Stalking: la reciprocità dei comportamenti non esclude il pregiudizio arrecato alla vittima

Redazione 18/11/13
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Lucia Nacciarone

 

A deciderlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 45648 del 14 novembre 2013, che respinge il ricorso dell’imputato, condannato in primo e secondo grado per i reati di stalking e violenza sessuale.

Nel giudizio di merito era emerso che la condotta dell’uomo, consistente in minacce, insulti, atti di violenza e persecuzione, integrasse il reato di cui all’art 612 bis del codice penale (stalking), considerando anche i suddetti comportamenti avevano ingenerato una situazione di stress, paura e ansia perdurante nella vittima oggetto dell’attenzione del molestatore. Veniva, inoltre, ribadita la configurabilità del reato di violenza sessuale sulla base delle dichiarazioni della vittima ai carabinieri, versione che era stata ritenuto credibile dalla Corte d’appello.

Nel ricorso la difesa tuttavia assumeva che sarebbero stati (anche) alcuni comportamenti della donna ad incentivare l’atteggiamento dello stalker, dal momento che era elle stessa a cercarne la presenza: comportamenti che, come viene detto nel ricorso, si porrebbero in posizione antinomica con il concetto di atti persecutori che presuppone una vittima alla mercè del suo aggressore ed impossibilitata, quindi, a reagire.

Secondo le argomentazioni della difesa, la ricerca di un contatto in via del tutto autonoma da parte della donna persino dopo che da parte dell’imputato veniva posta in essere una condotta minacciosa o aggressiva, dimostrerebbe, da una parte, l’inoffensività della condotta persecutoria descritta dalla vittima, e, dall’altra, una sua capacità reattiva in termini anche di indipendenza, incompatibile con il concetto di stress enunciato dalla norma incriminatrice.

La Cassazione ha tuttavia sostenuto che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del reato di stalking «incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita».

In altre parole ad avviso della Corte occorre, in caso di reciprocità, valutare se ci sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura.  

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