assunzione di una pari responsabilità dei genitori in ordine alla cura, all’educazione e all’istruzione dei figli, anche dopo la separazione, il divorzio o lo scioglimento della coppia convivente di fatto. La novella contiene anche una norma di rilevanza penale, diretta a sanzionare l’inosservanza degli obblighi da natura economica disciplinati dalla legge medesima. L’art. 3 del provvedimento, infatti, richiama l’art. 12sexies della L. 898/1970, introduttiva dell’istituto del divorzio, il quale punisce la condotta del coniuge che, in caso di scioglimento del matrimonio, si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge, rispettivamente in favore del coniuge e dei figli, con l’applicazione delle medesime pene previste dall’art. 570 c.p. per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 ad € 1.032

La Cassazione penale è da ultimo intervenuta sul punto, chiarendo, con la sent. del 6 ottobre 2011, n. 36263, che è solo il mancato mantenimento nei confronti dei figli ad essere sanzionato penalmente dalla L. 54/2006, non anche quello nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, per il quale resta attivabile la tutela di cui all’art. 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La Corte, in sintesi, giudica palesemente errata la tesi secondo cui, a tenore dell’art. 12sexies della L. 898/1970, richiamato integralmente dall’art. 3 della L. 54/2006 in materia di separazione dei genitori per l’ipotesi di «violazione degli obblighi di natura economica», sarebbe sanzionabile penalmente tanto il mancato mantenimento del genitore nei confronti del figlio quanto il mancato mantenimento del coniuge nei confronti dell’altro. Nonostante la formulazione generica della norma, idonea ad ingenerare un legittimo dubbio, per i Supremi Giudici si tratta in maniera palese di una norma penale di chiusura di una legge speciale di riforma, per cui la «violazione degli obblighi di natura economica» deve intendersi con riferimento esclusivo a quelli regolamentati dalla stessa L. 54/2006, ovvero agli obblighi di natura economica posti a carico di un genitore a favore dei figli (minorenni e maggiorenni).

Se, pertanto, dalla riforma del 2006 è rimasta esclusa la sanzione di natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato, tuttavia per esso rimane pur sempre attivabile la tutela individuata dall’art. 570 c.p.

La differenza tra le due situazioni di omissione non è di poco momento se si considera che non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale, dovendo piuttosto il giudice accertare che l’inadempimento del coniuge all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento abbia determinato nell’avente diritto un reale stato di bisogno, venendo a mancare per effetto di tale inadempimento i necessari mezzi di sussistenza. Viceversa, con l’art. 12sexies della L. 898/1970 viene sanzionata sic et simpliciter la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, senza che sia necessario verificare se ciò abbia comportato il venir meno dei mezzi di sussistenza. E tale automatica tutela vale sia per i figli di genitori separati che per i figli di genitori divorziati, nonché per i figli delle coppie di fatto, in virtù della estensione ad opera della L. 54/2006 (art. 4) dell’applicabilità delle relative statuizioni anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

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