Trasferimento del ramo d’azienda, fittizio in assenza della preesistente autonomia

Redazione 14/05/14
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Secondo la Corte di Cassazione non è ravvisabile il trasferimento di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.) nel caso in cui il ramo stesso (nella fattispecie il settore di manutenzione informatica) non sia preesistente alla cessione e dotato di struttura aziendale autonoma.

In particolare la Suprema Corte, con la sentenza n. 10128 del 9 maggio 2014, ha statuito il carattere fittizio della cessione del ramo d’azienda concordata tra le due società, in quanto l’operazione non si configura come un trasferimento di una struttura aziendale provvista di preesistente autonomia organizzativa ed economica, ma consiste oiuttosto in una mera esternalizzazione di servizi, per cui ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che necessita per il suo perfezionamento del consenso dei lavoratori ceduti.

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