TAR del Lazio: ordinanza che vieta accesso ai cani illegittima

Redazione 22/06/16
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L’ordinanza con cui un sindaco ha vietato ai proprietari di cani di accedere alle aree di verde pubblico è illegittima, stabilisce la Sezione II-Bis del TAR del Lazio.

Il TAR del Lazio ha recentemente stabilito nella sentenza del 17 maggio 2016, n. 5836 che l’ordinanza emessa da un sindaco per vietare l’accesso dei cani alla aree di verde pubblico è illegittima perché non ha bilanciato adeguatamente le esigenze dei cani e dei loro padroni con quelle di chi invece cani non ne ha.

 
Un’Associazione aveva impugnato l’ordinanza del Sindaco che vieta ai proprietari e detentori di cani di accedere a tutte le aree verdi pubbliche.

L’Amministrazione contesta innanzitutto la legittimazione dell’Associazione ad agire in giudizio visto che si tratta di Associazione che persegue la tutela degli animali.

La risposta del TAR del Lazio

Il TAR invece non è d’accordo con l’Amministrazione e chiarisce che:

  • in primo luogo l’Associazione è legittimata ad agire contro l’ordinanza sindacale avendo come fine la tutela del benessere degli animali che potrebbe essere effettivamente ridotta dall’ordinanza in questione;
  • inoltre il divieto assoluto di introdurre cani nelle aree verdi, pur considerando che persegue il meritevole fine di tutelare i cittadini dal fatto che spesso i cani sono lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le feci, appare comunque eccessivo perché limita la libertà di movimento delle persone risultando perciò sproporzionato rispetto al fine;
  • ciò che invece legittimamente l’Amministrazione può fare è preoccuparsi di garantire il rispetto delle norme esistenti che impongono ai proprietari di cani di tenerli al guinzaglio e di raccoglierne le feci.
Ileana Alesso

Redazione

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