Tariffario minimo avvocati: per la Corte UE va disapplicato

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La II Sezione della Corte UE nella sentenza resa il 25 gennaio nella causa C-438/22, ha affermato che una normativa nazionale che non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, e non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
Per un commento accurato alla specifica sentenza e il testo completo, consigliamo l’articolo “Tariffe minime nazionali per gli avvocati: obbligo di disapplicazione”

Indice

1. L’interpretazione delle tariffe forensi minime


In una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte UE da un Tribunale distrettuale bulgaro, tale giudice ha chiesto lumi sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. Il giudice del rinvio ha chiesto se e in quale misura i giudici nazionali, quando sono chiamati a determinare l’importo delle spese ripetibili a titolo di onorari d’avvocato, siano vincolati da una tariffa che fissa importi minimi di onorari, adottata da un’organizzazione professionale di avvocati di cui questi ultimi sono obbligatoriamente membri per legge. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

FORMATO EBOOK

L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf

Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

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2. I precedenti


Il giudice bulgaro ha inteso, in sostanza, ottenere precisazioni su portata e natura del controllo che è chiamato a effettuare, nel procedimento principale, sulla validità di una tariffa del genere, alla luce del divieto di intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come interpretato, in particolare, nella sentenza sulle cause C-427/16 e C-428/16. Con tale sentenza, pronunciata a seguito di due domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, proposte dallo stesso giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale, come quella bulgara relativa agli onorari degli avvocati che, da un lato, non consente all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo, era idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In secondo luogo, dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha ritenuto di non essere in grado di valutare, alla luce degli atti di cui disponeva, se detta normativa nazionale potesse essere considerata necessaria per la realizzazione di un obiettivo legittimo. Pertanto, ha dichiarato che spettava al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto generale in cui il regolamento adottato dal Consiglio superiore dell’ordine forense si collocava ovvero spiegava i propri effetti, se, alla luce del complesso degli elementi pertinenti di cui disponeva, le norme che sancivano le restrizioni controverse nei procedimenti principali potevano essere considerate necessarie all’attuazione di tale obiettivo (sentenza sulle cause C-427/16 e C-428/16).

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3. Disapplicazione delle tariffe minime se violano la concorrenza


Secondo la Corte UE l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, ove un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, viola il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare l’applicazione di tale normativa nazionale, anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi l’avvocato. Inoltre, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.

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Avv. Biarella Laura

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