Stranieri irregolari e matrimonio: legittima la permanenza nel territorio dello Stato in presenza delle pubblicazioni

Redazione 30/07/13
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Anna Costagliola

Ribadendo un principio già espresso in altre pronunce, la Cassazione penale, con sent. n. 32859 depositata il 29 luglio ultimo, ha ritenuto legittima la permanenza di un extracomunitario nel territorio dello Stato, pur in mancanza di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno, quando siano in corso le pubblicazioni del matrimonio con un cittadino italiano.

In effetti, nella fattispecie portata all’attenzione della Cassazione il ricorrente, condannato dalla Corte territoriale per il reato di cui all’art. 10bis del D.Lgs. 286/1998 per essere risultato ad un controllo privo dei documenti validi per il soggiorno in Italia, era effettivamente in procinto, al momento del controllo, di sposare una cittadina italiana, come provato dalle anteriori pubblicazioni di rito.

Per i giudici di legittimità, posto che il matrimonio con una cittadina italiana avrebbe consentito all’imputato la legittima permanenza nel nostro Paese, come dimostrato dal permesso di soggiorno rilasciato in suo favore dal Ministero dell’interno proprio in ragione dell’intervenuto vincolo matrimoniale, la circostanza che al momento del controllo di polizia fossero in atto le pubblicazioni matrimoniali non può ritenersi irrilevante ai fini indicati.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo all’art. 51 c.p., relativo all’esimente dell’esercizio di un diritto, quale quello di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, con serietà di intenti dimostrata dal successivo comportamento. In altri termini, il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si è trattenuto nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall’ordinamento non viola l’art. 10bis del D.Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento.

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