Sul cittadino leso da un provvedimento illegittimo della P.A. non ricade un particolare onere probatorio: l’illegittimità dell’atto costituisce un indice presuntivo della colpa della P.A.

Redazione 14/06/12
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Lilla Laperuta

Il privato danneggiato da un provvedimento illegittimo per dimostrare la colpa dell’Amministrazione può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto. La precisazione proviene dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, sentenza 12 giugno 2012 n. 3444, laddove chiarisce che per lo stesso è possibile avvalersi, al fine della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.

Ne deriva che ricade sull’Amministrazione l’onere di dimostrare, se del caso, che si è verificato un errore scusabile. Quest’ultimo è configurabile per i giudici di legittimità nei seguenti casi:

a) contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma;

b) formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore;

c) rilevante complessità del fatto;

d) influenza determinante di comportamenti di altri soggetti;

e) illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è stata riscontrata la presenza di nessuno dei predetti fattori esimenti, non avendo la parte onerata addotto alcuna precisa e significativa incertezza interpretativa che potesse giustificare il suo operato dannoso. Di qui la condanna al risarcimento danni per la mancata aggiudicazione dell’appalto al ricorrente.

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