Telefonate commerciali: necessario il consenso riferito a quella specifica comunicazione

Redazione 26/05/16
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Telefonate commerciali, una voce registrata che offre prodotti e servizi. Se non si è mai fornito il proprio consenso la società, responsabile della telefonata, è sanzionata dal ‘Garante per la privacy’.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 10714 depositata il 24 maggio 2016.

Per il ‘Garante’ è evidente «l’illecito trattamento dei dati personali» del privato cittadino, destinatario, suo malgrado, di «telefonate preregistrate con fine pubblicitario».

La società, operativa nel settore del telemarketing, non ha dimostrato di «avere acquisito il consenso preventivo, specifico e informato» delle persone poi raggiunte dalle chiamate automatiche a fini commerciali. Immediata la sanzione.

Anche il Tribunale conferma la responsabilità della società. Per i giudici, alla luce della «maggiore invasività delle comunicazioni attuate con l’uso di sistemi automatizzati», «l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali» può essere effettuato «solo con il consenso della persona interessata». E il «consenso», viene sottolineato, deve essere «riferito a quella specifica comunicazione».

La decisione della Cassazione.

Gli Ermellini hanno evidenziato che «il trattamento dei dati personali» delle persone contattate prevede dei limiti precisi per le società che operano nel telemarketing, poiché richiede il «consenso» del destinatario della comunicazione.

Invero, «in caso di chiamate automatizzate» finalizzate a «veicolare messaggi pubblicitari», ricordano i magistrati, «manca la possibilità di interazione del destinatario col mittente».

Per sfuggire alla sanzione, in conclusione, la società deve fornire la prova del «consenso preventivo, specifico e informato» del destinatario delle ripetute telefonate registrate.

Redazione

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