Stranieri: necessario verificare il tempo di residenza in Italia prima di condannarli per guida senza patente

Redazione 10/07/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 28175 del 9 luglio 2013 la Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano condannato all’ammenda di 2.500 euro per essersi messo alla guida privo di una patente con valore internazionale.

Queste erano state infatti le considerazioni del giudice del merito: per poter mettersi al volante lo straniero avrebbe dovuto essere in possesso tanto di una patente di guida emessa dallo Stato UE quanto di un permesso internazionale.

Ad avviso dei giudici di legittimità, invece, sarebbe stata necessaria, prima della condanna, una verifica sul tempo di permanenza dello straniero in Italia giacchè, ai sensi del nuovo articolo 135 del Codice della strada, introdotto dal D.Lgs. 59/2011 «il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11 (il pagamento di una somma da 163 euro a 658 euro)».

Il cittadino nigeriano era in possesso della sua patente di guida internazionale, ed aveva prodotto l’originale in giudizio.

Sul punto, i giudici di legittimità così sentenziano: posto che la licenza di guida concessa da un Paese extra UE può essere sostituita con una patente italiano solo a condizione di reciprocità, diversamente valgono le seguenti regole: lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata dal suo Paese, ma solo per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia.

Se risiede nel nostro paese da meno di dodici mesi e si mette al volante con la licenza non più valida commette l’illecito amministrativo ex art. 126, comma 7, del Codice della strada (guida con patente con validità scaduta).

Se il periodo di residenza è superiore ad un anno la circolazione con il permesso non più in corso di validità per lo straniero fa scattare il reato contravvenzionale di guida senza patente; se invece il documento è in corso di validità si configura l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (articolo 126 Cds, comma 7).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento